Art. 5 
 
                              Controlli 
 
  1.  L'Ente  nazionale  risi,  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto
legislativo 4 agosto 2017, n. 131, e  dell'art.  13  della  legge  n.
689/1981, verifica  la  congruenza  della  documentazione  presentata
attraverso i dati presenti nel sistema informatico di cui all'art.  4
ed effettua controlli in loco casuali. 
  2. Eventuali irregolarita' sul sistema di tracciabilita'  varietale
previsto  dal  presente  decreto  precludono   la   possibilita'   di
commercializzare  il  prodotto  con  l'indicazione   «classico».   La
commercializzazione del prodotto recante l'indicazione «classico» per
il quale non e' garantita la tracciabilita' varietale  ai  sensi  del
presente decreto non e' consentita  e  costituisce  violazione  delle
disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del  decreto  legislativo  4
agosto 2017, n. 131. 
  3. Sono fatti salvi i  poteri  conferiti  dalla  legge  agli  altri
organi di controllo.