Art. 5. Modalita' di erogazione del finanziamento 1. I pagamenti al soggetto beneficiario saranno effettuati dal Ministero, previa positiva conclusione delle verifiche spettanti agli Uffici competenti, secondo i tempi e con le seguenti modalita': a) un anticipo pari ad 1/3 del totale del finanziamento a seguito della presentazione di quanto previsto dall'art. 3 commi 4 e 5; b) un ulteriore versamento pari ad 1/3 del totale del finanziamento a seguito della presentazione del primo rendiconto annuale secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6; c) l'ultima tranche (pari ad 1/3 del totale del finanziamento) subordinata dalla contestuale presentazione del secondo rendiconto annuale secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6. 2. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati e' subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria. 3. Al termine dell'intervento, a seguito della presentazione della rendicontazione finale, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 7 del presente disciplinare, il Ministero effettuera' la verifica conclusiva ricalcolando, ove necessario, il contributo spettante in base ai periodi effettivamente trascorsi fuori sede. In tale sede, si procedera' al recupero del contributo eventualmente gia' erogato in eccesso, ovvero alla revoca e al recupero integrale dello stesso caso di verifica finale negativa. In nessun caso, comunque, il contributo effettivamente spettante potra' risultare superiore all'importo approvato dal Ministero. 4. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverra' mediante restituzione dell'importo da parte del beneficiario ovvero, nel caso in cui il soggetto non provveda nel termine di novanta giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate al soggetto stesso su altri capitoli di spesa del bilancio del MIUR per gli atenei pubblici, o mediante escussione della polizza fideiussoria per quelli privati. 5. I pagamenti del soggetto beneficiario a favore dei ricercatori devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale nel rispetto degli obblighi di tracciabilita' previsti dalla legge n. 136/2010.