Art. 2 Articolazione delle proposte progettuali 1. Le proposte progettuali devono essere cosi' articolate: a) descrizione dell'impatto che la realizzazione del progetto avra' sul rafforzamento della capacita' di risposta alle emergenze del soggetto beneficiario e integrazione con le risorse gia' disponibili, in prospettiva nazionale, con particolare riferimento agli ambiti operativi indicati nell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 citato in premessa, nel rispetto di standard operativi definiti in direttive e protocolli di settore; b) elenco dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli che si intende acquistare e/o sui quali si intendono effettuare interventi di manutenzione, raggruppati secondo le tipologie e gli ambiti operativi indicati nell'allegato 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 e modalita' per assicurare la disponibilita' in via prioritaria dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli acquisiti o manutenuti in occasione di emergenze di protezione civile di rilievo nazionale, ovvero per rendere disponibili materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli con capacita' equivalente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per ciascuna voce in elenco deve essere indicato il costo stimato da sostenere per l'acquisto e la manutenzione dei beni; c) indicazione della localizzazione dei materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli che saranno acquistati o manutenuti in attuazione del programma, ai fini della relativa visualizzazione nel quadro della capacita' di risposta del soggetto beneficiario; al riguardo, la proposta progettuale puo' contenere interventi volti a garantire, nello stretto indispensabile, la manutenzione e l'adeguamento funzionale dei siti ove saranno localizzati i materiali, gli assetti e le attrezzature tecniche durevoli acquistati o manutenuti in attuazione del programma, nel limite del 5% delle risorse complessivamente disponibili per ciascuna annualita'; illustrazione della sostenibilita' dell'intervento in proiezione operativa e gestionale pluriennale; d) designazione di un referente di progetto ai fini dell'istruttoria di cui all'art. 3; e) designazione di uno o piu' rappresentanti esperti per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio in corso d'opera della realizzazione delle proposte progettuali di cui all'art. 8; f) indicazione della modalita' di copertura del cofinanziamento, in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 5, per le proposte progettuali presentate dalle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali delle regioni e province autonome, dalla Croce rossa italiana e dal Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico. 2. Ai progetti presentati, per quanto di rispettiva competenza, da distinti soggetti beneficiari, ma destinati alla realizzazione di capacita' operative integrate, anche di carattere sperimentale o riferite a specifici ambiti territoriali, sara' attribuita particolare priorita', anche ai fini di quanto previsto dall'art. 9.