Art. 9 
 
 
              Rimodulazioni delle proposte progettuali 
 
  1. All'esito del completamento  degli  interventi  contenuti  nelle
proposte progettuali approvate,  eventuali  economie  sono  destinate
all'elaborazione  di  ulteriori  proposte,  da  approvarsi   con   le
procedure di  cui  al  presente  decreto.  E',  altresi',  consentita
un'unica rimodulazione delle proposte progettuali, in corso  d'opera,
adeguatamente motivata. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione. 
 
      Roma, 20 giugno 2018 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli 

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2018 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1598