Art. 3 
 
         Ulteriori disposizioni per garantire l'operativita' 
                 del personale della regione Abruzzo 
 
  1. Il personale dirigenziale in servizio,  anche  in  posizione  di
comando, presso la  regione  Abruzzo  che,  al  19  agosto  2018,  in
relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno
per  le  maggiori  esigenze  connesse  al  contesto  emergenziale  in
rassegna, non ha potuto fruire delle ferie maturate prima dei termini
di preavviso di cui all'art. 39 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale dirigente delle regioni-autonomie locali
normativo 1994-1997, e non godute prima della cessazione del rapporto
di lavoro, per  le  esigenze  di  cui  alla  presente  ordinanza,  e'
corrisposto il pagamento sostitutivo delle ferie non godute in deroga
all'art. 5,  comma  8,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 135, nel
limite di spesa pari ad euro 18.332,00.