Art. 4. Proroghe e revoche 1. Eventuali proroghe potranno essere richieste dai soggetti beneficiari esclusivamente per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause di forza maggiore e concesse ad insindacabile giudizio del MIUR solo in assenza di cause ostative e qualora compatibili con le scadenze imposte dalla normativa comunitaria in merito all'ammissibilita' delle spese. 2. Si procedera' alla revoca totale del finanziamento, con conseguente restituzione degli importi eventualmente gia' versati nei seguenti casi: a) mancato avvio dell'intervento entro i termini stabiliti; b) interruzione dell'intervento per cause imputabili al soggetto beneficiario; c) mancato rispetto degli obblighi, di cui all'art. 3 in capo al soggetto beneficiario, secondo quanto stabilito nell'avviso e nel presente disciplinare di attuazione; d) realizzazione dell'intervento in maniera difforme rispetto a quanto approvato; e) mancato svolgimento del periodo minimo di lavoro fuori sede previsto dal contratto; f) mancato rispetto delle norme in materia di informazione e comunicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 «Responsabilita' dei beneficiari»; g) esito negativo dei controlli di cui al successivo art. 6; h) tutti gli altri casi previsti dalla legge.