Art. 2 
 
 
              Articolazione delle proposte progettuali 
 
  1. Le proposte progettuali devono essere cosi' articolate: 
    a) descrizione dell'impatto che  la  realizzazione  del  progetto
avra' sul rafforzamento della capacita' di  risposta  alle  emergenze
del  soggetto  beneficiario  e  integrazione  con  le  risorse   gia'
disponibili, in prospettiva nazionale,  con  particolare  riferimento
agli ambiti  operativi  indicati  nell'allegato  2  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile  2018  citato  in
premessa, nel rispetto di standard operativi definiti in direttive  e
protocolli di settore; 
    b) elenco dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli
che si intende acquistare  e/o  sui  quali  si  intendono  effettuare
interventi di manutenzione, raggruppati secondo le  tipologie  e  gli
ambiti operativi indicati nell'allegato 2 del richiamato decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 e  modalita'
per assicurare la disponibilita' in via  prioritaria  dei  materiali,
assetti e attrezzature tecniche durevoli acquisiti  o  manutenuti  in
occasione di emergenze di protezione  civile  di  rilievo  nazionale,
ovvero per rendere  disponibili  materiali,  assetti  e  attrezzature
tecniche durevoli con  capacita'  equivalente,  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri. Per  ciascuna  voce  in  elenco  deve  essere
indicato  il  costo  stimato  da  sostenere  per  l'acquisto   e   la
manutenzione dei beni; 
    c) indicazione della  localizzazione  dei  materiali,  assetti  e
attrezzature tecniche durevoli che saranno acquistati o manutenuti in
attuazione del programma, ai fini della relativa visualizzazione  nel
quadro della capacita' di  risposta  del  soggetto  beneficiario;  al
riguardo, la proposta progettuale puo' contenere interventi  volti  a
garantire,  nello   stretto   indispensabile,   la   manutenzione   e
l'adeguamento  funzionale  dei  siti  ove   saranno   localizzati   i
materiali, gli assetti e le attrezzature tecniche durevoli acquistati
o manutenuti in attuazione del programma, nel  limite  del  5%  delle
risorse  complessivamente  disponibili   per   ciascuna   annualita';
illustrazione  della  sostenibilita'  dell'intervento  in  proiezione
operativa e gestionale pluriennale; 
    d)  designazione  di   un   referente   di   progetto   ai   fini
dell'istruttoria di cui all'art. 3; 
    e) designazione di uno  o  piu'  rappresentanti  esperti  per  lo
svolgimento delle funzioni di monitoraggio  in  corso  d'opera  della
realizzazione delle proposte progettuali di cui all'art. 8; 
    f) indicazione della modalita' di copertura del  cofinanziamento,
in conformita' a  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  5,  per  le
proposte progettuali presentate dalle organizzazioni di  volontariato
iscritte nell'elenco centrale  e  negli  elenchi  territoriali  delle
regioni e province autonome, dalla Croce rossa italiana e  dal  Corpo
nazionale del soccorso alpino e speleologico. 
  2. Ai progetti presentati, per quanto di rispettiva competenza,  da
distinti soggetti beneficiari, ma  destinati  alla  realizzazione  di
capacita' operative integrate,  anche  di  carattere  sperimentale  o
riferite  a   specifici   ambiti   territoriali,   sara'   attribuita
particolare priorita', anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9.