(STATUTO-art. 4)
 
                               Art. 4 
                              Finalita' 
 
    1)  L'Universita'  nasce  con  la  finalita'  specifica  di  dare
completa attuazione a quanto affermato dagli articoli 26 e  27  della
Dichiarazione  Universale  dei  diritti  dell'uomo  in   materia   di
istruzione del 10 dicembre  1948.  L'Universita'  ispira  la  propria
azione ai principi contenuti nella Carta europea  dei  ricercatori  e
nel   Codice   di   condotta   per   l'assunzione   dei   ricercatori
(Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione dell'11 marzo 2005)
ed e' istituita con lo scopo  di  rendere  effettivo  e  concreto  il
rapporto tra la cooperazione internazionale, la storia e  la  cultura
dei diversi Paesi a partire  da  quelli  dell'Unione  europea  e  del
bacino del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca scientifica e  la
formazione universitaria, dall'altra. In particolare, all'Universita'
e'  assegnato  il  compito  di  implementare  questo  rapporto  e  di
finalizzarlo allo  sviluppo  sociale,  economico  e  scientifico  dei
singoli cittadini e delle  popolazioni,  intervenendo  specificamente
nei segmenti dell'alta  formazione  delle  nuove  generazioni,  della
formazione di eccellenza e della formazione continua. 
    2)  Al  fine  del  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui   al
precedente  comma,  l'Universita'   adotta   le   metodologie   della
formazione a distanza, con particolare riguardo alle applicazioni  di
e-learning, e le metodologie miste per consentire la  formazione  sia
in presenza che a distanza. 
    3) Professori, ricercatori,  personale  tecnico-amministrativo  e
studenti,   quali   componenti   dell'Universita',    contribuiscono,
nell'ambito  delle  rispettive   funzioni   e   responsabilita',   al
raggiungimento dei fini istituzionali. 
    4) L'Universita' rilascia, nel rispetto della normativa  vigente,
i seguenti titoli di primo e di secondo livello di cui all'art. 3 del
decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi
di studio previsti nel Regolamento didattico di Ateneo: 
      a. laurea (L); 
      b. laurea magistrale (LM); 
      c. diploma di specializzazione (DS); 
      d. dottorato di ricerca (DR). 
    5) L'Universita' puo' istituire  i  corsi  previsti  dall'art.  6
della legge 19  novembre  1990,  n.  341  in  materia  di  formazione
finalizzata e di servizi didattici integrativi,  nonche'  ogni  altra
iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge  attribuisce
alle universita'. 
    6) In attuazione dell'art. 1, comma 15, della  legge  14  gennaio
1999,  n.  4,  l'Universita'  puo'  attivare,   disciplinandoli   nel
Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico
e di alta formazione permanente e ricorrente,  alla  conclusione  dei
quali sono rilasciati i conseguenti titoli e i Master universitari di
primo e di secondo livello.