(Disciplinare-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
              Modalita' di erogazione del finanziamento 
 
    1. I pagamenti al soggetto beneficiario  saranno  effettuati  dal
Ministero, previa positiva conclusione delle verifiche spettanti agli
Uffici competenti, secondo i tempi e con le seguenti modalita': 
      a) un anticipo pari ad  1/3  del  totale  del  finanziamento  a
seguito della presentazione di quanto previsto dall'art. 3 commi 4  e
5; 
      b)  un  ulteriore  versamento  pari  ad  1/3  del  totale   del
finanziamento a seguito  della  presentazione  del  primo  rendiconto
annuale secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6; 
      c) l'ultima tranche (pari ad 1/3 del totale del  finanziamento)
subordinata dalla contestuale presentazione  del  secondo  rendiconto
annuale secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6. 
    2. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati e'
subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria. 
    3. Al termine  dell'intervento,  a  seguito  della  presentazione
della rendicontazione finale, secondo quanto  previsto  dall'art.  3,
comma 7  del  presente  disciplinare,  il  Ministero  effettuera'  la
verifica  conclusiva  ricalcolando,  ove  necessario,  il  contributo
spettante in base ai periodi effettivamente trascorsi fuori sede.  In
tale sede, si procedera' al  recupero  del  contributo  eventualmente
gia' erogato in eccesso, ovvero alla revoca e al  recupero  integrale
dello stesso caso  di  verifica  finale  negativa.  In  nessun  caso,
comunque, il contributo  effettivamente  spettante  potra'  risultare
superiore all'importo approvato dal Ministero. 
    4. Il recupero  delle  somme  eventualmente  erogate  in  eccesso
avverra' mediante restituzione dell'importo da parte del beneficiario
ovvero, nel  caso  in  cui  il  soggetto  non  provveda  nel  termine
di novanta   giorni   dalla   richiesta,   mediante   recupero    per
compensazione di altre somme destinate al soggetto  stesso  su  altri
capitoli di spesa del bilancio del MIUR per gli  atenei  pubblici,  o
mediante escussione della polizza fideiussoria per quelli privati. 
    5. I pagamenti del soggetto beneficiario a favore dei ricercatori
devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto  corrente
postale nel rispetto degli obblighi di tracciabilita' previsti  dalla
legge n. 136/2010.