Art. 5 Controlli 1. L'Ente nazionale risi, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131, e dell'art. 13 della legge n. 689/1981, verifica la congruenza della documentazione presentata attraverso i dati presenti nel sistema informatico di cui all'art. 4 ed effettua controlli in loco casuali. 2. Eventuali irregolarita' sul sistema di tracciabilita' varietale previsto dal presente decreto precludono la possibilita' di commercializzare il prodotto con l'indicazione «classico». La commercializzazione del prodotto recante l'indicazione «classico» per il quale non e' garantita la tracciabilita' varietale ai sensi del presente decreto non e' consentita e costituisce violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131. 3. Sono fatti salvi i poteri conferiti dalla legge agli altri organi di controllo.