Art. II.4. Consiglio di amministrazione 1. Al Consiglio di amministrazione competono le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria, annuale e triennale, e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria di tutte le attivita' dell'Ateneo. 2. Il Consiglio di amministrazione, in particolare: a) adotta, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale; b) adotta, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il conto consuntivo; c) adotta il documento di programmazione triennale di Ateneo, predisposto nel rispetto della procedura prevista dal presente Statuto, in ottemperanza alla normativa vigente e in coerenza con le linee generali di indirizzo del Ministero competente per l'Universita'; d) adotta, su proposta del Direttore generale e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di propria competenza, il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; e) trasmette al Ministero competente per l'Universita' e al Ministero competente per l'economia e le finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo; f) stipula, recede o risolve, su proposta del Rettore, il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato del Direttore generale, determinandone il compenso in conformita' ai criteri e ai parametri fissati dalla normativa vigente e definendone annualmente gli obiettivi; g) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico, in merito alle proposte di attivazione e soppressione dei Corsi di studio, nonche' alle sedi di svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca; h) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico o su proposta dello stesso, in merito alla costituzione e allo scioglimento dei Dipartimenti; i) delibera sulle proposte formulate dal Senato accademico, entro sessanta giorni dalla loro ricezione; j) esercita la vigilanza sul corretto utilizzo di tutte le risorse dell'Ateneo e sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo; k) esprime parere obbligatorio sulle modifiche dello Statuto; l) autorizza la sottoscrizione dei contratti e delle convenzioni che, in relazione alla materia e/o per la tipologia delle clausole contrattuali e/o con riferimento ai valori massimi di importo, non rientrino nei poteri di stipula dei Dipartimenti o della Direzione generale, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; m) stabilisce, nel rispetto della normativa vigente, i criteri di attribuzione nonche' l'ammontare delle indennita' da corrispondere per lo svolgimento di funzioni istituzionali; n) adotta, nel rispetto della normativa vigente e del Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, deliberazioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale tecnico-amministrativo, qualora non rientranti nelle competenze del Direttore generale; o) delibera, in composizione priva dei rappresentanti degli studenti, sull'esito dei procedimenti disciplinari istruiti dal Collegio di disciplina nei confronti di professori e ricercatori, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio stesso; p) delibera, su proposta del Rettore e del Senato accademico, l'avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato, le relative proposte di chiamata formulate da parte dei Dipartimenti e le prese di servizio dei chiamati; q) delibera, su proposta del Rettore e previo parere obbligatorio del Senato accademico, sulla costituzione e sulle modalita' di funzionamento di Centri finalizzati a fornire servizi di particolare complessita' e di interesse generale per l'Ateneo; r) definisce, su proposta del Consiglio degli studenti, i criteri e le regole generali per la scelta e lo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti. 3. Il Consiglio di amministrazione, costituito con decreto del Rettore, e' composto: a) dal Rettore che lo presiede; b) da cinque componenti in rappresentanza del personale di ruolo a tempo indeterminato dell'Ateneo, dei quali quattro appartenenti al personale docente e da questo eletti, ed uno appartenente al personale tecnico-amministrativo e da questo eletto, sulla base di candidature presentate con congruo anticipo e adeguato sostegno numerico da parte dei titolari dell'elettorato passivo, con modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; c) da due componenti che nei tre anni precedenti l'inizio del mandato non abbiano fatto parte dei ruoli dell'Ateneo e non abbiano ricoperto incarichi in partiti o movimenti politici, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di adeguata qualificazione scientifico-culturale. Detti componenti sono scelti dal Rettore, coadiuvato dal Collegio dei Direttori di Dipartimento, all'interno di una rosa individuata, sulla base di un avviso pubblico di selezione, da una commissione di esperti interni, nominata dal Senato accademico con deliberazione assunta in assenza del Rettore; d) da due rappresentanti degli studenti, eletti tra gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale (anche a ciclo unico) e dottorato di ricerca dell'Ateneo, dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Ateneo. 4. Il mandato dei componenti di cui alla lettera b), comma 3 del presente articolo ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il mandato dei componenti di cui alla lettera c), comma 3 del presente articolo ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il mandato dei componenti di cui alla lettera d), comma 3 del presente articolo ha durata biennale ed e' rinnovabile una sola volta. 5. Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio di amministrazione venga meno, il nuovo componente subentrera' con un mandato triennale. 6. I componenti del Consiglio di amministrazione sono eletti o designati nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 7. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Vicario, il Direttore generale con funzioni di segretario, e, ai fini della validita' delle deliberazioni, almeno uno dei componenti del Collegio dei revisori dei conti. 8. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Rettore anche su richiesta motivata di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. 9. In caso di assenza o impedimento del Rettore, il Consiglio di amministrazione e' convocato e presieduto dal Vicario.