Art. 7 Concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 1/2018, dell'Associazione della croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico 1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco centrale di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 1/2018, dell'Associazione della croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, beneficiari dei contributi, possono procedere all'avvio delle relative procedure di acquisizione successivamente all'adozione dei decreti approvativi delle rispettive proposte progettuali, con i quali il Dipartimento della protezione civile provvede all'impegno delle somme previste. 2. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla liquidazione dei soggetti beneficiari, di un acconto pari al 50% del finanziamento spettante. 3. L'erogazione di un eventuale secondo acconto, nella misura del 30% del contributo, avviene a cura del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del soggetto proponente e previa acquisizione della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del 50% del progetto. 4. L'erogazione del saldo del contributo avverra' a cura del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del soggetto beneficiario e dietro presentazione della rendicontazione finale delle attivita' comprensiva della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute, da presentarsi in originale. 5. All'istruttoria e liquidazione delle somme dovute ai sensi del presente articolo provvederanno, previa istruttoria congiunta, gli Uffici volontariato e risorse del Servizio nazionale e amministrazione e bilancio del Dipartimento della protezione civile.