Art. 2 Soggetti ammissibili 1. Sono soggetti ammissibili alla presentazione delle proposte gli atenei statali e non statali aventi sede amministrativa ed operativa nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna). 2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare piu' proposte, ciascuna riferita a un proprio «centro di spesa» (es.: Dipartimento), nel rispetto della propria organizzazione. Non e' ammessa la presentazione di piu' proposte riferite allo stesso «centro di spesa».