(STATUTO-art. III.6.)
                             Art. III.6. 
 
                       Presidio della Qualita' 
 
    1. Il Presidio della  Qualita'  (d'ora  in  avanti  Presidio)  e'
l'organo che sovrintende all'efficace attuazione delle  politiche  di
Ateneo per la qualita', attraverso  il  monitoraggio  costante  delle
attivita' e degli indicatori  e  la  raccolta  e  la  gestione  delle
informazioni, nell'ambito della  didattica,  della  ricerca  e  della
terza missione. 
    2. Il Presidio e' responsabile dell'Assicurazione della  Qualita'
(AQ) dell'Ateneo. Il Presidio, in particolare: 
      a)  promuove  la  diffusione  della  cultura   della   qualita'
nell'Ateneo; 
      b) supporta gli organi di governo dell'Ateneo, fornendo dati  e
informazioni,  sulle  politiche  inerenti  il   miglioramento   della
qualita' delle attivita' formative e di ricerca; 
      c) funge da  raccordo  fra  le  strutture  nelle  attivita'  di
monitoraggio della qualita' della didattica, della  ricerca  e  della
terza missione; raccoglie e gestisce l'insieme dei dati derivanti dal
monitoraggio degli  indicatori,  sia  qualitativi  che  quantitativi,
curandone l'opportuna diffusione all'interno dell'Ateneo; 
      d)  assicura  il  corretto  e  continuo  flusso  informativo  e
documentale tra gli attori del sistema di AQ di Ateneo; 
      e) cura i rapporti con eventuali valutatori esterni. 
    2.   Il   Presidio   e'   composto   da   personale   docente   e
tecnico-amministrativo in grado di garantire le competenze necessarie
a soddisfare le  finalita'  dell'AQ  dell'Ateneo.  I  componenti  del
Presidio sono nominati con decreto  del  Rettore,  che  ne  individua
anche il Presidente, il quale non puo' essere membro  del  Nucleo  di
valutazione  o  Presidente  di  Corso  di  studio.  Il  mandato   dei
componenti ha durata triennale ed e' rinnovabile per una sola volta.