(STATUTO-art. V.5.)
                              Art. V.5. 
 
                              Dirigenti 
 
    1. I dirigenti: 
      a)  curano  l'attuazione  dei  progetti   e   delle   attivita'
gestionali ad essi assegnati  dal  Direttore  generale,  adottando  i
relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i  poteri
di spesa e di acquisizione delle entrate; 
      b) svolgono tutti  gli  altri  compiti  ad  essi  delegati  dal
Direttore generale; 
      c)  formulano  proposte  ed  esprimono  pareri   al   Direttore
generale; 
      d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli  uffici
che  da  essi  dipendono  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 
      e) provvedono alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie e strumentali affidate ai propri uffici. 
    2. L'accesso alla qualifica di  dirigente  avviene  per  concorso
indetto dall'Ateneo. I procedimenti di selezione e  i  requisiti  per
l'accesso sono definiti, nel  rispetto  della  vigente  normativa  in
materia, dal Consiglio di amministrazione. 
    3. L'Ateneo puo' conferire, a esperti  di  provata  competenza  e
qualificazione  professionale,   incarichi   dirigenziali   a   tempo
determinato, tenuto conto  di  quanto  stabilito  dalla  legislazione
vigente e  dal  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  la
dirigenza del comparto, predeterminandone durata, oggetto,  obiettivi
e compenso.