Art. 7 Ulteriori disposizioni per garantire la continuita' delle attivita' economiche e produttive 1. Al fine di garantire l'espletamento delle attivita' previste all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 510 del 27 febbraio 2018, il comune di Accumoli e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, assicurando il mantenimento di adeguati livelli igienico sanitari, e sentita l'ASL all'art. 338, comma 4 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.