(Disciplinare-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                         Proroghe e revoche 
 
    1. Eventuali proroghe  potranno  essere  richieste  dai  soggetti
beneficiari esclusivamente per fondati motivi  tecnico-scientifici  o
per cause di forza maggiore e concesse ad insindacabile giudizio  del
MIUR solo in assenza di cause ostative e qualora compatibili  con  le
scadenze   imposte   dalla   normativa    comunitaria    in    merito
all'ammissibilita' delle spese. 
    2. Si  procedera'  alla  revoca  totale  del  finanziamento,  con
conseguente restituzione degli importi eventualmente gia' versati nei
seguenti casi: 
      a) mancato avvio dell'intervento entro i termini stabiliti; 
      b)  interruzione  dell'intervento  per  cause   imputabili   al
soggetto beneficiario; 
      c) mancato rispetto degli obblighi, di cui all'art. 3  in  capo
al soggetto beneficiario, secondo quanto stabilito nell'avviso e  nel
presente disciplinare di attuazione; 
      d) realizzazione dell'intervento in maniera difforme rispetto a
quanto approvato; 
      e) mancato svolgimento del periodo minimo di lavoro fuori  sede
previsto dal contratto; 
      f) mancato rispetto delle norme in materia  di  informazione  e
comunicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013,  allegato  XII,
sezione 2.2 «Responsabilita' dei beneficiari»; 
      g) esito negativo dei controlli di cui al successivo art. 6; 
      h) tutti gli altri casi previsti dalla legge.