(STATUTO-art. I.6.)
                              Art. I.6. 
 
              Finanziamento, programmazione e sviluppo 
 
    1. Le fonti di finanziamento dell'Ateneo  sono  costituite  dalle
assegnazioni ordinarie dello Stato, dai trasferimenti  statali  e  di
altri enti pubblici e privati, dalle tasse  e  dai  contributi  degli
iscritti ai Corsi di studio, dai proventi derivanti da attivita'  per
conto di terzi e dalla vendita  di  beni  e  servizi,  nonche'  dalle
rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, dai  lasciti
e dalle donazioni. 
    2. L'utilizzo delle risorse finanziarie e materiali e'  destinato
esclusivamente allo sviluppo delle finalita' che  l'Ateneo  persegue.
Il metodo della programmazione e' lo strumento  fondamentale  per  il
conseguimento degli obiettivi, avendo come riferimento  obbligato  la
piena sostenibilita'  finanziaria.  Le  modalita'  di  impiego  delle
risorse e la strategia  di  sviluppo  sottesa  sono  condivise  dalla
comunita' universitaria attraverso gli organi dell'Ateneo e  mediante
forme e canali di comunicazione trasparenti e comprensibili.