Art. 26 Attribuzione degli incarichi di insegnamento 1) Gli insegnamenti nei corsi di studio sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato. 2) I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale. 3) Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative ed i regolamentari vigenti in materia. 4) Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza i professori di ruolo e i ricercatori sono iscritti, come previsto dalla legge n. 243/1991, alla gestione di riferimento dei corrispondenti professori e ricercatori delle Universita' statali. 5) Ai fini del trattamento di quiescenza ai professori di ruolo e ai ricercatori si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973, e successive modificazioni e integrazioni. 6) I professori trasferiti dalle Universita' statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Universita' statali e non statali. 7) Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Universita', liberi docenti, ricercatori, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica. 8) Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. 9) I destinatari dei contratti previsti nel presente articolo svolgono, nell'ambito del settore scientifico disciplinare di inquadramento, attivita' di docenza, anche assumendo il coordinamento didattico, nei corsi di studio deliberati annualmente dai competenti organi dell'Universita'. Curano la preparazione dei materiali didattici, l'orientamento e l'assistenza agli studenti e l'accertamento delle loro conoscenze. Sono tenuti inoltre, ai sensi del successivo art. 25, a svolgere attivita' di ricerca, anche assumendone il coordinamento scientifico. 10) I contratti di insegnamento determinano gli obblighi, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il compenso e' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.