(Allegato)
                                                             Allegato 
 
             MONITORAGGIO DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA 
 
    Il presente allegato definisce i tempi, le modalita' e i  modelli
di rilevazione del monitoraggio degli  adempimenti,  da  parte  degli
enti locali, relativi a quanto disposto dai  commi  dal  463  al  484
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, ed e' strutturato secondo il
seguente schema: 
    A. Istruzioni generali. 
    A.1. Prospetti da compilare, regole per la trasmissione e termini
degli adempimenti. 
    A.1.1. Prospetto excel per le  Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e
Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze  gia'  in
uso. 
    A.3. Altri riferimenti e richieste di supporto. 
    B. Contenuti del modello VAR/PATTI/18. 
    B.1. Variazioni dell'obiettivo di saldo 2018 connesse ai patti di
solidarieta' 2016/2018: VAR/PATTI/18. 
    C. Istruzioni per la compilazione del  modello  MONIT/18  per  le
citta' metropolitane, le province ed i comuni. 
    C.1. Sezione 1 del modello MONIT/18: saldo tra entrate  finali  e
spese finali. 
    C.2.   Sezione   2   del   modello   MONIT/18:   rideterminazione
dell'obiettivo di saldo finale di competenza 2018. 
    C.2.1. Controllo di congruenza degli impegni di  spesa  in  conto
capitale per opere pubbliche (BDAP-MOP). 
    D. Alcune precisazioni. 
    D.1. Fondo pluriennale vincolato. 
    D.2. Obbligo di  aggiornamento  dei  dati  inseriti  nel  modello
MONIT/18. 
    E. Verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica per l'anno
2018. 
 
                            ------------ 
 
A. Istruzioni generali. 
A.1. Prospetti da compilare, regole per  la  trasmissione  e  termini
  degli adempimenti. 
    Per il monitoraggio del  rispetto  del  saldo  non  negativo,  in
termini di competenza, tra  entrate  finali  e  spese  finali  e  per
acquisire elementi informativi utili per le  esigenze  della  finanza
pubblica,  le  citta'  metropolitane,  le  province   ed   i   comuni
trasmettono  il  modello  MONIT/18,  allegato  al  presente  decreto,
riferito al 30 giugno 2018 (primo semestre 2018)  e  al  31  dicembre
2018 (secondo semestre 2018), entro  trenta  giorni  dalla  fine  del
periodo   di   riferimento,   esclusivamente    tramite    l'apposita
applicazione web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, predisposta  dal
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 
    Nel caso in cui il presente decreto sia  emanato  successivamente
alla scadenza  prevista  per  l'invio  dei  dati  relativi  al  primo
semestre, il primo invio di informazioni,  inerenti  al  monitoraggio
del saldo finale di competenza,  avra'  luogo  entro  un  mese  dalla
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
    I dati richiesti devono essere espressi in migliaia di euro e con
segno positivo. Non sono ammessi, pertanto, valori in  euro  e/o  con
segno negativo e/o con valori decimali. 
    Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al  suo  utilizzo
sono consultabili nel sito internet della Ragioneria  generale  dello
Stato, http://www.rgs.mef.gov.it,  nel  menu'  a  tendina  denominato
«E-government» - sezione «Solo amministrazioni locali» - «Pareggio di
bilancio». 
    Giova segnalare che, con  riferimento  agli  enti  locali  per  i
quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del  decreto  legislativo  n.
267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi
i termini per la deliberazione del  bilancio  -  e  per  i  quali  si
applica il comma 470-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del  2016  ai
fini della certificazione del rispetto del saldo di finanza  pubblica
2018 -, devono comunque  essere  assolti  gli  obblighi  riferiti  al
monitoraggio nei termini e secondo le modalita' del presente decreto,
indicando, in  assenza  di  bilancio  di  previsione  approvato,  gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo  bilancio  approvato.
In tali casi si applica l'art. 250 del T.U.EE.LL.  che  prevede  che,
dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data
di  approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  riequilibrato  di   cui
all'art. 261 del T.U.EE.LL., l'ente locale  non  puo'  impegnare  per
ciascun  intervento  somme  complessivamente   superiori   a   quelle
definitivamente   previste   nell'ultimo   bilancio   approvato   con
riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate
accertate. I relativi  pagamenti  in  conto  competenza  non  possono
mensilmente   superare   un   dodicesimo   delle   rispettive   somme
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi. Si soggiunge che,  per  le  spese  disposte
dalla legge e per quelle relative ai servizi  locali  indispensabili,
nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto  gli
stanziamenti  ovvero   gli   stessi   sono   previsti   per   importi
insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo
ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli
interventi relativi, motiva nel dettaglio le  ragioni  per  le  quali
mancano o sono insufficienti gli  stanziamenti  nell'ultimo  bilancio
approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base  di  tali
deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. 
A.1.1. Prospetto excel per le Regioni Friuli-Venezia Giulia  e  Valle
  d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
    Per acquisire elementi informativi utili per  le  esigenze  della
finanza pubblica, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta  e
le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, le informazioni contenute nel modello MONIT/18, allegato
al  presente  decreto,  per  ciascun  ente   locale   ricadente   nel
territorio. 
    In particolare, le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta
e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, le informazioni contenute nel modello  del  monitoraggio
semestrale, con riferimento  a  ciascun  periodo,  per  ciascun  ente
locale ricadente nel proprio territorio, attraverso  la  compilazione
di un apposito modello in formato excel da scaricare sul sistema  web
all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it Compilato con i dati
di ciascun ente locale, al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre  2018,  il
file excel deve essere successivamente caricato, entro trenta  giorni
dalla fine del periodo di riferimento,  tramite  l'apposita  funzione
«Acquisizione massiva modello» presente sull'applicativo web. 
    Infine, si ritiene utile segnalare che, al 31 marzo 2019, in sede
di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica ai sensi
del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232  del  2016,  le  Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  le  Province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano  dovranno  nuovamente  scaricare,  compilare  e
caricare il file excel relativo al monitoraggio del secondo semestre,
al fine di aggiornare, entro il 31 marzo 2019,  le  informazioni  del
monitoraggio riferite al 31 dicembre 2018 per ciascun ente locale. 
    Si precisa che le informazioni, per  ciascun  ente  locale  delle
autonomie  speciali,  sono  acquisite  esclusivamente  per   esigenze
informativo-statistiche. Rimane fermo, pertanto, per gli enti  locali
ricadenti nel territorio, la verifica del conseguimento del  rispetto
del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016
a livello complessivo del territorio regionale. 
A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazioni di utenze gia' in uso. 
    Gli   accreditamenti   sinora   effettuati    per    le    utenze
dell'applicazione web dedicata al pareggio di  bilancio,  predisposta
dal Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato,  rimangono
validi sino a quando l'ente non decida di eliminare, variare o creare
nuove utenze. 
    Per la variazione o la  creazione  di  nuove  utenze  (User-ID  e
password) e per la loro abilitazione al sistema  di  rilevazione  dei
dati, si rinvia all'allegato 1 della circolare 20 febbraio  2018,  n.
5, denominato  «ACCESSO  WEB/18  -  Modalita'  di  accreditamento  al
sistema web e modifica anagrafica», contenente  tutte  le  istruzioni
necessarie per l'utilizzo del sistema web  dedicato  al  pareggio  di
bilancio e consultabile nel sito internet della  Ragioneria  generale
dello  Stato,   http://www.rgs.mef.gov.it   nel   menu'   a   tendina
«E-government» - sezione «Solo amministrazioni locali» - «Pareggio di
bilancio». 
    Si sottolinea, inoltre, l'importanza del  costante  aggiornamento
del data base degli utenti accreditati all'applicativo  «Pareggio  di
bilancio». Al riguardo, si precisa che, attraverso la nuova  versione
della funzione «Anagrafica Ente - Gestione  Anagrafica  Enti/Utenti»,
ciascun  utente  gia'  regolarmente  accreditato  al   «Pareggio   di
Bilancio» per un dato ente, puo': 
      accreditarsi/disabilitarsi ad un altro ente; 
      accreditare/disabilitare un altro utente al proprio ente; 
      accreditare/disabilitare un altro utente del proprio  ente,  ad
un altro ente. 
