Art. 3 
 
                              Obblighi 
 
  1. I soggetti titolari di licenza individuale speciale sono  tenuti
al  rispetto  degli  obblighi  connessi  al  rilascio  della  licenza
individuale di cui all'art. 6 del Regolamento generale e di quelli in
materia di personale dipendente e di qualita' del  servizio  previsti
dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. 
  2. Ogni variazione delle informazioni di cui all'art. 5, commi 8  e
9, del Regolamento generale  e  di  cui  all'art.  2,  comma  6,  del
Disciplinare di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico
del 29 luglio 2015 che sia intervenuta  successivamente  al  rilascio
della licenza speciale,  e'  comunicata  al  Ministero  entro  trenta
giorni dall'avvenuta variazione. Il  Ministero,  entro  i  successivi
trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza.