(Disciplinare-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                      Termini del finanziamento 
 
    1.  Nello  svolgimento  delle  attivita'  relative  ai   progetti
finanziati, ogni ente operera' in piena autonomia e secondo le  norme
di legge nazionali e comunitarie  vigenti,  assumendone  la  completa
responsabilita';    pertanto    il     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (MIUR)  restera'  estraneo  ad  ogni
rapporto comunque nascente con terzi in  relazione  allo  svolgimento
del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per
eventuali   danni   riconducibili   ad   attivita'   direttamente   o
indirettamente connesse col progetto. 
    2. Considerata la  volonta'  del  Ministero  di  avvalersi  delle
opzioni semplificate di costo con riferimento al personale  impegnato
negli  interventi  di  cui  all'avviso  AIM,   l'Amministrazione   ha
determinato gli importi del costo standard  mensile  riconosciuto  ad
ogni contratto di ricercatore a tempo determinato  -  onnicomprensivo
degli oneri a carico del lavoratore e del datore di  lavoro  e  delle
relative indennita' di mobilita'. Tali importi, riportati al punto  5
seguente,  sono  stati  determinati  sulla  base  della  proposta  di
definizione di tabelle di costi standard ai sensi  dell'art.  14  del
regolamento (UE) n. 1304/2013, trasmessa ai servizi della Commissione
europea in data 22 febbraio 2018 e  rimangono  comunque  condizionati
all'approvazione da parte della Commissione europea. 
    3. Il Ministero adotta le unita'  di  costo  standard  a  seguito
dell'approvazione  da  parte  della  Commissione  europea   e   prima
dell'approvazione  delle  proposte  presentate,   riservandosi   ogni
possibilita' di modifica dei medesimi alla  luce  delle  osservazioni
della Commissione europea. 
    4. Il costo mensile riconosciuto  ai  fini  del  presente  avviso
relativo ad ogni contratto  di  ricercatore  a  tempo  determinato  -
onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del  datore  di
lavoro - e' pari a 4.004,55 euro. A  tale  importo  si  aggiunge  una
maggiorazione del 20%  per  «i  restanti  costi  ammissibili»  (oneri
amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario
previsto all'art. 14, paragrafo 2 del regolamento (UE)  n.  1304/2013
del  Fondo  Sociale  Europeo),  pari  a  800,91  euro.   Infine,   e'
riconosciuto un  importo  mensile  pari  a  600,00  euro  lordi  come
indennita' di mobilita' da concedere a tutti i ricercatori di linea 2
(«attrazione»); la stessa indennita' e' riconosciuta  ai  ricercatori
di linea  1  («mobilita'»),  ma  soltanto  limitatamente  al  periodo
trascorso fuori sede. Considerati  tali  valori,  si  determinano  le
seguenti unita' di costo standard mensili: 
      a) contratti di linea 1,  per  i  periodi  trascorsi  in  sede:
4.805,46 euro mensili; 
      b) contratti di linea 1, per i  periodi  fuori  sede:  5.405,46
euro mensili; 
      c) contratti di linea 2: 5.405,46 euro mensili. 
    5. Gli importi indicati possono essere modificati sulla  base  di
adeguamenti  previsti   dalla   normativa   vigente   che   dovessero
intervenire durante il periodo di decorrenza del rapporto di  lavoro,
secondo quanto definito dalla Commissione europea nell'atto  delegato
di approvazione delle unita' di costo standard.