Art. 3 Ulteriori disposizioni per garantire l'operativita' del personale della regione Abruzzo 1. Il personale dirigenziale in servizio, anche in posizione di comando, presso la regione Abruzzo che, al 19 agosto 2018, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, non ha potuto fruire delle ferie maturate prima dei termini di preavviso di cui all'art. 39 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente delle regioni-autonomie locali normativo 1994-1997, e non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro, per le esigenze di cui alla presente ordinanza, e' corrisposto il pagamento sostitutivo delle ferie non godute in deroga all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 135, nel limite di spesa pari ad euro 18.332,00.