Art. III.6. Presidio della Qualita' 1. Il Presidio della Qualita' (d'ora in avanti Presidio) e' l'organo che sovrintende all'efficace attuazione delle politiche di Ateneo per la qualita', attraverso il monitoraggio costante delle attivita' e degli indicatori e la raccolta e la gestione delle informazioni, nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. 2. Il Presidio e' responsabile dell'Assicurazione della Qualita' (AQ) dell'Ateneo. Il Presidio, in particolare: a) promuove la diffusione della cultura della qualita' nell'Ateneo; b) supporta gli organi di governo dell'Ateneo, fornendo dati e informazioni, sulle politiche inerenti il miglioramento della qualita' delle attivita' formative e di ricerca; c) funge da raccordo fra le strutture nelle attivita' di monitoraggio della qualita' della didattica, della ricerca e della terza missione; raccoglie e gestisce l'insieme dei dati derivanti dal monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone l'opportuna diffusione all'interno dell'Ateneo; d) assicura il corretto e continuo flusso informativo e documentale tra gli attori del sistema di AQ di Ateneo; e) cura i rapporti con eventuali valutatori esterni. 2. Il Presidio e' composto da personale docente e tecnico-amministrativo in grado di garantire le competenze necessarie a soddisfare le finalita' dell'AQ dell'Ateneo. I componenti del Presidio sono nominati con decreto del Rettore, che ne individua anche il Presidente, il quale non puo' essere membro del Nucleo di valutazione o Presidente di Corso di studio. Il mandato dei componenti ha durata triennale ed e' rinnovabile per una sola volta.