(STATUTO-art. II.7.)
                             Art. II.7. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di
controllo interno sulla regolarita'  della  gestione  amministrativa,
finanziaria e contabile dell'Ateneo. 
    2. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite  dal
Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la
contabilita'. 
    3. Il Collegio dei revisori dei conti, costituito con decreto del
Rettore, consiste di tre componenti effettivi e due supplenti,  cosi'
individuati: 
      a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente,  scelto
dal Rettore sentito il Consiglio di amministrazione, tra i magistrati
amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; 
      b) un  componente  effettivo  e  uno  supplente  designati  dal
Ministero competente per l'economia e le finanze; 
      c) un  componente  effettivo  e  uno  supplente  designati  dal
Ministero competente per l'Universita'. 
    4. Almeno due dei componenti effettivi del Collegio devono essere
iscritti al Registro dei revisori contabili. 
    5. In nessun caso i componenti  del  Collegio  dei  revisori  dei
conti posso essere dipendenti dell'Ateneo. 
    6. Il mandato di tutti i componenti ha  durata  triennale  ed  e'
rinnovabile una sola volta. Qualora uno dei componenti venga meno, il
nuovo componente subentrera' per il periodo rimanente del mandato del
componente che e' chiamato a sostituire. 
    7. I componenti del Collegio dei  revisori  dei  conti  assistono
senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.