Art. 6 
 
 
                      Procedure di valutazione 
 
  1. Le proposte sono assoggettate a valutazione collegiale da  parte
di un Comitato di selezione, composto da  due  esperti  per  ciascuna
delle  dodici  aree  di   specializzazione,   piu'   un   Presidente,
individuati dal Comitato nazionale dei garanti per la ricerca  (CNGR)
nell'ambito degli iscritti all'albo di esperti scientifici  del  MIUR
(REPRISE). 
  2. Le valutazioni del Comitato debbono riferirsi alle singole linee
di ricerca proposte nel Piano: e' pertanto possibile che  un  singolo
Piano  sia   approvato   nella   sua   interezza,   oppure   soltanto
parzialmente, oppure interamente rigettato. 
  3. I criteri di valutazione sono di seguito riportati: 
    a) validita' scientifica  (innovativita',  originalita',  impatto
scientifico): fino a 25 punti; 
    b) congruita' del profilo e del numero dei ricercatori  previsti:
fino a 20 punti; 
    c) coerenza con la SNSI: fino a 20 punti; 
    d) potenzialita' di avvio e/o di sviluppo di  collaborazioni  con
istituzioni scientifiche pubbliche e private, e imprese  nazionali  o
internazionali,  con  particolare  riferimento  alle   ricadute   sul
territorio: fino a 15 punti; 
    e) capacita'  di  sostenere  e  sviluppare  l'attivita'  proposta
(fattibilita' tecnica e organizzativa): fino a 15 punti; 
    f) contributo al perseguimento dei principi orizzontali: fino a 5
punti. 
  4. Acquisite le valutazioni del  Comitato  di  selezione,  il  MIUR
definisce la graduatoria finale ed ammette al finanziamento  (secondo
l'ordine della graduatoria, nel rispetto  delle  prescrizioni  e  dei
costi ritenuti congrui  dal  Comitato),  fino  ad  esaurimento  delle
risorse finanziarie disponibili, le  linee  di  ricerca  che  avranno
raggiunto il punteggio minimo di 75 sui 100 punti conseguibili.