(STATUTO-art. II.2.)
                             Art. II.2. 
 
                             Il Rettore 
 
    1. Il Rettore: 
      a) assume la legale rappresentanza dell'Ateneo; 
      b) esercita le  funzioni  di  indirizzo,  di  iniziativa  e  di
coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; 
      c) assume la responsabilita' del perseguimento delle  finalita'
dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel rispetto  dei  principi
di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; 
      d) convoca e presiede il Senato accademico e  il  Consiglio  di
amministrazione,  definendo  l'ordine  del  giorno  delle   riunioni,
promuovendo  e  coordinando,  coadiuvato  dal   Direttore   generale,
l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; 
      e) propone al Consiglio  di  amministrazione  il  documento  di
programmazione triennale  di  Ateneo,  predisposto,  nelle  modalita'
previste dal presente Statuto, in ottemperanza alla normativa vigente
e in coerenza con  le  linee  generali  di  indirizzo  del  Ministero
competente; 
      f) propone al  Consiglio  di  amministrazione  il  bilancio  di
previsione annuale e triennale, almeno venti giorni prima del termine
di approvazione; 
      g) propone al Consiglio di amministrazione il conto consuntivo,
almeno venti giorni prima del termine di approvazione; 
      h) propone al Consiglio  di  amministrazione,  all'esito  della
procedura di cui al presente Statuto,  il  nominativo  della  persona
alla quale attribuire la funzione di Direttore generale; 
      i) emana lo Statuto e i regolamenti dell'Ateneo; 
      j) assume, in caso di necessita'  e  indifferibile  urgenza,  i
necessari   provvedimenti   di   competenza    del    Consiglio    di
amministrazione e del Senato accademico,  sottoponendoli  a  ratifica
nella seduta immediatamente successiva; 
      k)  esercita  la  funzione  di  iniziativa   dei   procedimenti
disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori,
secondo le modalita' previste dal presente Statuto; 
      l) designa, sentiti il Consiglio di amministrazione e il Senato
accademico, i rappresentanti dell'Ateneo in organismi esterni; 
      m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
da norme di legge,  dallo  Statuto  e  dai  regolamenti  dell'Ateneo,
nonche' ogni altra funzione non  espressamente  attribuita  ad  altri
organi dallo Statuto. 
    2. Il mandato del  Rettore  ha  durata  di  sei  anni  e  non  e'
rinnovabile. 
    3. Il Rettore e' eletto fra i  professori  ordinari  in  servizio
presso le universita' statali italiane alla data di  indizione  delle
elezioni.  L'elettorato  passivo  e'  costituito  in   seguito   alla
presentazione di candidature ufficiali corredate dal  curriculum  dei
candidati. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altra
universita',  l'elezione  si  configura   anche   come   chiamata   e
concomitante trasferimento nell'organico dei professori  dell'Ateneo,
fermo restando l'incremento  del  fondo  di  finanziamento  ordinario
dell'Ateneo di una quota consolidata pari alla  somma  di  tutti  gli
oneri stipendiali in godimento presso  la  sede  di  provenienza  del
professore stesso. 
    4. L'elettorato attivo e' costituito da: 
      a) i professori di ruolo e i ricercatori dell'Ateneo; 
      b) i rappresentanti degli studenti dell'Ateneo eletti  in  seno
al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione,  al  Consiglio
degli studenti, al Comitato unico di garanzia,  al  Comitato  per  la
promozione delle attivita' sportive e ai Consigli di Dipartimento; 
      c) il personale tecnico e amministrativo a tempo  indeterminato
dell'Ateneo. 
    I voti complessivamente esprimibili dalle componenti  di  cui  ai
punti b) e c) sono ponderati in maniera tale che essi risultino  pari
rispettivamente  al  20%  e  al  15%  di  quelli  esprimibili   dalla
componente a), con arrotondamento all'intero inferiore. 
    5.  Il  Rettore  e'  eletto  a  maggioranza  assoluta  dei   voti
esprimibili nella prima votazione e a maggioranza assoluta  dei  voti
espressi nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata
elezione si procedera' con il sistema  del  ballottaggio  tra  i  due
candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero
di voti. In caso di ballottaggio e' eletto il candidato  che  riporta
il maggior numero di voti; a parita' di voti,  il  piu'  anziano  per
immissione in ruolo; a parita' di immissione in ruolo  e'  eletto  il
piu' giovane. 
    6. Il Rettore e' nominato con decreto del Ministro competente per
l'Universita'. 
    7. Il Rettore nomina, con proprio decreto, un Vicario, scelto tra
i professori di ruolo di prima fascia, che lo sostituisce in tutte le
sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 
    8. Il Rettore puo' delegare proprie funzioni, con  esclusione  di
quelle di cui ai punti da a) a k) comma 1 del presente  articolo,  ad
altri professori di ruolo in qualita' di Prorettori. Le deleghe  sono
conferite con  decreto  rettorale  e  sono  revocabili  in  qualsiasi
momento.