    Ad ogni modifica anagrafica  il  sistema  inviera'  una  apposita
e-mail  di  «Aggiornamento  Anagrafica  Utente»  e/o   «Aggiornamento
Anagrafica Ente» all'indirizzo istituzionale dell'ente. 
    Mediante la stessa funzione, e' possibile  eseguire  le  seguenti
modifiche: 
      variazione dell'indirizzo di posta elettronica; 
      recapito telefonico. 
A.3. Altri riferimenti e richieste di supporto. 
    Si segnala che,  riguardo  ai  criteri  generali  concernenti  la
gestione del saldo di finanza pubblica, le citta'  metropolitane,  le
province e i comuni possono far riferimento alla citata circolare  n.
5 del 2018 del Dipartimento della  ragioneria  generale  dello  Stato
visionabile sul sito internet della Ragioneria generale dello  Stato,
http://www.rgs.mef.gov.it  nel  menu'  a  tendina  «E-government»   -
Sezione «Solo amministrazioni locali» - «Pareggio di bilancio». 
    Eventuali chiarimenti o  richieste  di  supporto  possono  essere
trasmesse, inoltre, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
      a)  pareggio.rgs@mef.gov.it  per   gli   aspetti   generali   e
applicativi del saldo di finanza pubblica; 
      b) assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica  ed
informatica correlati  all'autenticazione  dei  nuovi  enti  ed  agli
adempimenti attraverso il sistema web (si veda in proposito il citato
allegato 1 della circolare n. 5 del 2018 denominato «ACCESSO WEB/18 -
Modalita' di accreditamento al sistema  web  e  modifica  anagrafica»
consultabile nel sito internet della Ragioneria generale dello Stato,
http://www.rgs.mef.gov.it,  nel  menu'  a  tendina  «E-government»  -
sezione «Solo amministrazioni locali» - «Pareggio di bilancio»; 
      c) igop.segr.rgs@mef.gov.it  per  gli  aspetti  riguardanti  la
materia di personale correlata alla normativa in materia di saldo  di
finanza pubblica; 
      d)  ediliziascolastica@pec.governo.it  -  scuole@governo.it   e
sbloccabilancio@governo.it  per  i   chiarimenti   in   merito   agli
interventi di edilizia scolastica; 
      e) ufficiosport@palazzochigi.it per  i  chiarimenti  in  merito
agli interventi in materia di impiantistica sportiva; 
      f)                        supporto                         BDAP
(http://www.bdap.tesoro.it/ttm/pagine/default.aspx)  per  chiarimenti
in merito all'inserimento e alla consultazione dei dati  Monitoraggio
opere pubbliche della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche. 
B. Contenuti del modello VAR/PATTI/18. 
B.1. Variazioni dell'obiettivo di saldo 2018  connesse  ai  patti  di
  solidarieta' 2016/2018: VAR/PATTI/18. 
    La legge n. 232 del 2016, al comma 463 dell'art. 1, fa salvi  gli
effetti connessi all'adesione degli enti locali  ai  patti  regionali
«orizzontali» e al patto di solidarieta' nazionale «orizzontale» 2016
(art. 1, commi da 728 a 732 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208  -
legge di stabilita' 2016).  A  tali  effetti,  si  aggiungono  quelli
derivanti dalla partecipazione degli enti alle intese regionali e  al
patto di solidarieta' nazionale «orizzontale» relativi  all'esercizio
2017. Di conseguenza, agli enti che, nel 2016 e/o 2017, hanno  ceduto
spazi finanziari, nel 2018 e' riconosciuta una variazione con effetti
positivi (quindi migliorativi, trattandosi di una maggiore  capacita'
di spesa) sul conseguimento del proprio saldo  di  finanza  pubblica,
pari alla meta' degli spazi ceduti; viceversa, agli enti  locali  che
hanno ricevuto spazi finanziari, da utilizzare nel 2016 e/o 2017, per
sostenere impegni di spesa in conto capitale  per  investimenti,  nel
2018  e'  applicata  una  variazione  con  effetti  negativi  (quindi
peggiorativi, trattandosi di  una  minore  capacita'  di  spesa)  sul
conseguimento del proprio saldo di finanza pubblica,  di  un  importo
pari alla meta' della quota acquisita. 
    Al riguardo, in  attuazione  delle  richiamate  disposizioni,  e'
stato predisposto il prospetto  VAR/PATTI/18,  allegato  al  presente
decreto, suddiviso nelle sezioni 1 e 2 e disponibile all'interno  del
sistema web http://pareggiobilancio.mef.gov.it al fine di determinare
le variazioni complessive del saldo di finanza pubblica tenendo conto
sia  degli  effetti  delle  compensazioni  derivanti  dai  patti   di
solidarieta' regionale e nazionale orizzontali 2016 e 2017, sia degli
effetti connessi alle intese regionali e  ai  patti  di  solidarieta'
nazionale dell'anno 2018. 
    Il prospetto  VAR/PATTI/18,  predisposto  al  fine  di  agevolare
l'attivita' di programmazione e monitoraggio di ciascun ente  locale,
risulta pertanto essere un utile supporto per  gli  enti  locali,  al
fine della  predisposizione,  nel  pieno  rispetto  delle  regole  di
finanza pubblica vigenti, del bilancio di previsione 2018-2020 e  del
relativo  «Prospetto  allegato  al  bilancio  di  previsione»   (cfr.
paragrafo  C  della  circolare  n.  5  del  2018),  nonche'  per   la
compilazione del prospetto MONIT/18. 
    In particolare, per ciascuna citta'  metropolitana,  provincia  e
comune, il prospetto VAR/PATTI/18, nella sezione 1, contiene: 
      gli  effetti  sul  saldo  di  finanza  pubblica  2018  connessi
all'applicazione   delle   compensazioni   regionali   e    nazionali
orizzontali derivanti dal pareggio di bilancio 2016  (celle  «(a)»  e
«(b)»); 
      gli  effetti  sul  saldo  di  finanza  pubblica  2018  e   anni
successivi   connessi   all'applicazione   delle   intese   regionali
orizzontali derivanti dal pareggio di bilancio 2017 (celle da «(c)» a
«(g)»); 
      gli  effetti  sul  saldo  di  finanza  pubblica  2018  e   anni
successivi connessi all'applicazione del patto nazionale  orizzontale
derivanti dal pareggio di bilancio 2017 (celle «(h)» e  «(i)»  per  i
recuperi relativi agli spazi finanziari acquisiti/ceduti nel  2017  e
celle da «(j)» a «(l)»  per  gli  spazi  finanziari  acquisiti/ceduti
disposti nel 2017 per gli anni successivi); 
      gli  effetti  sul  saldo  di  finanza  pubblica  2018  e   anni
successivi connessi all'attuazione delle intese regionali e dei patti
di solidarieta' nazionale nell'anno 2018 (celle da «(m)» a «(ad)»). 
    Gli  effetti  complessivi   di   cui   sopra,   derivanti   dalla
partecipazione alle intese  regionali  e  ai  patti  di  solidarieta'
nazionale nell'anno  in  corso,  nonche'  ai  patti  di  solidarieta'
regionale e nazionale nei due anni precedenti trovano evidenza, nelle
celle da «(ae)» ad «(aj)» del prospetto VAR/PATTI/18. 
