(STATUTO-art. III.4.)
                             Art. III.4. 
 
Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
                           discriminazioni 
 
    1. Il Comitato unico di garanzia per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni (di  seguito  Comitato),  esercita,  ai  sensi  della
legislazione vigente, compiti propositivi, consultivi,  di  verifica,
di conciliazione, in linea con le direttive adottate dalla Presidenza
del  Consiglio   dei   ministri.   Il   Comitato   opera   in   vista
dell'ottimizzazione   della   produttivita'   del   lavoro   e    del
miglioramento  dell'efficienza  delle  prestazioni,  collegate   alla
garanzia di un ambiente di lavoro  caratterizzato  dal  rispetto  dei
principi di pari opportunita' e  di  benessere  organizzativo  e  dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica,
psichica o morale nei confronti dei lavoratori. 
    2. Il Comitato, costituito con decreto del Rettore,  e'  composto
da: 
      a)  un  componente  effettivo  e  uno  supplente  designato  da
ciascuna   delle   organizzazioni   sindacali    partecipanti    alla
contrattazione decentrata di Ateneo,  nell'ambito  del  personale  di
ruolo dell'Ateneo. Il valore assoluto della differenza fra componenti
di genere diverso deve essere non maggiore di uno; 
      b) un numero di componenti effettivi e supplenti pari a  quello
di cui al precedente punto a), designati dal Rettore nell'ambito  del
personale di ruolo dell'Ateneo, sentito il  Senato  accademico  e  il
Direttore generale, previa  valutazione  dei  curricula  pervenuti  a
seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il  personale.
Sia per i componenti effettivi che per  quelli  supplenti  il  valore
assoluto della differenza  fra  componenti  di  genere  diverso  deve
essere non maggiore di uno; 
      c) due rappresentanti degli studenti, uno di genere femminile e
uno di genere maschile, designati dal Consiglio degli studenti. 
    Deve comunque  essere  assicurata,  nel  complesso,  la  presenza
paritaria nell'organo di entrambi i generi. 
    3. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente. 
    4. I compiti e le modalita' di funzionamento  del  Comitato  sono
definite da apposito regolamento.