Art. 3 
 
 
                         Istruttoria a cura 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  1. Il Dipartimento della protezione civile, acquisite  le  proposte
progettuali di cui all'art. 2,  provvede  alla  relativa  istruttoria
verificando che le singole proposte progettuali: 
    a) contengano gli elementi previsti all'art. 2; 
    b) abbiano costi stimati che complessivamente non siano superiori
agli importi assegnati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018; 
    c)  corrispondano  agli  ambiti  operativi  ed   alle   tipologie
specificate nell'allegato 2 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 12 aprile 2018; 
    d)  concorrano   all'effettivo   rafforzamento   della   risposta
nazionale  alle  emergenze,  in  particolare  perseguendo  l'ottimale
integrazione  e  composizione  delle  diverse  proposte   progettuali
mediante: 
      i.  l'equilibrata  distribuzione  nel  complesso  degli  ambiti
operativi e delle tipologie  di  materiali,  assetti  e  attrezzature
tecniche  durevoli  previsti,  evitando,  ove  possibile,   eccessive
ridondanze o concentrazioni su singole finalita' di intervento; 
      ii. l'interoperabilita' ed auspicabile omogeneizzazione tra  le
soluzioni operative proposte; 
      iii. l'equilibrata distribuzione delle risorse  sul  territorio
nazionale, con  particolare  riguardo  alla  diffusione  dei  diversi
rischi, alla prontezza ed efficacia della risposta  in  occasione  di
emergenze di rilievo nazionale ed all'efficacia delle azioni volte al
ripristino   delle   comunicazioni   e   della   fruibilita'    delle
infrastrutture viarie interrotte o temporaneamente non percorribili. 
  2. L'istruttoria avviene in modalita' dinamica, mediante  confronti
tecnici,  con   la   partecipazione   dei   referenti   di   progetto
appositamente designati dai soggetti beneficiari ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d).  Allo  scopo  di  favorire
l'integrazione operativa dei  diversi  dispositivi,  i  referenti  di
progetto   potranno   assistere,   in   qualita'   di    osservatori,
all'istruttoria  dei  progetti  predisposti  dagli   altri   soggetti
beneficiari. 
  3. Per lo svolgimento dell'istruttoria il Dipartimento si avvale di
un gruppo di lavoro interno denominato «Unita' Tecnica di  Progetto»,
coordinata dal dirigente del Servizio risorse e strutture  di  pronto
impiego nazionali e territoriali e composta da un numero adeguato  di
rappresentanti  per  ciascuno  dei  seguenti  Uffici,  designati  dai
rispettivi Direttori: 
    i. Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale; 
    ii. Ufficio del Direttore Operativo per  il  Coordinamento  delle
Emergenze; 
    iii.  Risorse  Umane  e  Strumentali  e   Servizi   Generali   di
Funzionamento; 
    iv. Amministrazione e Bilancio. 
  4. L'Unita' tecnica  di  progetto  puo'  richiedere,  in  esito  ai
confronti con i referenti di cui al comma 2, la riformulazione  delle
proposte progettuali esaminate,  in  caso  di  mancato  rispetto  dei
requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' allo  scopo
di perseguire la massima corrispondenza dell'insieme degli interventi
alle finalita' di cui al comma 1, lettera d). 
  5. Nell'eventualita' prevista dal comma 4, la proposta  progettuale
deve  essere  riformulata  e  trasmessa  entro  dieci  giorni   dalla
richiesta, ai fini della nuova verifica istruttoria. 
  6.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente
articolo, che sono svolte nell'ambito dei doveri  d'ufficio,  non  e'
previsto alcun compenso. 
  7. L'Unita' tecnica di progetto completa le  attivita'  di  propria
competenza entro il 31 ottobre 2019.