    A tal proposito, si precisa che il modello «VAR/PATTI/18»,  oltre
ad    evidenziare    analiticamente     gli     effetti     derivanti
dall'acquisizione/cessione degli spazi  finanziari,  complessivamente
riportati nelle celle da  «(ae)»  ad  «(aj)»,  prospetta  i  medesimi
effetti suddivisi tra: 
      effetti complessivi da acquisizione  spazi  finanziari  2018  e
recuperi da cessioni anni precedenti (maggiore capacita'  di  spesa):
il valore negativo della  cella  relativa  all'anno  2018  «(ak)»  e'
riportato da ciascun ente, in valore assoluto,  nella  corrispondente
cella «G)» del «Prospetto allegato al  bilancio  di  previsione»,  di
verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (cfr. paragrafo
C  della  circolare  n.  5  del  2018)  -  (allegato  9  del  decreto
legislativo n. 118 del  2011  -  Bilancio  di  previsione)  -  ed  e'
riportato, altresi', automaticamente dal sistema, in valore assoluto,
nella corrispondente cella «G)» del prospetto MONIT/18. In tal  caso,
infatti, si determina una variazione  con  effetti  positivi  (intesa
come maggiore capacita' di spesa)  sul  conseguimento  del  saldo  di
finanza pubblica 2018 di ciascun ente locale; 
      effetti  complessivi  da  cessione  spazi  finanziari  2018   e
recuperi da acquisizioni anni precedenti (minore capacita' di spesa):
il valore positivo della  cella  relativa  all'anno  2018  «(aq)»  e'
riportato  da  ciascun  ente  nella  corrispondente  cella  «M)»  del
«Prospetto allegato al  bilancio  di  previsione»,  di  verifica  del
rispetto dei vincoli di finanza  pubblica  (cfr.  paragrafo  C  della
circolare n. 5 del 2018) - (allegato 9 del decreto legislativo n. 118
del 2011 - Bilancio di previsione) - ed e' riportato  automaticamente
dal sistema nella corrispondente cella «M)» del  prospetto  MONIT/18.
In tal  caso,  infatti,  si  determina  una  variazione  con  effetti
negativi (intesa come minore capacita' di  spesa)  sul  conseguimento
del saldo di finanza pubblica 2018 di ciascun ente locale. 
    Da ultimo, il prospetto «VAR/PATTI/18»,  nella  Sezione  2,  alla
cella «(aw)» denominata  «Equilibrio  di  bilancio  rideterminato  ai
sensi dell'art. 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,
in attuazione dell'art. 9, comma 5 della legge n. 243/2012»,  riporta
il valore positivo del saldo di cui al comma 466  dell'art.  1  della
legge n. 232 del 2016, in  misura  pari  al  contributo  concesso  ai
comuni, nell'anno 2018, a titolo di  ristoro  del  gettito  non  piu'
acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI di  cui  al  comma
639 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013. 
    L'importo, nella misura complessiva di 300 milioni  di  euro,  e'
stato attribuito a ciascun comune sulla base di quanto indicato nella
tabella B allegata  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 marzo 2017 (commi 870 e 871, art. 1,  legge  n.  205  del
2017). 
    Ne consegue che, per tali comuni, l'obiettivo di saldo finale  di
competenza nell'anno 2018 di cui alla cella «(aw)»  del  VAR/PATTI/18
assume valore positivo pari al  suddetto  contributo,  ai  sensi  del
comma 871 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017. 
    L'importo di cui alla cella «(aw)»  e'  riportato  in  automatico
nella voce «O)» del modello MONIT/18,  al  fine  della  verifica  del
rispetto del pareggio di bilancio 2018, espresso come equilibrio  tra
entrate finali e spese finali in termini di competenza finanziaria. 
    Per visionare il  modello  VAR/PATTI/18  e'  necessario  accedere
all'applicazione     web      del      pareggio      di      bilancio
http://pareggiobilancio.mef.gov.it    e    richiamare,    dal    menu
funzionalita'  presente  alla  sinistra  della  maschera   principale
dell'applicativo,  la  funzione  di  «Interrogazione   Modello»   che
prospettera', ai soli fini conoscitivi, il  riepilogo  degli  effetti
complessivi  derivanti  da  acquisizione  spazi  finanziari  2018   e
recuperi da cessioni anni precedenti  (cella  «(ak)»)  nonche'  degli
effetti complessivi derivanti da cessione  spazi  finanziari  2018  e
recuperi da acquisizioni anni precedenti  (cella  «(aq)»)  e,  per  i
comuni,  l'eventuale  rideterminazione  del  saldo  finale  2018  per
effetto del contributo di cui al comma 871 dell'art. 1 della legge n.
205 del 2017 (cella «(aw)»). 
C. Istruzioni per la compilazione del modello MONIT/18 per le  citta'
  metropolitane, le province ed i comuni. 
    Per il monitoraggio degli andamenti del saldo  non  negativo  tra
entrate finali e spese finali in termini  di  competenza  finanziaria
relativo all'anno 2018, previsto dalla legge  n.  232  del  2016,  e'
stato predisposto l'allegato modello MONIT/18, che risulta articolato
in due sezioni. 
    La  sezione  1  consente  di  determinare  il  saldo  finale   di
competenza finanziaria e il saldo finale di cassa,  articolati  nelle
voci  che  concorrono  alla  loro  formazione.  In  particolare,  nel
precisare che non e' stata  prevista  la  colonna  relativa  ai  dati
previsionali, la sezione 1 accoglie i dati gestionali  relativi  agli
accertamenti di entrata  ed  agli  impegni  di  spesa,  nonche'  agli
stanziamenti relativi al fondo  pluriennale  vincolato  (colonna  (a)
della sezione 1), rilevati a tutto il periodo di  riferimento  (primo
semestre e secondo semestre 2018). Inoltre, al fine di consentire  la
raccolta dei dati utili per l'attuazione della premialita' di cui  al
comma 479 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, e' stata  prevista
la colonna (b) che accoglie i dati gestionali di cassa relativi  alle
riscossioni e ai pagamenti, sia in  conto  competenza  sia  in  conto
residui, rilevati a tutto il periodo di riferimento (primo semestre e
secondo semestre 2018). 
    La sezione 2, da compilarsi obbligatoriamente a cura di tutti gli
enti che hanno acquisito  spazi  finanziari  nel  2018,  al  fine  di
riportare in dettaglio l'utilizzo degli stessi, consente  l'eventuale
rideterminazione dell'obiettivo di saldo finale di competenza 2018  a
seguito del recupero degli spazi acquisiti nell'anno 2018  attraverso
il meccanismo dei patti di solidarieta' (intese regionali e patti  di
solidarieta' nazionale) e non utilizzati. Da ultimo, la sezione 2,  a
decorrere dal 2018, e' stata integrata con  apposite  voci  volte  ad
evidenziare gli effetti derivanti dalla chiusura  delle  contabilita'
speciali in materia di protezione civile, in attuazione dei commi  da
788 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 (paragrafo C.2). 
    Al fine di poter accedere al modello MONIT/18 occorre  utilizzare
la funzione «Acquisizione/Variazione Modello»,  selezionare  il  nome
del  modello,  il  periodo  di  riferimento  (primo  semestre/secondo
semestre) e cliccare sul pulsante «CONFERMA». 
    In  presenza  di  errori  materiali  di  inserimento,  ovvero  di
imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo
cui  si  riferisce  l'errore  richiamando  dal   menu   funzionalita'
«Gestione    modello»,    presente    nella    maschera    principale
dell'applicativo  web  del  pareggio   di   bilancio,   la   funzione
«Acquisizione/Variazione  Modello»,  cliccando  successivamente   sul
pulsante «SALVA» per il salvataggio delle modifiche effettuate. 
C.1. Sezione 1 del modello MONIT/18: saldo tra entrate finali e spese
  finali. 
    La sezione 1 e' articolata nelle colonne (a) e (b). 
Colonna (a) - «Dati gestionali di Competenza». 
    La colonna  (a)  accoglie  i  dati  gestionali  o  di  risultato,
necessari per la  verifica  del  rispetto  del  saldo  non  negativo,
previsto ai sensi del comma 466 dell'art. 1 della legge  n.  232  del
2016, espresso in  termini  di  competenza,  tra  le  entrate  finali
(titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal  decreto
legislativo n. 118 del 2011), e le spese finali (titoli 1, 2,  3  del
medesimo schema di bilancio). 
    Le voci riguardanti i dati gestionali di competenza di  cui  alla
colonna (a) della sezione 1 sono compilate inserendo gli accertamenti
di entrata e gli impegni di spesa a tutto il 30 giugno 2018,  per  il
primo semestre, e a  tutto  il  31  dicembre  2018,  per  il  secondo
semestre. Pertanto, i dati utili  da  inserire  sono  quelli  desunti
dalle  scritture  contabili  e  cumulati  a  tutto  il   periodo   di
riferimento. In particolare, in sede di monitoraggio al  31  dicembre
2018, sono inseriti  i  dati  come  desunti  dal  preconsuntivo,  che
tengano  quindi  conto  anche   del   riaccertamento   dei   residui,
aggiornati, successivamente, con i dati del rendiconto della gestione
ai sensi dell'art. 1, comma 473, della legge n. 232  del  2016  (cfr.
paragrafo D.2). 
