(STATUTO-art. 28)
 
                               Art. 28 
                            Dipartimenti 
 
    1)  Alla  promozione  e  all'organizzazione  delle  attivita'  di
ricerca sono preposti i Dipartimenti. 
    2) I  Dipartimenti  sono  costituiti  per  settori  omogenei  per
oggetto e per metodo, e possono comprendere  docenti  appartenenti  a
Facolta' diverse. 
    3) Il Dipartimento, ferma restando  l'autonomia  scientifica  dei
singoli professori e  ricercatori  e  il  loro  diritto  ad  accedere
direttamente ai fondi per  la  ricerca  scientifica,  secondo  quanto
previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni: 
      a. promuove e coordina l'attivita' di ricerca e culturale; 
      b.   organizza   e   coordina   l'attivita'    del    personale
tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; 
      c. gestisce  i  fondi  di  dotazione  ed  ogni  altro  provento
acquisito a titolo oneroso o gratuito; 
      d. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate  dalla
normativa vigente. 
    4) Sono organi del Dipartimento: 
      a. il direttore; 
      b. il Consiglio di Dipartimento. 
    5) Ai Dipartimenti possono essere attribuite  le  funzioni  delle
facolta'.