Art. V.5. Dirigenti 1. I dirigenti: a) curano l'attuazione dei progetti e delle attivita' gestionali ad essi assegnati dal Direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; b) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore generale; c) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore generale; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali affidate ai propri uffici. 2. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'Ateneo. I procedimenti di selezione e i requisiti per l'accesso sono definiti, nel rispetto della vigente normativa in materia, dal Consiglio di amministrazione. 3. L'Ateneo puo' conferire, a esperti di provata competenza e qualificazione professionale, incarichi dirigenziali a tempo determinato, tenuto conto di quanto stabilito dalla legislazione vigente e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per la dirigenza del comparto, predeterminandone durata, oggetto, obiettivi e compenso.