(STATUTO-art. VI.1.)
                             Art. VI.1. 
 
                        Procedure elettorali 
 
    1. Nelle more della ridefinizione  del  Regolamento  generale  di
Ateneo,  le  candidature  per  il  Senato  accademico  devono  essere
presentate entro venti  giorni  dalla  data  prevista  per  il  voto,
sostenute da almeno venti sottoscrizioni di titolari  dell'elettorato
attivo. 
    2. Per quanto riguarda la componente di cui all'art. II.3,  comma
2 lettera b), le votazioni  hanno  luogo  per  singolo  Dipartimento;
ciascun elettore puo' esprimere una preferenza per uno qualsiasi  dei
candidati presentatisi. Ciascun  voto  valido  espresso  nel  singolo
Dipartimento viene pesato sulla base di un  fattore  determinato  dal
rapporto tra il numero degli  aventi  diritto  al  voto  nel  singolo
Dipartimento e il numero totale  degli  aventi  diritto  al  voto  in
Ateneo. 
    3. Nelle more della ridefinizione  del  Regolamento  generale  di
Ateneo, le candidature per il  Consiglio  di  amministrazione  devono
essere presentate entro venti giorni dalla data prevista per il voto,
sostenute da almeno venti sottoscrizioni di titolari  dell'elettorato
attivo. Le votazioni hanno luogo a livello di Ateneo.