Art. III.4. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito Comitato), esercita, ai sensi della legislazione vigente, compiti propositivi, consultivi, di verifica, di conciliazione, in linea con le direttive adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato opera in vista dell'ottimizzazione della produttivita' del lavoro e del miglioramento dell'efficienza delle prestazioni, collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita' e di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza fisica, psichica o morale nei confronti dei lavoratori. 2. Il Comitato, costituito con decreto del Rettore, e' composto da: a) un componente effettivo e uno supplente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali partecipanti alla contrattazione decentrata di Ateneo, nell'ambito del personale di ruolo dell'Ateneo. Il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di uno; b) un numero di componenti effettivi e supplenti pari a quello di cui al precedente punto a), designati dal Rettore nell'ambito del personale di ruolo dell'Ateneo, sentito il Senato accademico e il Direttore generale, previa valutazione dei curricula pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale. Sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di uno; c) due rappresentanti degli studenti, uno di genere femminile e uno di genere maschile, designati dal Consiglio degli studenti. Deve comunque essere assicurata, nel complesso, la presenza paritaria nell'organo di entrambi i generi. 3. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente. 4. I compiti e le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite da apposito regolamento.