Art. 24 Collegio di disciplina e procedimento disciplinare 1) Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010 e' istituito presso l'Universita' telematica IUL il Collegio di disciplina, composto da tre membri, nominati tra professori ordinari anche esterni all'Ateneo, dal Senato accademico che nomina, tra gli stessi, altresi' il Presidente. 2) Il Collegio e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione a detto organo di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. 3) Il funzionamento del Collegio di disciplina ed i procedimenti disciplinari in genere sono disciplinati nel Regolamento generale di Ateneo. 4) Rimangono di competenza del Rettore i provvedimenti disciplinari che comportano la comminazione di sanzioni inferiori alla censura.