Art. 2 Soggetti 1. Sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel presente decreto i soggetti che intendono: a. coltivare e produrre in Italia risone delle varieta' Arborio, Baldo, Carnaroli, Roma, S. Andrea, Vialone Nano e Ribe, ai fini dell'utilizzo dell'indicazione «classico»; b. per i medesimi fini, acquistare risone delle varieta' sopra elencate; c. lavorare il risone delle varieta' sopra indicate e/o confezionare il riso ottenuto dalla loro lavorazione, allo scopo di commercializzarlo con l'indicazione «classico» in associazione alla denominazione dell'alimento. 2. I risicoltori che coltivano risone tutelato da un regime di qualita' (DOP e IGP) riconosciuto nell'Unione europea possono partecipare al sistema di tracciabilita' varietale del riso che potra' fregiarsi del termine «classico».