Art. I.3. Codice etico 1. L'Ateneo adotta un proprio Codice etico, che determina i valori fondamentali e le regole di condotta nell'ambito della comunita' universitaria, promuovendo il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza. 2. Il Codice etico, approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte a evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale ai sensi della normativa vigente. 3. Sulle violazioni del Codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Senato accademico su proposta del Rettore. 4. Nei casi in cui una condotta integri non solo una violazione del Codice etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari. 5. Le sanzioni per le violazioni del Codice etico sono, in relazione alla gravita' della condotta, il richiamo verbale da parte del Rettore, il richiamo scritto, il richiamo scritto con pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.