(STATUTO-art. 8)
 
                               Art. 8 
                     Presidente dell'Universita' 
 
    1) E' Presidente dell'Universita' il Presidente del Consiglio  di
amministrazione del Consorzio IUL. Il Presidente dell'Universita': 
      a. ha un incarico quinquennale rinnovabile; 
      b.   e'   Presidente   del   Consiglio    di    amministrazione
dell'Universita'; 
      c. ha  la  rappresentanza  legale  dell'Universita',  anche  in
giudizio; 
      d.  provvede  a   garantire   l'adempimento   delle   finalita'
statutarie; 
      e.  convoca  e  presiede   le   adunanze   del   Consiglio   di
amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno; 
      f.   assicura   l'esecuzione   delle   deliberazioni   e    dei
provvedimenti  del  Consiglio  di  amministrazione,  fatte  salve  le
competenze  del  Rettore  in  materia  di  didattica  e  di   ricerca
scientifica; 
      g.   vigila   sul   rispetto   dei   programmi   di    sviluppo
dell'Universita' e dispone i relativi provvedimenti; 
      h. esercita le  altre  competenze  attribuitegli  dal  presente
Statuto,  nonche'  poteri  ad  esso   delegati   dal   Consiglio   di
amministrazione; 
      i. adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di
competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per  la
ratifica nella prima riunione successiva; 
      j. costituisce con provvedimento formale ciascun  Consiglio  di
corso di studio. 
    2) Spettano inoltre al Presidente tutte  le  competenze  che  nel
presente Statuto non sono espressamente attribuite  ad  altri  Organi
individuali e collegiali, fatte salve le competenze  del  Rettore  in
materia didattica e ricerca scientifica e le competenze  proprie  del
direttore generale. 
    3) L'eventuale compenso del Presidente e'  determinato  ai  sensi
dell'art. 10, comma 3, lettera x) del presente Statuto.