    Nelle entrate e nelle spese finali in termini di  competenza,  e'
considerato altresi' lo stanziamento nel fondo pluriennale  vincolato
(di parte corrente, in c/capitale e per le partite  finanziarie),  di
entrata e di spesa, al  netto  della  quota  riveniente  dal  ricorso
all'indebitamento (evidenziato nelle voci «A1)», «A2)», «A3)», «H2)»,
«I2)» e «L2)»). Non rileva, invece, la quota  del  fondo  pluriennale
vincolato  di   entrata   che   finanzia   gli   impegni   cancellati
definitivamente  dopo   l'approvazione   del   rendiconto   dell'anno
precedente (evidenziato nella voce «A4)»). 
    Infine, si  precisa  che  gli  impegni  di  spesa  devono  essere
riportati indicando nelle voci: 
      «H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del  fondo  pluriennale
vincolato», «I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al  netto  del  fondo
pluriennale vincolato» e «L1) Titolo 3  -  Spese  per  incremento  di
attivita' finanziaria al  netto  del  fondo  pluriennale  vincolato»,
rispettivamente, gli impegni di spesa dei titoli 1, 2 e 3,  al  netto
del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa (quindi gli impegni
di  competenza  2018  ed  esigibili  nel  2018  presi  per   l'intero
ammontare); 
      «H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, «I2)  Fondo
pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle  quote  finanziate
da  debito»  e  «L2)  Fondo   pluriennale   vincolato   per   partite
finanziarie» il corrispondente fondo pluriennale vincolato (al  netto
della quota finanziato da debito per  le  spese  in  conto  capitale)
relativo agli impegni esigibili negli anni successivi. 
    Nella colonna (a) della sezione 1 del  prospetto  MONIT/18,  sono
riportati,  altresi',  gli  effetti   complessivi   derivanti   dalle
cessioni/acquisizioni  degli  spazi  finanziari   a   seguito   della
partecipazione  ai  patti  di  solidarieta'  regionale  e   nazionale
orizzontali 2016 e 2017, nonche' alle intese  regionali  e  patti  di
solidarieta' nazionale dell'anno  2018.  Tali  effetti,  desunti  dal
prospetto VAR/PATTI/18, disponibile a fini conoscitivi sul  sito  web
all'indirizzo   http://pareggiobilancio.mef.gov.it   sono   riportati
automaticamente  dal  sistema  web  nelle  voci  «G)»  (come  effetti
complessivi da acquisizione  spazi  finanziari  2018  e  recuperi  da
cessioni anni precedenti - maggiore capacita' di spesa) e «M)»  (come
effetti complessivi da cessione spazi finanziari 2018 e  recuperi  da
acquisizioni anni precedenti - minore capacita' di spesa) del modello
MONIT/18. Per le modalita'  di  consultazione  del  citato  prospetto
VAR/PATTI/18,  accessibile  agli  enti  esclusivamente  in  modalita'
visualizzazione, si rinvia al precedente paragrafo B.1. 
    La somma algebrica dei dati  inseriti  nella  colonna  (a)  della
sezione 1, determinata automaticamente dal  sistema,  rappresenta  il
saldo finale di competenza (voce «N)», colonna  (a)  del  prospetto),
pari al differenziale tra  le  entrate  finali  e  le  spese  finali,
comprensivo delle voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato (di
parte corrente, in c/capitale  e  per  le  partite  finanziarie),  di
entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente da debito, degli
effetti complessivi derivanti dalle cessioni/acquisizioni degli spazi
finanziari a seguito della partecipazione ai  patti  di  solidarieta'
regionale e nazionale orizzontali 2016 e 2017, nonche' degli  effetti
delle intese regionali e patti di  solidarieta'  nazionale  in  corso
nell'anno, come sopra specificato. Si soggiunge ancora una volta che,
gia' a partire dal 2017, il saldo non include  il  fondo  pluriennale
vincolato  di   entrata   che   finanzia   gli   impegni   cancellati
definitivamente  dopo   l'approvazione   del   rendiconto   dell'anno
precedente. 
    Il  prospetto  consente  di  verificare,  sulla  base  dei   dati
gestionali  consuntivi,  il  rispetto  dell'obiettivo  di  saldo  non
negativo tra entrate finali e spese finali in termini  di  competenza
finanziaria di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge  n.  232  del
2016. In particolare, l'obiettivo di saldo non  negativo  di  cui  al
citato comma 466 e' rispettato se il saldo di  competenza  conseguito
tra le entrate finali e le spese finali di cui alla voce «N)» colonna
(a), e' pari o superiore all'obiettivo di saldo evidenziato alla voce
«O)», posto pari a 0, o, per i comuni beneficiari del  contributo  di
cui al comma 871 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, posto  pari
al valore di tale contributo e desunto  automaticamente  dal  sistema
dalla cella «(aw)» del modello VAR/PATTI/18 (cfr. paragrafo B.1). 
    Infine, qualora, a seguito della  compilazione  della  sezione  2
(cfr. paragrafo C.2), il saldo finale conseguito  di  cui  sopra  sia
rideterminato a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti
nell'anno 2018 e non utilizzati e delle risorse nette da  programmare
entro il 20 gennaio 2019 derivanti dalla chiusura delle  contabilita'
speciali, l'obiettivo di saldo non negativo di cui  al  citato  comma
466 e' rispettato se il saldo di competenza conseguito tra le entrate
finali e le spese finali riportato alla voce «N)»,  colonna  (a),  e'
pari o superiore all'obiettivo di saldo rideterminato nella sezione 2
e  di  cui  alla  voce  «P)».  In  tal  caso,  infatti,  il  relativo
differenziale riportato nella voce «Q)» della sezione 1  risulta  con
valore pari a 0 o positivo. Sulla verifica dei  risultati  conseguiti
si rinvia al paragrafo E. 
Colonna (b) - «Dati gestionali di Cassa». 
    Nella sezione 1, colonna  (b),  denominata  «Dati  gestionali  di
Cassa», sono riportati le riscossioni e i pagamenti,  effettuati  nel
2018, sia in conto competenza, sia in conto residui, a  tutto  il  30
giugno 2018, per il primo semestre, e a tutto il  31  dicembre  2018,
per il secondo semestre, al fine di rilevare il saldo tra le  entrate
finali e le spese finali, in termini di cassa, di cui alla voce «N)»,
colonna (b), utile per  l'attuazione  del  sistema  premiale  di  cui
all'art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012,  come  previsto  ai
sensi del comma  479  dell'art.  1  della  legge  n.  232  del  2016.
Pertanto, i dati utili da inserire sono quelli di cassa desunti dalle
scritture contabili e cumulati a tutto il periodo di riferimento.  In
particolare, in sede  di  monitoraggio  al  31  dicembre  2018,  sono
inseriti   i   dati   derivanti   dal   preconsuntivo,    aggiornati,
successivamente, con i dati del rendiconto della  gestione  ai  sensi
dell'art. 1, comma 473 della legge n. 232 del  2016  (cfr.  paragrafo
D.2). 
    Le voci da compilare sono solo le voci «B)»,  «C)»,  «D)»,  «E)»,
«F)», «H1)», «I1)» e «L1)», relative ai dati di cassa  delle  entrate
finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio  previsti  dal
decreto legislativo n. 118 del 2011), e delle spese finali (titoli 1,
2, 3 del medesimo schema di bilancio). Si precisa che non rientra nel
conteggio delle entrate finali il  fondo  cassa  iniziale.  Anche  il
saldo tra le entrate finali e le spese finali di cassa, di  cui  alla
voce «N», colonna (b), e'  determinato  automaticamente  dal  sistema
come somma algebrica dei  dati  inseriti  dall'ente  sull'applicativo
web. 
C.2. Sezione 2 del modello MONIT/18: rideterminazione  dell'obiettivo
  di saldo finale di competenza 2018. 
