Art. 9 Consiglio di amministrazione 1) In conformita' al presente Statuto, il Consiglio di amministrazione dell'Universita' e' composto come segue: a. il Presidente dell'Universita', in qualita' di Presidente del suddetto Consiglio; b. un numero di consiglieri pari a cinque, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio di amministrazione del Consorzio IUL; c. il Rettore dell'Universita'. 2) Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione con diritto di voto, in aggiunta ai membri di cui al comma 1, lettera b, rappresentanti, in numero non superiore a tre, di uno o piu' organismi pubblici e/o privati i quali si impegnano a contribuire per almeno un quinquennio al funzionamento dell'Universita' nelle modalita' determinate con delibera del Consiglio stesso. 3) Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti sono riconfermabili.