(STATUTO-art. 26)
 
                               Art. 26 
            Attribuzione degli incarichi di insegnamento 
 
    1) Gli  insegnamenti  nei  corsi  di  studio  sono  impartiti  da
professori universitari di prima e di seconda fascia, da  ricercatori
nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base  delle  vigenti
disposizioni, mediante la stipula di appositi  contratti  di  diritto
privato. 
    2) I contratti di cui  al  comma  precedente  possono  riguardare
anche moduli di insegnamento corrispondenti  ad  argomenti  specifici
nell'ambito dell'insegnamento ufficiale. 
    3)  Per  l'assunzione,  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento
economico e di quiescenza dei professori di ruolo e  dei  ricercatori
si osservano le norme  legislative  ed  i  regolamentari  vigenti  in
materia. 
    4) Ai fini del  trattamento  di  previdenza  e  di  quiescenza  i
professori di ruolo e i  ricercatori  sono  iscritti,  come  previsto
dalla  legge  n.  243/1991,  alla   gestione   di   riferimento   dei
corrispondenti professori e ricercatori delle Universita' statali. 
    5) Ai fini del trattamento di quiescenza ai professori di ruolo e
ai ricercatori si applica la disciplina  prevista  per  i  dipendenti
civili dello Stato dal Testo unico delle  norme  sul  trattamento  di
quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  1092  del  29  dicembre  1973,   e
successive modificazioni e integrazioni. 
    6) I  professori  trasferiti  dalle  Universita'  statali  e  non
statali entrano in ruolo con  l'anzianita'  maturata  alla  data  del
trasferimento  quali  professori  di   ruolo   presso   le   medesime
Universita' statali e non statali. 
    7) Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto
professori  di  ruolo   in   altre   Universita',   liberi   docenti,
ricercatori,  o   studiosi   dotati   di   comprovata   ed   adeguata
qualificazione scientifica. 
    8) Contratti di insegnamento possono  essere  conferiti  anche  a
docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. 
    9) I destinatari dei contratti  previsti  nel  presente  articolo
svolgono,  nell'ambito  del  settore  scientifico   disciplinare   di
inquadramento, attivita' di docenza, anche assumendo il coordinamento
didattico, nei corsi di studio deliberati annualmente dai  competenti
organi  dell'Universita'.  Curano  la  preparazione   dei   materiali
didattici,   l'orientamento   e   l'assistenza   agli   studenti    e
l'accertamento delle loro conoscenze. Sono tenuti inoltre,  ai  sensi
del successivo art.  25,  a  svolgere  attivita'  di  ricerca,  anche
assumendone il coordinamento scientifico. 
    10) I contratti di  insegnamento  determinano  gli  obblighi,  il
compenso e le relative modalita' di corresponsione.  Il  compenso  e'
commisurato al grado di  qualificazione  ed  al  livello  di  impegno
richiesto.