    La sezione 2 del modello MONIT/18 prevede l'acquisizione, gia' in
fase di monitoraggio periodico,  delle  informazioni  necessarie  per
ricalcolare  l'obiettivo  di  saldo  finale  di  competenza  2018  ed
evidenziare: 
      l'utilizzo o meno degli spazi finanziari acquisiti  nell'ambito
dei patti di solidarieta' relativi all'anno 2018 (intese regionali  e
patti di solidarieta' nazionale)  per  le  finalita'  previste  dalla
norma (cfr. paragrafo I della circolare n. 5/2018); 
      gli  effetti  derivanti  dalla  chiusura   delle   contabilita'
speciali in materia di protezione civile. 
Utilizzo degli spazi finanziari. 
    L'art. 10 della legge n. 243 del 2012, come novellato dalla legge
n. 164 del 2016, disciplina le operazioni  d'investimento  realizzate
da parte di ciascun ente attraverso il ricorso al debito e l'utilizzo
dei  risultati  d'amministrazione  degli  esercizi  precedenti,   nel
rispetto del proprio saldo di cui  al  comma  1  dell'art.  9,  della
citata legge n. 243 del 2012 e richiamato al comma  466  dell'art.  1
della legge n. 232 del 2016. A tal fine, in caso di spazi  finanziari
non sufficienti per effettuare le suddette operazioni, i commi 3 e  4
del predetto art. 10 prevedono che tali operazioni  siano  effettuate
attraverso apposite intese regionali, sempre nel rispetto  del  saldo
di cui al richiamato art. 9, comma 1, della citata legge n.  243  del
2012,  del  complesso   degli   enti   territoriali   della   regione
interessata, compresa la  medesima  regione,  nonche'  attraverso  la
partecipazione ai patti di solidarieta' nazionale. 
    Gli spazi finanziari acquisiti mediante le procedure delle intese
regionali, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 21 febbraio 2017,  n.  21,  del  patto  di  solidarieta'
nazionale orizzontale di cui all'art.  4  del  medesimo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri e  del  patto  di  solidarieta'
nazionale verticale, di cui ai commi 485 e seguenti dell'art. 1 della
legge n. 232 del 2016, sono assegnati, pertanto,  agli  enti  con  un
esplicito e specifico vincolo di destinazione, ovvero per favorire le
spese di investimento da realizzare attraverso l'uso  dell'avanzo  di
amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso  al  debito  e
devono essere  utilizzati  nel  rispetto  delle  eventuali  priorita'
previste dalla  normativa  vigente  e  delle  modalita'  di  utilizzo
previste a seconda della fonte di finanziamento. In particolare: 
      per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione:  gli
spazi  finanziari  possono   essere   utilizzati   solo   per   nuovi
investimenti, a copertura  di  impegni  di  competenza  dell'anno  di
riferimento (2018) ed esigibili nel 2018, nonche' del relativo  fondo
pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno  di  riferimento
(2018), a copertura degli  impegni  esigibili  nei  futuri  esercizi,
purche' sussistano le condizioni per la sua costituzione ai sensi del
principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria
(allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011, punto 5.4); 
      per investimenti finanziati con  operazioni  di  indebitamento:
gli spazi finanziari possono essere utilizzati anche per investimenti
gia' in corso, ma esclusivamente a copertura di impegni di  spesa  in
conto capitale esigibili nell'anno di riferimento  (2018),  anche  se
assunti in esercizi precedenti e  non  anche  del  fondo  pluriennale
vincolato di spesa. 
    Ne consegue che  gli  spazi  finanziari  non  utilizzati  per  le
finalita' ad essi sottese non possono  essere  utilizzati  per  altre
finalita' e, in caso di mancato utilizzo, gli  spazi  non  utilizzati
sono recuperati, in sede di certificazione, attraverso  una  modifica
peggiorativa dell'obiettivo di saldo  finale  di  competenza  per  lo
stesso importo. 
    Il  rappresentante   legale,   il   responsabile   del   servizio
finanziario e l'organo di revisione economico finanziario  attestano,
in sede di certificazione del rispetto del saldo non negativo tra  le
entrate finali e le spese finali di competenza, di cui al  comma  466
dell'art. 1 della legge  n.  232  del  2016,  che  i  maggiori  spazi
finanziari  acquisiti  sono  stati  utilizzati   esclusivamente   per
effettuare  investimenti,  attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di
amministrazione degli esercizi precedenti ed il  ricorso  al  debito,
come sopra specificato. 
    A tal proposito, giova segnalare infatti che, ai sensi  dell'art.
1, comma 507, della legge n. 232 del 2016, come sostituito dal  comma
874, lettera q), dell'art. 1 della legge  n.  205  del  2017,  l'ente
locale  beneficiario  attesta  l'utilizzo  degli   spazi   finanziari
concessi in attuazione delle  intese  e  dei  patti  di  solidarieta'
previsti dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012, con l'invio  della
certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo  di  saldo  di
cui al comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232  del  2016.  Inoltre,
qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per  una
quota inferiore al 90 per cento, l'ente locale non  puo'  beneficiare
di  spazi  finanziari  di   competenza   dell'esercizio   finanziario
successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo
precedente. Quindi, in caso di utilizzo degli  spazi  finanziari  per
una quota inferiore al 90 per cento, nell'anno  di  competenza  2018,
l'ente non puo' partecipare alle  intese  regionali  e  ai  patti  di
solidarieta' nazionale nel secondo esercizio  finanziario  successivo
(2020). 
    Ai fini di una corretta compilazione della  sezione  2  da  parte
degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis
al decreto-legge n. 189 del 2016, si ritiene utile precisare che,  ai
sensi del comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del  2017,
a tali enti sono assegnati spazi finanziari negli anni 2017,  2018  e
2019 nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionali di cui al  comma
4 dell'art. 10 della legge n. 243 del 2012 in misura pari alle  spese
sostenute  per   investimenti   connessi   alla   ricostruzione,   al
miglioramento della dotazione infrastrutturale  nonche'  al  recupero
degli  immobili  e  delle  strutture  destinati  a  servizi  per   la
popolazione, da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei  risultati  di
amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito.  Ai
sensi del successivo comma 2, tali enti locali certificano,  in  sede
di verifica del  rispetto  dell'obiettivo  di  saldo  per  l'anno  di
riferimento, ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della  legge  n.  232
del 2016, gli impegni sostenuti. Ne consegue, pertanto, che gli  enti
locali colpiti dal sisma di  cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis  al
decreto-legge n. 189 del 2016 compilano le voci della sezione  2  del
MONIT/18  relative  all'utilizzo  degli  spazi  finanziari  acquisiti
nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali  per  l'anno
2018 solo ed  esclusivamente  per  investimenti  sostenuti  nel  2018
diversi da quelli rientranti nelle tipologie di cui al  comma  1  del
citato art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 e certificano, in
sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno 2018
ai sensi del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del  2016,  gli
impegni sostenuti ai sensi del comma 1 dell'art. 43-bis. 
    Al  fine  di  rappresentare  il  corretto  utilizzo  degli  spazi
finanziari da parte di tutti gli enti beneficiari, nella  sezione  2,
sono riportati automaticamente dal sistema web gli  spazi  finanziari
acquisiti nel 2018 con le intese regionali (cella «2)» della  sezione
2), desunti dalle celle «(m)» e «(r)» del  modello  VAR/PATTI/18  e/o
con i patti nazionali (celle «1)» e «3)» della  sezione  2),  desunti
dalle celle «(j)», «(x)» ed «(y)»  del  citato  modello  VAR/PATTI/18
(cfr. paragrafo B.1). Gli enti provvedono a valorizzare le successive
celle «1A)», «1B)», «1C)», «2A)», «2B)», «2C)», «3A)», «3B)» e  «3C)»
inserendo gli impegni di spesa  per  gli  investimenti  effettuati  a
valere sugli stessi, al fine  di  attestare  l'utilizzo  degli  spazi
acquisiti, di consentire al sistema di calcolare gli eventuali  spazi
non utilizzati e  di  rideterminare,  quindi,  l'obiettivo  di  saldo
finale, di  cui  alla  voce  «P)»,  e  il  conseguente  differenziale
rispetto al saldo conseguito (voce «N)», colonna  (a)  della  sezione
1), riportato alla voce «Q)» della sezione 1. 
