Art. I.6. Finanziamento, programmazione e sviluppo 1. Le fonti di finanziamento dell'Ateneo sono costituite dalle assegnazioni ordinarie dello Stato, dai trasferimenti statali e di altri enti pubblici e privati, dalle tasse e dai contributi degli iscritti ai Corsi di studio, dai proventi derivanti da attivita' per conto di terzi e dalla vendita di beni e servizi, nonche' dalle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, dai lasciti e dalle donazioni. 2. L'utilizzo delle risorse finanziarie e materiali e' destinato esclusivamente allo sviluppo delle finalita' che l'Ateneo persegue. Il metodo della programmazione e' lo strumento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi, avendo come riferimento obbligato la piena sostenibilita' finanziaria. Le modalita' di impiego delle risorse e la strategia di sviluppo sottesa sono condivise dalla comunita' universitaria attraverso gli organi dell'Ateneo e mediante forme e canali di comunicazione trasparenti e comprensibili.