Art. 2 
 
                              Soggetti 
 
  1. Sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel presente  decreto
i soggetti che intendono: 
    a. coltivare e produrre in Italia risone delle varieta'  Arborio,
Baldo, Carnaroli, Roma, S. Andrea,  Vialone  Nano  e  Ribe,  ai  fini
dell'utilizzo dell'indicazione «classico»; 
    b. per i medesimi fini, acquistare risone  delle  varieta'  sopra
elencate; 
    c.  lavorare  il  risone  delle  varieta'  sopra   indicate   e/o
confezionare il riso ottenuto dalla loro lavorazione, allo  scopo  di
commercializzarlo con l'indicazione «classico» in  associazione  alla
denominazione dell'alimento. 
  2. I risicoltori che coltivano risone  tutelato  da  un  regime  di
qualita'  (DOP  e  IGP)  riconosciuto  nell'Unione  europea   possono
partecipare al sistema  di  tracciabilita'  varietale  del  riso  che
potra' fregiarsi del termine «classico».