    In particolare, in caso di  spazi  finanziari  acquisiti  con  le
intese  regionali  e/o  con  i  patti  nazionali   per   investimenti
finanziati con avanzo di amministrazione, l'ente deve compilare: 
      le  voci  «1A)»,  «2A)»  e  «3A)»  inserendo  gli  impegni   di
competenza esigibili nel 2018 per investimenti assunti a valere sugli
spazi acquisiti con le intese regionali o con  i  patti  nazionali  e
relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi
del decreto legislativo n. 229 del 2011; 
      le voci «1B)», «2B)» e «3B)»  inserendo  il  Fondo  pluriennale
vincolato in c/capitale per investimenti a  copertura  degli  impegni
esigibili nei futuri esercizi,  a  valere  sugli  spazi  acquisiti  e
relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi
del decreto legislativo n. 229 del 2011; 
      le voci «1C)», «2C)» e «3C)» inserendo tutti gli altri  impegni
(esigibili nel 2018 e fondo pluriennale vincolato)  per  investimenti
assunti a valere sugli spazi acquisiti e non oggetto di  monitoraggio
BDAP-MOP ai sensi del decreto legislativo  n.  229  del  2011  (Altri
investimenti - es. acquisto attrezzature e  macchinari,  autovetture,
ecc.; investimenti per opere pubbliche cofinanziati  dalle  politiche
di coesione - in quanto monitorati e trasmessi a BDAP  esclusivamente
tramite la Banca dati unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di
comuni per investimenti in opere  pubbliche  a  seguito  di  funzioni
delegate ai sensi dei commi 486-bis e 488-bis dell'art. 1 della legge
n. 232 del 2016). 
    In caso di spazi finanziari acquisiti con le intese regionali e/o
con i patti nazionali per investimenti finanziati con  operazioni  di
indebitamento, l'ente deve compilare: 
      le  voci  «1A)»,  «2A)»  e  «3A)»  inserendo  gli  impegni   di
competenza esigibili nel 2018 per investimenti assunti a valere sugli
spazi acquisiti con le intese regionali o con  i  patti  nazionali  e
relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi
del decreto legislativo n. 229 del 2011; 
      le voci «1B)», «2B)» e «3B)» inserendo valore pari a 0; 
      le voci «1C)», «2C)» e «3C)» inserendo solo  ed  esclusivamente
gli impegni di competenza esigibili nel 2018 per investimenti assunti
a valere sugli spazi acquisiti e non oggetto di monitoraggio BDAP-MOP
ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011 (Altri  investimenti
-  es.  acquisto  attrezzature  e  macchinari,   autovetture,   ecc.;
investimenti per opere  pubbliche  cofinanziati  dalle  politiche  di
coesione - in quanto monitorati e  trasmessi  a  BDAP  esclusivamente
tramite la Banca dati unitaria (BDU) - e trasferimenti alle Unioni di
comuni per investimenti in opere  pubbliche  a  seguito  di  funzioni
delegate ai sensi dei commi 486-bis e 488-bis dell'art. 1 della legge
n. 232 del 2016). 
    Le celle «1D)», «2D)» e «3D)»  sono  valorizzate  automaticamente
dal sistema ed evidenziano gli  spazi  finanziari  acquisiti  con  le
intese regionali o i patti nazionali  e  non  utilizzati  secondo  le
finalita' stabilite dalla norma e sopra esposte. 
Effetti derivanti  dalla  chiusura  delle  contabilita'  speciali  in
  materia di protezione civile. 
    I commi da 787 a 791 dell'art. 1 della legge  di  bilancio  2018,
dispongono che le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita'
speciali in materia di protezione civile di  cui  all'art.  5,  commi
4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  per  effetto
della scadenza del termine di durata dello stato di  emergenza,  sono
vincolate  alla  realizzazione  degli   interventi   previsti   dalle
ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e  4-ter  dell'art.  5  della
medesima legge  n.  225  del  1992,  nello  stato  di  emergenza.  In
particolare,  le  risorse   che   residuano   alla   chiusura   delle
contabilita'   speciali,   riversate   nel   bilancio   degli    enti
territoriali, nonche' le relative spese, non  rilevano  ai  fini  dei
vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali. 
    Il comma 788 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 precisa che,
al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura
delle contabilita' speciali in materia di protezione civile di cui al
comma 787 secondo le procedure ordinarie  di  spesa,  a  partire  dal
2018, gli enti territoriali sono tenuti a  conseguire,  nell'anno  di
riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo  di  finanza
pubblica di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del  2016
pari alla  differenza  tra  le  risorse  riversate  a  seguito  della
chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile,
ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del decreto  legislativo  12  maggio
2016, n. 90,  e  i  correlati  impegni  sostenuti  nell'esercizio  di
riferimento. 
    Il successivo comma 789 stabilisce  che,  nel  limite  del  saldo
positivo di cui al comma 788, negli esercizi successivi a quello  del
riversamento  e,  comunque,  non  oltre  il  quinto  esercizio,  sono
assegnati agli enti territoriali  spazi  finanziari  nell'ambito  dei
patti nazionali di cui al comma 4 dell'art. 10 della legge n. 243 del
2012, in  misura  pari,  per  ciascun  esercizio,  agli  investimenti
programmati  annualmente  nei   piani   contenenti   gli   interventi
finalizzati  al  superamento  della   situazione   emergenziale,   da
realizzare attraverso l'utilizzo  dei  risultati  di  amministrazione
degli esercizi precedenti formatisi a seguito  del  mancato  utilizzo
delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali. 
    Ai sensi del successivo comma 790, al  fine  di  dare  attuazione
alle citate disposizioni, gli enti territoriali devono: 
      comunicare,  entro  il  termine  perentorio  del   20   gennaio
dell'anno successivo a quello  del  riversamento  delle  risorse,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria  generale  dello   Stato,   mediante   l'applicativo   web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it gli spazi finanziari necessari per
gli investimenti programmati annualmente  nei  piani  contenenti  gli
interventi finalizzati al superamento della  situazione  emergenziale
di cui al comma 789; 
      assicurare che la somma degli spazi finanziari programmati  sia
pari al saldo positivo conseguito  nell'anno  di  riversamento  delle
risorse. 
    Cio' premesso, al fine di poter ricalcolare l'obiettivo di  saldo
finale di competenza 2018 a seguito  degli  effetti  derivanti  dalla
chiusura delle contabilita' speciali in materia di protezione civile,
nella sezione  2  del  prospetto  MONIT/18  gli  enti  locali  devono
compilare: 
      la cella  «4)»,  inserendo  le  risorse  riversate  all'ente  a
seguito della chiusura delle  contabilita'  speciali  in  materia  di
protezione civile e accertate nel 2018 (art. 1, comma 788,  legge  n.
205 del 2017); 
      la cella «5A)», inserendo gli impegni esigibili dell'anno  2018
correlati alle risorse di cui alla voce «4)». 
      la cella «5B)», inserendo il  Fondo  pluriennale  vincolato  in
c/capitale 2018 correlato alle risorse di cui alla voce «4)». 
    La cella «6)»  e'  valorizzata  automaticamente  dal  sistema  ed
evidenzia l'ammontare delle risorse nette da programmare entro il  20
gennaio 2019 per investimenti ai sensi dei commi 789 e 790  dell'art.
1 della legge n. 205 del 2017. 
    Al riguardo, si precisa che in  occasione  del  monitoraggio  del
secondo semestre 2018, l'importo delle risorse nette da  programmare,
di cui alla cella  6),  deve  corrispondere  a  quello  inserito  nel
modello richiesta di spazi finanziari di cui all'art. 1, commi 789  e
790 della legge n. 205  del  2017  nell'ambito  del  patto  nazionale
verticale  -  contabilita'  speciali  (anno  di  riferimento   2019),
trasmesso entro il 20 gennaio 2019. 
    L'acquisizione di tali informazioni gia' in fase di  monitoraggio
periodico  consente  agli  enti  di   conoscere,   gia'   nel   corso
dell'esercizio  finanziario,  l'utilizzo   degli   spazi   finanziari
acquisiti, le risorse nette da programmare entro il 20 gennaio  2019,
nonche' l'eventuale obiettivo di saldo finale rideterminato - in caso
di mancato utilizzo degli spazi in parola e per i richiamati  effetti
derivanti dalla chiusura delle  contabilita'  speciali  previsti  dai
commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 -  di  cui
alla voce «P)», e il conseguente  differenziale,  rispetto  al  saldo
conseguito (voce «N)» colonna (a) della sezione  1),  riportato  alla
voce «Q)», da certificare ai sensi del comma 470  dell'art.  1  della
legge n. 232 del 2016. 
