(STATUTO-art. III.1.)
                             Art. III.1. 
 
                     Il Consiglio degli studenti 
 
    1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza  del
corpo studentesco a livello di Ateneo. Esso promuove  e  coordina  in
maniera autonoma la partecipazione degli studenti  all'organizzazione
universitaria e  svolge  funzioni  consultive  verso  gli  organi  di
governo dell'Ateneo ai sensi di quanto previsto dal presente  Statuto
e  dai  regolamenti,  nonche'   funzioni   propositive   su   materie
riguardanti  in  modo  esclusivo  o  prevalente   l'interesse   degli
studenti. Alle proposte avanzate dal  Consiglio  degli  studenti  gli
organi di governo sono tenuti  a  rispondere  con  delibere  motivate
entro novanta giorni. 
    2. Il Consiglio degli studenti: 
      a) formula al Senato accademico proposte, ivi  comprese  quelle
per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia
di ordinamenti didattici, organizzazione delle attivita' didattiche e
dei servizi didattici complementari, orientamento, tutorato,  diritto
allo studio, avviamento al lavoro; 
      b) propone al Consiglio  di  amministrazione  i  criteri  e  le
regole generali per  la  scelta  e  lo  svolgimento  delle  attivita'
formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli
scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve  quelle
disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia; 
      c)  delibera,  nell'ambito  degli  stanziamenti   di   bilancio
disponibili, lo svolgimento delle attivita' di cui al  punto  b)  del
presente comma; 
      d) esprime parere sulle tasse e sui contributi  universitari  e
sugli interventi di attuazione del diritto allo studio; 
      e) esprime parere, per quanto di propria competenza, in  merito
ai regolamenti di Ateneo; 
      f) formula agli organi competenti proposte per  la  valutazione
della didattica da parte degli studenti; 
      g) promuove e gestisce i rapporti  nazionali  e  internazionali
con le rappresentanze studentesche degli altri atenei. 
    3. Il  Consiglio  degli  studenti,  costituito  con  decreto  del
Rettore, e' composto: 
      a) da un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento
dell'Ateneo eletto  dai  rappresentanti  degli  studenti  eletti  nel
Consiglio di Dipartimento fra gli studenti regolarmente iscritti  per
la prima volta e non oltre il primo anno  fuori  corso  ai  corsi  di
laurea, laurea magistrale  (anche  a  ciclo  unico)  e  dottorato  di
ricerca dell'Ateneo; 
      b)  da  dodici  studenti  eletti  dagli  studenti  regolarmente
iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale (anche a ciclo  unico)
e dottorato di ricerca dell'Ateneo,  fra  gli  studenti  regolarmente
iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso  ai
medesimi corsi. 
    4. Un componente del Consiglio decade automaticamente in caso di: 
      a) conseguimento della laurea triennale senza iscrizione  entro
tre mesi a un corso di laurea magistrale dell'Ateneo; 
      b) conseguimento della laurea magistrale senza iscrizione entro
tre mesi a un Corso di dottorato dell'Ateneo; 
      c) conseguimento del titolo di dottore di ricerca; 
      d) abbandono degli studi. 
    5. Qualora uno dei componenti venga  meno,  il  nuovo  componente
sara' eletto per il periodo rimanente del mandato del componente  che
e' chiamato a sostituire. 
    6. Il Consiglio elegge nel proprio ambito il Presidente,  che  lo
rappresenta  a  tutti  gli  effetti,  lo  convoca  e  ne  esegue   le
deliberazioni. 
    7. Le modalita' di funzionamento  del  Consiglio  degli  studenti
sono disciplinate da apposito regolamento.