Art. 6 Concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie a favore delle Regioni e dei Comuni, anche in forma associata 1. Gli indirizzi per assicurare l'omogenea elaborazione delle diverse proposte progettuali finalizzate a confluire nelle proposte unitarie di cui all'art. 1, commi 2 e 3, sono impartiti, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani entro trenta giorni dalla data del presente decreto. 2. Le regioni ed i comuni capoluogo di Citta' metropolitane, anche in convenzione con la Citta' metropolitana ovvero con i comuni dell'area metropolitana, beneficiari dei contributi possono procedere all'avvio delle relative procedure di acquisizione successivamente all'adozione dei decreti approvativi delle rispettive proposte progettuali, con i quali il Dipartimento della protezione civile provvede all'impegno delle somme previste. 3. Le risorse finanziarie sono trasferite alle regioni ovvero, ove esistenti, alle Agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile, ed ai comuni capoluogo di Citta' metropolitane, anche in convenzione con la Citta' metropolitana ovvero con i comuni dell'Area metropolitana, su richiesta, in unica soluzione ovvero in un massimo di due tranches, di importo definito al fine di ottimizzarne la relativa gestione rispetto ai vigenti processi di gestione del bilancio e di monitoraggio e controllo della spesa.