(STATUTO-art. 31)
 
                               Art. 31 
             Servizi a sostegno del diritto allo studio 
 
    1) L'Universita' considera che  le  culture  di  provenienza,  le
diverse etnie, le credenze religiose, le  differenze  di  genere,  lo
status socio-economico, le situazioni personali  di  disabilita'  non
possono costituire motivo di limitazione all'accesso  agli  studi.  A
tale riguardo l'Universita' si adopera, anche con specifici servizi e
misure organizzative e  finanziarie,  affinche'  tutti  gli  studenti
abbiano pari opportunita' e pari condizioni di esercizio del  diritto
allo studio. 
    2) L'Universita' si impegna  specificatamente  a  favorire  tutto
quanto  consenta  di  migliorare   le   condizioni   degli   studenti
nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento  nel
mondo  del   lavoro,   anche   avvalendosi   di   strutture   esterne
all'Universita'. Per tali finalita', l'Universita' puo' integrare  le
proprie strutture  funzionali  attraverso  societa'  controllate  e/o
mediante convenzioni con altre istituzioni, anche per fornire servizi
residenziali. 
    3) Al  fine  di  sostenere  concretamente  le  proprie  finalita'
educative,  l'Universita'  realizza  e  regolamenta,  anche  con   la
collaborazione di enti pubblici e privati, appositi centri e  servizi
a  supporto  degli   studi,   in   particolare   per   l'orientamento
universitario e professionale prima e durante i  percorsi  didattici,
il tutorato,  le  attivita'  di  tirocinio  pre  e  post  laurea,  le
iniziative  per  l'inserimento  nel  mondo  del  lavoro  e   per   la
costituzione di nuove imprese. L'Universita' favorisce ed  incoraggia
inoltre l'acquisizione, prioritariamente  da  parte  degli  studenti,
delle lingue straniere richieste dagli ordinamenti dei corsi e  dalla
realta' mondiale, ed attiva  in  proposito  specifiche  strutture  di
Ateneo.