    Per le motivazioni sopra esposte, si precisa che la sezione 2 del
prospetto MONIT/18 deve essere obbligatoriamente compilata da: 
      tutti gli enti beneficiari di spazi finanziari nell'anno  2018,
al fine di attestarne l'utilizzo  per  effettuare  investimenti,  nel
rispetto delle norme di riferimento  e  secondo  le  modalita'  sopra
descritte; 
      da tutti gli enti  interessati  dagli  effetti  della  chiusura
delle contabilita' speciali in  materia  di  protezione  civile,  per
l'anno 2018. 
C.2.1. Controllo di  congruenza  degli  impegni  di  spesa  in  conto
  capitale per opere pubbliche (BDAP-MOP). 
    I richiamati impegni di spesa  in  conto  capitale  effettuati  a
valere degli spazi finanziari acquisiti nel 2018 (cfr. paragrafo C.2)
sono,  altresi',  oggetto  di  un  controllo  di  congruenza   e   di
monitoraggio  nell'ambito  della   rilevazione   delle   informazioni
relative al settore delle  opere  pubbliche,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sulla base  dei  dati  presenti
nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato. 
    Al riguardo, si rappresenta quanto segue. 
    Nel sistema (BDAP-MOP), gli enti locali beneficiari  degli  spazi
finanziari  devono  valorizzare  il   campo   «Tipologia   di   spazi
finanziari» per ogni  intervento  realizzato  a  valere  sugli  spazi
finanziari  acquisiti  con  le  intese  regionali  e/o  i  patti   di
solidarieta' nazionale secondo la seguente classificazione: 
      «Intese regionali 2018 -  Avanzo»,  nel  caso  di  investimento
finanziato da avanzo di amministrazione; 
      «Intese regionali  2018  -  Debito»,  nel  caso  di  ricorso  a
indebitamento; 
      «Patto nazionale 2018  -  Avanzo»,  nel  caso  di  investimento
finanziato da avanzo di amministrazione; 
      «Patto  nazionale  2018  -  Debito»,  nel  caso  di  ricorso  a
indebitamento. 
    Il controllo di congruenza degli  importi  indicati  nel  modello
MONIT/18 e' effettuato con riferimento alla scheda «Piano dei  costi»
(BDAP-MOP): gli spazi utilizzati devono essere minori o  uguali  agli
importi realizzati e da realizzare per gli anni di interesse. 
    Di seguito alcuni esempi: 
      l'amministrazione realizza un'opera finanziata  con  operazioni
di indebitamento per la  quale  si  avvale  di  spazi  sul  patto  di
solidarieta' nazionale verticale: 
        MONIT/18 - Sezione 2: 
          a. Compila la  voce  «1A)»  inserendo  l'impegno  di  spesa
esigibile nel 2018; 
        BDAP MOP: 
          a. Classifica il relativo CUP con  la  voce  «Tipologia  di
spazi finanziari = Patto nazionale 2018 - Debito»; 
          b. Compila il piano dei costi  dell'opera  con  i  relativi
importi realizzati e da realizzare. 
    A fine anno il controllo di congruenza  consiste  nella  verifica
che l'importo realizzato nel 2018 «Piano dei  costi»  (BDAP-MOP)  sia
maggiore o uguale all'importo indicato nella voce «1A)»,  Sezione  2,
del modello MONIT/18; 
      l'amministrazione realizza un'opera finanziata  con  avanzo  di
amministrazione per un importo di 100 mila euro, di cui 30 mila  euro
per impegni esigibili nel 2018 e 70 mila euro per  impegni  esigibili
negli anni successivi (Fondo pluriennale vincolato), per la quale  si
avvale di spazi acquisiti con le intese regionali: 
        MONIT/18 - Sezione 2: 
          a. Compila la voce «2A)» inserendo il  totale  dell'impegno
di spesa esigibile nel 2018 (30 mila euro); 
          b. Compila la voce «2B)»  inserendo  il  Fondo  pluriennale
vincolato per spese in  conto  capitale  a  copertura  degli  impegni
esigibili nei futuri esercizi (70 mila euro); 
        BDAP MOP: 
          a. Classifica il relativo CUP con  la  voce  «Tipologia  di
spazi finanziari = Intese regionali 2018 - Avanzo»; 
          b. Compila il piano dei costi  dell'opera  con  i  relativi
importi realizzati e da realizzare. 
    A fine anno il controllo di congruenza  consiste  nella  verifica
che l'importo realizzato nel 2018 «Piano dei  costi»  (BDAP-MOP)  sia
maggiore o uguale all'importo indicato nella voce «2A)» della sezione
2, modello MONIT/18 e che il «Piano dei costi»  (BDAP-MOP),  per  gli
esercizi successivi (2019  e  seguenti),  sia  coerente  (maggiore  o
uguale) con quanto indicato nella voce «2B)» della sezione 2, modello
MONIT/18. 
    Si  precisa,  inoltre,  che,  in   caso   di   opere   finanziate
contestualmente   da   avanzo   di    amministrazione    e    ricorso
all'indebitamento, le opere devono essere classificate  con  la  voce
corrispondente alla tipologia di finanziamento con importo  maggiore,
ovvero, in caso  di  finanziamenti  di  pari  importo,  con  la  voce
corrispondente all'avanzo di amministrazione. 
    Si  rammenta,  infine,  che   la   mancata   trasmissione   delle
informazioni da parte dell'ente territoriale, ai sensi del comma  508
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, comporta l'impossibilita' di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con
riferimento  ai  processi  di  stabilizzazione  in   atto,   fino   a
trasmissione avvenuta. 
D. Alcune precisazioni. 
D.1. Fondo pluriennale vincolato. 
    Ai fini  della  determinazione  del  saldo  non  negativo,  delle
entrate finali e delle spese finali, in  termini  di  competenza,  e'
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, di
cui al punto 5.4 del principio  contabile  applicato  concernente  la
contabilita' finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto  legislativo  n.
118  del  2011),  al  netto  della  quota  riveniente   dal   ricorso
all'indebitamento (cfr. paragrafo B.2 della circolare n. 5 del 2018). 
    Conseguentemente, in sede di monitoraggio finale, per la verifica
del rispetto del predetto obiettivo di  saldo  di  finanza  pubblica,
dovranno essere indicati gli importi del fondo pluriennale di entrata
corrente, in conto capitale, al  netto  della  quota  riveniente  dal
ricorso all'indebitamento, e per  partite  finanziarie  e  del  fondo
pluriennale di spesa corrente, in conto capitale, anch'esso al  netto
del quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento,  e  per  partite
finanziarie - ivi incluse le eventuali quote  derivanti  da  mutui  e
prestiti confluite in avanzo  di  amministrazione  -  risultanti  nel
rendiconto di gestione. 
    Si  precisa  che,  in  sede  di  monitoraggio  finale,  il  fondo
pluriennale di spesa deve tenere conto del  riaccertamento  ordinario
dei residui. Pertanto, si ricorda che: 
      nel caso di modifica di esigibilita' degli impegni  coperti  da
fondo pluriennale di entrata, si deve procedere alla riduzione  degli
impegni esposti nella voce «H1)» (spese correnti), ovvero nella  voce
«I1)» (spese in c/capitale),  ovvero  nella  voce  «L1)»  (Spese  per
incremento di attivita' finanziaria) ed al contestuale incremento (di
pari importo), rispettivamente, del fondo  pluriennale  vincolato  di
spesa di parte corrente (voce «H2)»), ovvero  del  fondo  pluriennale
vincolato di spesa in c/capitale, al netto della quota finanziata  da
debito (voce  «I2)»)  ovvero  del  fondo  pluriennale  vincolato  per
partite finanziarie (voce «L2)»); 
      nel caso di cancellazione  definitiva  di  impegni  coperti  da
fondo pluriennale di entrata, si ricorda che il  principio  contabile
applicato concernente la contabilita' finanziaria,  allegato  4.2  al
decreto legislativo n. 118 del 2011, al  paragrafo  5.4  prevede  che
«Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno  finanziato
dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessita'  di  procedere
alla   contestuale   dichiarazione   di   indisponibilita'   di   una
corrispondente quota del  fondo  pluriennale  vincolato  iscritto  in
entrata che deve essere ridotto  in  occasione  del  rendiconto,  con
corrispondente liberazione delle risorse a favore  del  risultato  di
amministrazione». Pertanto, nel caso  specifico,  si  deve  procedere
alla  riduzione  degli  impegni  esposti  nella  voce  «H1)»   (spese
correnti), ovvero nella voce  «I1)»  (spese  in  c/capitale),  ovvero
nella voce «L1)» (Spese per incremento di  attivita'  finanziaria)  e
alla compilazione della  voce  «A4)»  denominata  «Fondo  pluriennale
vincolato  di   entrata   che   finanzia   gli   impegni   cancellati
definitivamente  dopo   l'approvazione   del   rendiconto   dell'anno
precedente» per l'importo corrispondente alla riduzione degli impegni
sopra richiamati. 
