Art. 7 
 
         Ulteriori disposizioni per garantire la continuita' 
               delle attivita' economiche e produttive 
 
  1. Al fine di garantire  l'espletamento  delle  attivita'  previste
all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 510 del 27 febbraio  2018,  il
comune di Accumoli  e'  autorizzato  a  derogare,  nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento, assicurando  il  mantenimento  di
adeguati livelli igienico sanitari, e  sentita  l'ASL  all'art.  338,
comma 4 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.