Art. 28 Dipartimenti 1) Alla promozione e all'organizzazione delle attivita' di ricerca sono preposti i Dipartimenti. 2) I Dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto e per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a Facolta' diverse. 3) Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni: a. promuove e coordina l'attivita' di ricerca e culturale; b. organizza e coordina l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura; c. gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito; d. esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente. 4) Sono organi del Dipartimento: a. il direttore; b. il Consiglio di Dipartimento. 5) Ai Dipartimenti possono essere attribuite le funzioni delle facolta'.