    Le voci  relative  al  fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata
corrente, in conto capitale, al netto  della  quota  rinveniente  dal
ricorso all'indebitamento, e per partite finanziarie trovano evidenza
rispettivamente nelle voci «A1)», «A2)» e A3)» del modello  MONIT/18.
Le voci relative al fondo pluriennale di spesa corrente  e  in  conto
capitale,   al   netto   della   quota   rinveniente   dal    ricorso
all'indebitamento,  e  per  partite  finanziarie   trovano   evidenza
rispettivamente  nelle  voci  «H2)»  e  «I2)»  e  «L2)»  del  modello
MONIT/18. 
D.2. Obbligo di aggiornamento dei dati inseriti nel modello MONIT/18. 
    Le  informazioni  riguardanti  il  monitoraggio  del   saldo   di
competenza finanziaria tra entrate finali e spese  finali,  trasmesse
ai sensi dell'art. 1,  comma  469,  della  legge  n.  232  del  2016,
dovrebbero,  in  linea  di  principio,  riguardare  dati  definitivi;
tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse  definitiva,  gli
enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori,  che  e'
consentito modificare non appena siano disponibili i dati definitivi.
Al riguardo, con riferimento al monitoraggio al 31 dicembre 2018,  si
fa presente che, nel caso ne sussistano i  presupposti,  al  fine  di
rendere  i  dati  inseriti  nel  prospetto  MONIT/18  conformi   alle
risultanze del rendiconto di gestione, i dati sono modificabili entro
il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dall'approvazione  del
richiamato rendiconto di gestione 2018 e, comunque, non oltre  il  30
giugno 2019 (art. 1,  comma  473,  della  legge  n.  232  del  2016).
Trascorso il termine  del  30  giugno  2019,  l'ente  non  puo'  piu'
apportare variazioni ai dati trasmessi salvo se  rileva,  rispetto  a
quanto gia' trasmesso, un peggioramento  del  proprio  posizionamento
rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466  (art.  1,  comma
474, della legge n. 232 del 2016) e cioe': 
      a) in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di saldo, si
accerta una maggiore differenza fra saldo  finanziario  conseguito  e
l'obiettivo di saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della  legge  n.
232 del 2016 assegnato rispetto ai dati precedentemente trasmessi; 
      b)  le  nuove   risultanze   contabili,   contrariamente   alle
precedenti, attestano il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo  di
cui al citato comma 466; 
      c) le nuove  risultanze  contabili,  pur  attestando,  come  le
precedenti, il rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al  richiamato
comma 466, evidenziano una minore differenza tra il saldo finanziario
conseguito e l'obiettivo di saldo assegnato. 
    Al riguardo, si precisa che gli enti locali per i quali, ai sensi
dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
267, a seguito  della  dichiarazione  di  dissesto,  sono  sospesi  i
termini per la deliberazione del bilancio 2018, sono tenuti, ai sensi
del comma 470-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 -  inserito
dall'art. 19 del decreto-legge n.  50  del  2017  -,  ad  inviare  la
certificazione di cui al comma 470 entro trenta  giorni  dal  termine
stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal
decreto del Ministro dell'interno  di  approvazione  dell'ipotesi  di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art.  261
del medesimo decreto legislativo. I predetti enti, pertanto, potranno
modificare i dati del monitoraggio entro il citato termine di  trenta
giorni dal termine stabilito per  l'approvazione  del  rendiconto  di
gestione previsto dal decreto di cui all'art. 261 del T.U.EE.LL. 
E. Verifica del rispetto del saldo di  finanza  pubblica  per  l'anno
2018. 
    Il rispetto del saldo non negativo tra  entrate  finali  e  spese
finali  in  termini  di  competenza  finanziaria   viene   verificato
confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2018  (voce  «N)»
della colonna (a), sezione 1), con l'obiettivo  di  saldo  finale  di
competenza come rideterminato nella sezione 2 (voce «P)»), che  tiene
conto: 
      dell'eventuale contributo previsto per i comuni dal  comma  871
dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 e come riportato alla tabella
B allegata al decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  10
marzo 2017, evidenziato nel prospetto VAR/PATTI/18, sezione 2 , cella
«(aw)» (cfr. paragrafo B.1); 
      dell'eventuale  recupero  degli  spazi   finanziari   acquisiti
partecipando ai patti di solidarieta' regionale e  nazionale  2018  e
non interamente utilizzati per le  finalita'  previste  dalla  norma,
analiticamente evidenziati nel prospetto MONIT/18, sezione  2,  celle
da «1)» a «3D)»; 
      degli  effetti  derivanti  dalla  chiusura  delle  contabilita'
speciali in materia di protezione civile e relative risorse nette  da
programmare entro il  20  gennaio  2019  per  investimenti  ai  sensi
dell'art. 1, commi 789 e 790 della legge n. 205 del 2017, evidenziati
nel prospetto MONIT/18, sezione 2, celle da «4)» a «6)». 
    La verifica del  rispetto  del  saldo  non  negativo  di  finanza
pubblica e' effettuata con riguardo ai dati gestionali di  competenza
riferiti  all'intero  esercizio  finanziario,  come  rilevati   dalla
trasmissione  del  modello  di  monitoraggio  al  31  dicembre  2018.
Pertanto, l'invio dei modelli di monitoraggio al 30 giugno 2018,  che
riportino un saldo finale negativo non rappresenta necessariamente un
indicatore del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica. 
    Il saldo non negativo di competenza di cui al comma 466 dell'art.
1 della legge n. 232 del 2016 e' rispettato  se,  alla  data  del  31
dicembre 2018, il saldo  di  competenza  conseguito  tra  le  entrate
finali e le spese finali -  inclusi  gli  effetti  complessivi  della
cessione/acquisizione spazi finanziari derivanti dalla partecipazione
ai patti di solidarieta' regionale e nazionale nell'anno 2018  e  nei
due anni precedenti -, di  cui  alla  voce  «N)»  colonna  (a)  della
sezione 1, e' pari o superiore all'obiettivo di saldo  di  competenza
di cui alla voce «P)» come eventualmente rideterminato nella  sezione
2 del prospetto MONIT/18. 
    Il sistema web della Ragioneria  generale  dello  Stato  effettua
automaticamente tale differenza onde consentire una  piu'  rapida  ed
immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo di
saldo. Conseguentemente, se la differenza riportata nella  voce  «Q)»
della sezione 1 «Differenza tra il saldo tra entrate e spese finali e
obiettivo di saldo finale di competenza rideterminato» risulta: 
      positiva o pari a 0: il saldo di finanza  pubblica  per  l'anno
2018 e' stato rispettato; 
      negativa: il saldo di finanza pubblica per l'anno 2018  non  e'
stato rispettato. 
    Infine, si precisa che per gli enti locali colpiti dal sisma  del
2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge  n.  189  del
2016, in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo 2018  ai  sensi
dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del  2016  (certificazione
2018), la voce «Q)» della sezione 1 sara'  rideterminata  sulla  base
degli impegni effettuati ai sensi del comma 1  dell'art.  43-bis  del
decreto-legge n. 50 del 2017.