Art. VI.1. Procedure elettorali 1. Nelle more della ridefinizione del Regolamento generale di Ateneo, le candidature per il Senato accademico devono essere presentate entro venti giorni dalla data prevista per il voto, sostenute da almeno venti sottoscrizioni di titolari dell'elettorato attivo. 2. Per quanto riguarda la componente di cui all'art. II.3, comma 2 lettera b), le votazioni hanno luogo per singolo Dipartimento; ciascun elettore puo' esprimere una preferenza per uno qualsiasi dei candidati presentatisi. Ciascun voto valido espresso nel singolo Dipartimento viene pesato sulla base di un fattore determinato dal rapporto tra il numero degli aventi diritto al voto nel singolo Dipartimento e il numero totale degli aventi diritto al voto in Ateneo. 3. Nelle more della ridefinizione del Regolamento generale di Ateneo, le candidature per il Consiglio di amministrazione devono essere presentate entro venti giorni dalla data prevista per il voto, sostenute da almeno venti sottoscrizioni di titolari dell'elettorato attivo. Le votazioni hanno luogo a livello di Ateneo.