Art. 2. Termini del finanziamento 1. Nello svolgimento delle attivita' relative ai progetti finanziati, ogni ente operera' in piena autonomia e secondo le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti, assumendone la completa responsabilita'; pertanto il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) restera' estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col progetto. 2. Considerata la volonta' del Ministero di avvalersi delle opzioni semplificate di costo con riferimento al personale impegnato negli interventi di cui all'avviso AIM, l'Amministrazione ha determinato gli importi del costo standard mensile riconosciuto ad ogni contratto di ricercatore a tempo determinato - onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro e delle relative indennita' di mobilita'. Tali importi, riportati al punto 5 seguente, sono stati determinati sulla base della proposta di definizione di tabelle di costi standard ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 1304/2013, trasmessa ai servizi della Commissione europea in data 22 febbraio 2018 e rimangono comunque condizionati all'approvazione da parte della Commissione europea. 3. Il Ministero adotta le unita' di costo standard a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea e prima dell'approvazione delle proposte presentate, riservandosi ogni possibilita' di modifica dei medesimi alla luce delle osservazioni della Commissione europea. 4. Il costo mensile riconosciuto ai fini del presente avviso relativo ad ogni contratto di ricercatore a tempo determinato - onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro - e' pari a 4.004,55 euro. A tale importo si aggiunge una maggiorazione del 20% per «i restanti costi ammissibili» (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Fondo Sociale Europeo), pari a 800,91 euro. Infine, e' riconosciuto un importo mensile pari a 600,00 euro lordi come indennita' di mobilita' da concedere a tutti i ricercatori di linea 2 («attrazione»); la stessa indennita' e' riconosciuta ai ricercatori di linea 1 («mobilita'»), ma soltanto limitatamente al periodo trascorso fuori sede. Considerati tali valori, si determinano le seguenti unita' di costo standard mensili: a) contratti di linea 1, per i periodi trascorsi in sede: 4.805,46 euro mensili; b) contratti di linea 1, per i periodi fuori sede: 5.405,46 euro mensili; c) contratti di linea 2: 5.405,46 euro mensili. 5. Gli importi indicati possono essere modificati sulla base di adeguamenti previsti dalla normativa vigente che dovessero intervenire durante il periodo di decorrenza del rapporto di lavoro, secondo quanto definito dalla Commissione europea nell'atto delegato di approvazione delle unita' di costo standard.