Art. 30 Consiglio di Dipartimento 1) Il Consiglio di Dipartimento e' composto dal direttore, che lo presiede, dai docenti afferenti, da un rappresentante degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I membri del Consiglio nominati durano in carica tre anni e sono riconfermabili. 2) Il Consiglio di Dipartimento e' organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. In particolare: a. delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attivita' di ricerca; b. formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle facolta', sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' le facolta' le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio di amministrazione; c. approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca; d. cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei corsi di laurea e laurea magistrale, di master universitari, di formazione continua e quelli finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca; e. approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione; f. detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento; g. avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica; h. adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio di amministrazione.