(STATUTO-art. 21)
 
                               Art. 21 
                        Consiglio di facolta' 
 
    1) Il Consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori ruolo di prima e seconda fascia e dal Preside che lo  presiede.
Fa parte inoltre del Consiglio  di  facolta'  un  rappresentante  dei
ricercatori universitari. Le modalita' di  funzionamento  di  ciascun
Consiglio di facolta' sono stabilite  dal  Regolamento  di  facolta',
deliberato dal  Consiglio  stesso.  Sono  compiti  del  Consiglio  di
facolta': 
      a.  la  predisposizione  e  l'approvazione  delle  proposte  di
sviluppo della facolta', ai  fini  della  definizione  dei  piani  di
sviluppo dell'Ateneo; 
      b.  la  programmazione  e  l'organizzazione   delle   attivita'
didattiche  in  conformita'  alle  deliberazioni  del  Consiglio   di
amministrazione e del Senato accademico; 
      c. la formulazione delle proposte in ordine a  tutti  gli  atti
per la copertura degli insegnamenti attivati; 
      d. la formulazione delle  proposte  in  ordine  ai  criteri  di
ammissione ai corsi di studio; 
      e. l'esercizio di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate
dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze
degli altri organi previsti dal presente Statuto.