Art. 6 
 
 
Concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie  a
  favore delle Regioni e dei Comuni, anche in forma associata 
 
  1. Gli  indirizzi  per  assicurare  l'omogenea  elaborazione  delle
diverse proposte progettuali finalizzate a confluire  nelle  proposte
unitarie  di  cui  all'art.  1,  commi  2  e   3,   sono   impartiti,
rispettivamente, dalla Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e
delle province autonome  e  dall'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani entro trenta giorni dalla data del presente decreto. 
  2. Le regioni ed i comuni capoluogo di Citta' metropolitane,  anche
in convenzione con  la  Citta'  metropolitana  ovvero  con  i  comuni
dell'area metropolitana, beneficiari dei contributi possono procedere
all'avvio delle relative procedure  di  acquisizione  successivamente
all'adozione  dei  decreti  approvativi  delle  rispettive   proposte
progettuali, con i quali  il  Dipartimento  della  protezione  civile
provvede all'impegno delle somme previste. 
  3. Le risorse finanziarie sono trasferite alle regioni ovvero,  ove
esistenti, alle Agenzie regionali  preposte  allo  svolgimento  della
funzione di protezione civile,  ed  ai  comuni  capoluogo  di  Citta'
metropolitane, anche  in  convenzione  con  la  Citta'  metropolitana
ovvero con i comuni dell'Area metropolitana, su richiesta,  in  unica
soluzione ovvero in un massimo di due tranches, di  importo  definito
al fine di ottimizzarne la  relativa  gestione  rispetto  ai  vigenti
processi di gestione del bilancio e di monitoraggio e controllo della
spesa.