Art. 4 Finalita' 1) L'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dagli articoli 26 e 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948. L'Universita' ispira la propria azione ai principi contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005) ed e' istituita con lo scopo di rendere effettivo e concreto il rapporto tra la cooperazione internazionale, la storia e la cultura dei diversi Paesi a partire da quelli dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca scientifica e la formazione universitaria, dall'altra. In particolare, all'Universita' e' assegnato il compito di implementare questo rapporto e di finalizzarlo allo sviluppo sociale, economico e scientifico dei singoli cittadini e delle popolazioni, intervenendo specificamente nei segmenti dell'alta formazione delle nuove generazioni, della formazione di eccellenza e della formazione continua. 2) Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma, l'Universita' adotta le metodologie della formazione a distanza, con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning, e le metodologie miste per consentire la formazione sia in presenza che a distanza. 3) Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'Universita', contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali. 4) L'Universita' rilascia, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti titoli di primo e di secondo livello di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio previsti nel Regolamento didattico di Ateneo: a. laurea (L); b. laurea magistrale (LM); c. diploma di specializzazione (DS); d. dottorato di ricerca (DR). 5) L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi, nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle universita'. 6) In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i conseguenti titoli e i Master universitari di primo e di secondo livello.