Art. II.7. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Ateneo. 2. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del Rettore, consiste di tre componenti effettivi e due supplenti, cosi' individuati: a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Rettore sentito il Consiglio di amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero competente per l'economia e le finanze; c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero competente per l'Universita'. 4. Almeno due dei componenti effettivi del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 5. In nessun caso i componenti del Collegio dei revisori dei conti posso essere dipendenti dell'Ateneo. 6. Il mandato di tutti i componenti ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta. Qualora uno dei componenti venga meno, il nuovo componente subentrera' per il periodo rimanente del mandato del componente che e' chiamato a sostituire. 7. I componenti del Collegio dei revisori dei conti assistono senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.