(STATUTO-art. 27)
 
                               Art. 27 
                         Ricerca scientifica 
 
    1) L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni  docente  e
ricercatore dell'Universita'. 
    2) L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione  di  nuove
conoscenze, fondamento dell'insegnamento  universitario,  fornisce  a
ciascun  docente  e  ricercatore   gli   strumenti   necessari   allo
svolgimento della ricerca di base e applicata. 
    3) L'Universita' puo' conferire assegni per la collaborazione  ad
attivita' di ricerca secondo  le  modalita'  stabilite  nel  relativo
Regolamento. 
    4) L'Universita' favorisce attivita' di  ricerca,  di  consulenza
professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di  appositi
contratti e convenzioni. 
    5) L'Universita' puo' istituire, autonomamente  o  congiuntamente
ad altri enti pubblici o privati, propri Centri  di  ricerca  per  la
promozione e lo svolgimento di attivita'  di  ricerca  finalizzata  a
specifici  obiettivi  definiti   nei   rispettivi   regolamenti.   La
composizione   ed   il   funzionamento   dei   Centri   di    ricerca
dell'Universita'  sono  disciplinati  nel  Regolamento  generale   di
Ateneo. 
    6)   L'Universita'   collabora   con   organismi   nazionali    e
internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi  di
cooperazione scientifica e di formazione. 
    7)  Al  fine  di  realizzare   la   cooperazione   internazionale
l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con universita'  e
istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine puo'
promuovere  e  incoraggiare   scambi   internazionali   di   docenti,
ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.