Art. 27 Ricerca scientifica 1) L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita'. 2) L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata. 3) L'Universita' puo' conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca secondo le modalita' stabilite nel relativo Regolamento. 4) L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni. 5) L'Universita' puo' istituire, autonomamente o congiuntamente ad altri enti pubblici o privati, propri Centri di ricerca per la promozione e lo svolgimento di attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi definiti nei rispettivi regolamenti. La composizione ed il funzionamento dei Centri di ricerca dell'Universita' sono disciplinati nel Regolamento generale di Ateneo. 6) L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 7) Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con universita' e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.