Art. III.1. Il Consiglio degli studenti 1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza del corpo studentesco a livello di Ateneo. Esso promuove e coordina in maniera autonoma la partecipazione degli studenti all'organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli organi di governo dell'Ateneo ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, nonche' funzioni propositive su materie riguardanti in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti. Alle proposte avanzate dal Consiglio degli studenti gli organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate entro novanta giorni. 2. Il Consiglio degli studenti: a) formula al Senato accademico proposte, ivi comprese quelle per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia di ordinamenti didattici, organizzazione delle attivita' didattiche e dei servizi didattici complementari, orientamento, tutorato, diritto allo studio, avviamento al lavoro; b) propone al Consiglio di amministrazione i criteri e le regole generali per la scelta e lo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia; c) delibera, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio disponibili, lo svolgimento delle attivita' di cui al punto b) del presente comma; d) esprime parere sulle tasse e sui contributi universitari e sugli interventi di attuazione del diritto allo studio; e) esprime parere, per quanto di propria competenza, in merito ai regolamenti di Ateneo; f) formula agli organi competenti proposte per la valutazione della didattica da parte degli studenti; g) promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche degli altri atenei. 3. Il Consiglio degli studenti, costituito con decreto del Rettore, e' composto: a) da un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento dell'Ateneo eletto dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento fra gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale (anche a ciclo unico) e dottorato di ricerca dell'Ateneo; b) da dodici studenti eletti dagli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale (anche a ciclo unico) e dottorato di ricerca dell'Ateneo, fra gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai medesimi corsi. 4. Un componente del Consiglio decade automaticamente in caso di: a) conseguimento della laurea triennale senza iscrizione entro tre mesi a un corso di laurea magistrale dell'Ateneo; b) conseguimento della laurea magistrale senza iscrizione entro tre mesi a un Corso di dottorato dell'Ateneo; c) conseguimento del titolo di dottore di ricerca; d) abbandono degli studi. 5. Qualora uno dei componenti venga meno, il nuovo componente sara' eletto per il periodo rimanente del mandato del componente che e' chiamato a sostituire. 6. Il Consiglio elegge nel proprio ambito il Presidente, che lo rappresenta a tutti gli effetti, lo convoca e ne esegue le deliberazioni. 7. Le modalita' di funzionamento del Consiglio degli studenti sono disciplinate da apposito regolamento.