Art. 2 
 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Sono soggetti ammissibili alla presentazione delle proposte  gli
atenei statali e non statali aventi sede amministrativa ed  operativa
nelle regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia) o nelle regioni in  transizione  (Abruzzo,  Molise,
Sardegna). 
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare  piu'  proposte,
ciascuna riferita a un proprio «centro di spesa» (es.: Dipartimento),
nel  rispetto  della  propria  organizzazione.  Non  e'  ammessa   la
presentazione di  piu'  proposte  riferite  allo  stesso  «centro  di
spesa».