(STATUTO-art. 9)
 
                               Art. 9 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1)  In  conformita'  al  presente  Statuto,   il   Consiglio   di
amministrazione dell'Universita' e' composto come segue: 
      a. il Presidente dell'Universita', in  qualita'  di  Presidente
del suddetto Consiglio; 
      b.  un  numero  di  consiglieri  pari  a  cinque,  compreso  il
Presidente, nominati dal Consiglio di amministrazione  del  Consorzio
IUL; 
      c. il Rettore dell'Universita'. 
    2)  Possono  essere  chiamati  a  far  parte  del  Consiglio   di
amministrazione con diritto di voto, in aggiunta ai membri di cui  al
comma 1, lettera b, rappresentanti, in numero non superiore a tre, di
uno o piu' organismi pubblici e/o privati  i  quali  si  impegnano  a
contribuire   per   almeno   un    quinquennio    al    funzionamento
dell'Universita'  nelle  modalita'  determinate  con   delibera   del
Consiglio stesso. 
    3) Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni  ed
i suoi componenti sono riconfermabili.