Art. 3 Istruttoria a cura del Dipartimento della protezione civile 1. Il Dipartimento della protezione civile, acquisite le proposte progettuali di cui all'art. 2, provvede alla relativa istruttoria verificando che le singole proposte progettuali: a) contengano gli elementi previsti all'art. 2; b) abbiano costi stimati che complessivamente non siano superiori agli importi assegnati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018; c) corrispondano agli ambiti operativi ed alle tipologie specificate nell'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018; d) concorrano all'effettivo rafforzamento della risposta nazionale alle emergenze, in particolare perseguendo l'ottimale integrazione e composizione delle diverse proposte progettuali mediante: i. l'equilibrata distribuzione nel complesso degli ambiti operativi e delle tipologie di materiali, assetti e attrezzature tecniche durevoli previsti, evitando, ove possibile, eccessive ridondanze o concentrazioni su singole finalita' di intervento; ii. l'interoperabilita' ed auspicabile omogeneizzazione tra le soluzioni operative proposte; iii. l'equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, con particolare riguardo alla diffusione dei diversi rischi, alla prontezza ed efficacia della risposta in occasione di emergenze di rilievo nazionale ed all'efficacia delle azioni volte al ripristino delle comunicazioni e della fruibilita' delle infrastrutture viarie interrotte o temporaneamente non percorribili. 2. L'istruttoria avviene in modalita' dinamica, mediante confronti tecnici, con la partecipazione dei referenti di progetto appositamente designati dai soggetti beneficiari ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d). Allo scopo di favorire l'integrazione operativa dei diversi dispositivi, i referenti di progetto potranno assistere, in qualita' di osservatori, all'istruttoria dei progetti predisposti dagli altri soggetti beneficiari. 3. Per lo svolgimento dell'istruttoria il Dipartimento si avvale di un gruppo di lavoro interno denominato «Unita' Tecnica di Progetto», coordinata dal dirigente del Servizio risorse e strutture di pronto impiego nazionali e territoriali e composta da un numero adeguato di rappresentanti per ciascuno dei seguenti Uffici, designati dai rispettivi Direttori: i. Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale; ii. Ufficio del Direttore Operativo per il Coordinamento delle Emergenze; iii. Risorse Umane e Strumentali e Servizi Generali di Funzionamento; iv. Amministrazione e Bilancio. 4. L'Unita' tecnica di progetto puo' richiedere, in esito ai confronti con i referenti di cui al comma 2, la riformulazione delle proposte progettuali esaminate, in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' allo scopo di perseguire la massima corrispondenza dell'insieme degli interventi alle finalita' di cui al comma 1, lettera d). 5. Nell'eventualita' prevista dal comma 4, la proposta progettuale deve essere riformulata e trasmessa entro dieci giorni dalla richiesta, ai fini della nuova verifica istruttoria. 6. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, che sono svolte nell'ambito dei doveri d'ufficio, non e' previsto alcun compenso. 7. L'Unita' tecnica di progetto completa le attivita' di propria competenza entro il 31 ottobre 2019.