Art. II.2. Il Rettore 1. Il Rettore: a) assume la legale rappresentanza dell'Ateneo; b) esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; c) assume la responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; d) convoca e presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, definendo l'ordine del giorno delle riunioni, promuovendo e coordinando, coadiuvato dal Direttore generale, l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; e) propone al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, predisposto, nelle modalita' previste dal presente Statuto, in ottemperanza alla normativa vigente e in coerenza con le linee generali di indirizzo del Ministero competente; f) propone al Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e triennale, almeno venti giorni prima del termine di approvazione; g) propone al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo, almeno venti giorni prima del termine di approvazione; h) propone al Consiglio di amministrazione, all'esito della procedura di cui al presente Statuto, il nominativo della persona alla quale attribuire la funzione di Direttore generale; i) emana lo Statuto e i regolamenti dell'Ateneo; j) assume, in caso di necessita' e indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva; k) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori, secondo le modalita' previste dal presente Statuto; l) designa, sentiti il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico, i rappresentanti dell'Ateneo in organismi esterni; m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo, nonche' ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto. 2. Il mandato del Rettore ha durata di sei anni e non e' rinnovabile. 3. Il Rettore e' eletto fra i professori ordinari in servizio presso le universita' statali italiane alla data di indizione delle elezioni. L'elettorato passivo e' costituito in seguito alla presentazione di candidature ufficiali corredate dal curriculum dei candidati. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altra universita', l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Ateneo, fermo restando l'incremento del fondo di finanziamento ordinario dell'Ateneo di una quota consolidata pari alla somma di tutti gli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. 4. L'elettorato attivo e' costituito da: a) i professori di ruolo e i ricercatori dell'Ateneo; b) i rappresentanti degli studenti dell'Ateneo eletti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione, al Consiglio degli studenti, al Comitato unico di garanzia, al Comitato per la promozione delle attivita' sportive e ai Consigli di Dipartimento; c) il personale tecnico e amministrativo a tempo indeterminato dell'Ateneo. I voti complessivamente esprimibili dalle componenti di cui ai punti b) e c) sono ponderati in maniera tale che essi risultino pari rispettivamente al 20% e al 15% di quelli esprimibili dalla componente a), con arrotondamento all'intero inferiore. 5. Il Rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei voti espressi nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di ballottaggio e' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti; a parita' di voti, il piu' anziano per immissione in ruolo; a parita' di immissione in ruolo e' eletto il piu' giovane. 6. Il Rettore e' nominato con decreto del Ministro competente per l'Universita'. 7. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 8. Il Rettore puo' delegare proprie funzioni, con esclusione di quelle di cui ai punti da a) a k) comma 1 del presente articolo, ad altri professori di ruolo in qualita' di Prorettori. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale e sono revocabili in qualsiasi momento.