Art. 6 Procedure di valutazione 1. Le proposte sono assoggettate a valutazione collegiale da parte di un Comitato di selezione, composto da due esperti per ciascuna delle dodici aree di specializzazione, piu' un Presidente, individuati dal Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) nell'ambito degli iscritti all'albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE). 2. Le valutazioni del Comitato debbono riferirsi alle singole linee di ricerca proposte nel Piano: e' pertanto possibile che un singolo Piano sia approvato nella sua interezza, oppure soltanto parzialmente, oppure interamente rigettato. 3. I criteri di valutazione sono di seguito riportati: a) validita' scientifica (innovativita', originalita', impatto scientifico): fino a 25 punti; b) congruita' del profilo e del numero dei ricercatori previsti: fino a 20 punti; c) coerenza con la SNSI: fino a 20 punti; d) potenzialita' di avvio e/o di sviluppo di collaborazioni con istituzioni scientifiche pubbliche e private, e imprese nazionali o internazionali, con particolare riferimento alle ricadute sul territorio: fino a 15 punti; e) capacita' di sostenere e sviluppare l'attivita' proposta (fattibilita' tecnica e organizzativa): fino a 15 punti; f) contributo al perseguimento dei principi orizzontali: fino a 5 punti. 4. Acquisite le valutazioni del Comitato di selezione, il MIUR definisce la graduatoria finale ed ammette al finanziamento (secondo l'ordine della graduatoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei costi ritenuti congrui dal Comitato), fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, le linee di ricerca che avranno raggiunto il punteggio minimo di 75 sui 100 punti conseguibili.