Art. 7 
 
 
Concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie  a
  favore delle organizzazioni di  volontariato  iscritte  nell'elenco
  centrale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n.  1/2018,
  dell'Associazione della croce rossa italiana e del Corpo  nazionale
  del soccorso alpino e speleologico 
 
  1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco  centrale
di   cui   all'art.   34   del   decreto   legislativo   n.   1/2018,
dell'Associazione della croce rossa italiana e  del  Corpo  nazionale
del soccorso  alpino  e  speleologico,  beneficiari  dei  contributi,
possono procedere all'avvio delle relative procedure di  acquisizione
successivamente all'adozione dei decreti approvativi delle rispettive
proposte progettuali, con i quali il  Dipartimento  della  protezione
civile provvede all'impegno delle somme previste. 
  2.  Il  Dipartimento  della   protezione   civile   provvede   alla
liquidazione dei soggetti beneficiari, di un acconto pari al 50%  del
finanziamento spettante. 
  3. L'erogazione di un eventuale secondo acconto, nella  misura  del
30% del contributo, avviene a cura del Dipartimento della  protezione
civile, su richiesta del soggetto proponente  e  previa  acquisizione
della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del 50%  del
progetto. 
  4. L'erogazione del  saldo  del  contributo  avverra'  a  cura  del
Dipartimento della  protezione  civile,  su  richiesta  del  soggetto
beneficiario e  dietro  presentazione  della  rendicontazione  finale
delle attivita' comprensiva della documentazione fiscale  comprovante
le spese sostenute, da presentarsi in originale. 
  5. All'istruttoria e liquidazione delle somme dovute ai  sensi  del
presente articolo provvederanno, previa  istruttoria  congiunta,  gli
Uffici   volontariato   e   risorse   del   Servizio   nazionale    e
amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile.