(STATUTO-art. II.4.)
                             Art. II.4. 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Al Consiglio  di  amministrazione  competono  le  funzioni  di
indirizzo   strategico,   di   approvazione   della    programmazione
finanziaria,  annuale  e  triennale,  e  del  personale,  nonche'  di
vigilanza sulla sostenibilita'  finanziaria  di  tutte  le  attivita'
dell'Ateneo. 
    2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare: 
      a) adotta, su proposta del Rettore e previo parere  del  Senato
accademico  per  gli  aspetti  di  sua  competenza,  il  bilancio  di
previsione annuale e triennale; 
      b) adotta, su proposta del Rettore e previo parere  del  Senato
accademico per gli aspetti di sua competenza, il conto consuntivo; 
      c) adotta il documento di programmazione triennale  di  Ateneo,
predisposto  nel  rispetto  della  procedura  prevista  dal  presente
Statuto, in ottemperanza alla normativa vigente e in coerenza con  le
linee  generali   di   indirizzo   del   Ministero   competente   per
l'Universita'; 
      d) adotta, su proposta del Direttore generale e  previo  parere
del Senato accademico per  gli  aspetti  di  propria  competenza,  il
Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la
contabilita'; 
      e) trasmette al Ministero competente  per  l'Universita'  e  al
Ministero competente per l'economia e le finanze sia il  bilancio  di
previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo; 
      f) stipula, recede o  risolve,  su  proposta  del  Rettore,  il
contratto di lavoro  a  tempo  determinato  di  diritto  privato  del
Direttore generale, determinandone  il  compenso  in  conformita'  ai
criteri e ai parametri fissati dalla normativa vigente e  definendone
annualmente gli obiettivi; 
      g) delibera, previo parere obbligatorio del Senato  accademico,
in merito alle proposte di attivazione e soppressione  dei  Corsi  di
studio, nonche' alle sedi di svolgimento delle attivita' didattiche e
di ricerca; 
      h) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico o
su  proposta  dello  stesso,  in  merito  alla  costituzione  e  allo
scioglimento dei Dipartimenti; 
      i) delibera sulle proposte  formulate  dal  Senato  accademico,
entro sessanta giorni dalla loro ricezione; 
      j) esercita la vigilanza sul  corretto  utilizzo  di  tutte  le
risorse dell'Ateneo e sulla conservazione del patrimonio  immobiliare
e mobiliare dell'Ateneo; 
      k) esprime parere obbligatorio sulle modifiche dello Statuto; 
      l)  autorizza  la  sottoscrizione   dei   contratti   e   delle
convenzioni che, in relazione alla materia e/o per la tipologia delle
clausole contrattuali  e/o  con  riferimento  ai  valori  massimi  di
importo, non rientrino nei poteri di stipula dei Dipartimenti o della
Direzione  generale,  ai  sensi  del  Regolamento   di   Ateneo   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
      m) stabilisce, nel rispetto della normativa vigente, i  criteri
di attribuzione nonche' l'ammontare delle indennita' da corrispondere
per lo svolgimento di funzioni istituzionali; 
      n) adotta, nel rispetto della normativa vigente e del Contratto
collettivo nazionale di lavoro di comparto, deliberazioni sullo stato
giuridico    e    sul    trattamento    economico    del    personale
tecnico-amministrativo, qualora non rientranti nelle  competenze  del
Direttore generale; 
      o) delibera, in composizione  priva  dei  rappresentanti  degli
studenti,  sull'esito  dei  procedimenti  disciplinari  istruiti  dal
Collegio di disciplina nei confronti  di  professori  e  ricercatori,
conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio stesso; 
      p) delibera, su proposta del Rettore e del  Senato  accademico,
l'avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei professori di
prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo  determinato,  le
relative proposte di chiamata formulate da parte dei  Dipartimenti  e
le prese di servizio dei chiamati; 
      q)  delibera,  su  proposta  del  Rettore   e   previo   parere
obbligatorio  del  Senato  accademico,  sulla  costituzione  e  sulle
modalita' di funzionamento di Centri finalizzati a fornire servizi di
particolare complessita' e di interesse generale per l'Ateneo; 
      r) definisce, su  proposta  del  Consiglio  degli  studenti,  i
criteri e le regole generali per la scelta  e  lo  svolgimento  delle
attivita' formative autogestite dagli studenti. 
    3. Il Consiglio di amministrazione, costituito  con  decreto  del
Rettore, e' composto: 
      a) dal Rettore che lo presiede; 
      b) da cinque componenti  in  rappresentanza  del  personale  di
ruolo  a  tempo  indeterminato   dell'Ateneo,   dei   quali   quattro
appartenenti  al  personale  docente  e  da  questo  eletti,  ed  uno
appartenente al personale tecnico-amministrativo e da questo  eletto,
sulla base di candidature presentate con congruo anticipo e  adeguato
sostegno numerico da parte dei titolari dell'elettorato passivo,  con
modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; 
      c) da due componenti che nei tre anni precedenti  l'inizio  del
mandato non abbiano fatto parte dei ruoli dell'Ateneo e  non  abbiano
ricoperto incarichi in partiti o movimenti politici, in  possesso  di
comprovata   competenza   in   campo   gestionale   e   di   adeguata
qualificazione scientifico-culturale. Detti  componenti  sono  scelti
dal Rettore, coadiuvato dal Collegio dei Direttori  di  Dipartimento,
all'interno di una rosa individuata, sulla base di un avviso pubblico
di selezione, da una commissione di  esperti  interni,  nominata  dal
Senato accademico con deliberazione assunta in assenza del Rettore; 
      d)  da  due  rappresentanti  degli  studenti,  eletti  tra  gli
studenti regolarmente iscritti, per la prima volta  e  non  oltre  il
primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale  (anche
a ciclo unico) e dottorato di  ricerca  dell'Ateneo,  dagli  studenti
regolarmente  iscritti  ai  corsi  di  laurea,  laurea  magistrale  e
dottorato di ricerca dell'Ateneo. 
    4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b), comma 3  del
presente articolo ha durata triennale  ed  e'  rinnovabile  una  sola
volta. Il mandato dei componenti di cui alla lettera c), comma 3  del
presente articolo ha durata triennale  ed  e'  rinnovabile  una  sola
volta. Il mandato dei componenti di cui alla lettera d), comma 3  del
presente articolo ha durata  biennale  ed  e'  rinnovabile  una  sola
volta. 
    5.  Nel  caso  in  cui  uno  dei  componenti  del  Consiglio   di
amministrazione venga meno, il nuovo componente  subentrera'  con  un
mandato triennale. 
    6. I componenti del Consiglio di amministrazione  sono  eletti  o
designati  nel  rispetto  del  principio  costituzionale  delle  pari
opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 
    7. Alle sedute  del  Consiglio  di  amministrazione  partecipano,
senza diritto di voto, il Vicario, il Direttore generale con funzioni
di segretario, e, ai fini della validita' delle deliberazioni, almeno
uno dei componenti del Collegio dei revisori dei conti. 
    8. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Rettore anche
su richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti con  diritto
di voto. 
    9. In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Consiglio  di
amministrazione e' convocato e presieduto dal Vicario.