Art. 9 Rimodulazioni delle proposte progettuali 1. All'esito del completamento degli interventi contenuti nelle proposte progettuali approvate, eventuali economie sono destinate all'elaborazione di ulteriori proposte, da approvarsi con le procedure di cui al presente decreto. E', altresi', consentita un'unica rimodulazione delle proposte progettuali, in corso d'opera, adeguatamente motivata. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 20 giugno 2018 Il Capo del Dipartimento: Borrelli Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2018 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1598