Art. 3 Obblighi 1. I soggetti titolari di licenza individuale speciale sono tenuti al rispetto degli obblighi connessi al rilascio della licenza individuale di cui all'art. 6 del Regolamento generale e di quelli in materia di personale dipendente e di qualita' del servizio previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento. 2. Ogni variazione delle informazioni di cui all'art. 5, commi 8 e 9, del Regolamento generale e di cui all'art. 2, comma 6, del Disciplinare di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza speciale, e' comunicata al Ministero entro trenta giorni dall'avvenuta variazione. Il Ministero, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza.