Art. 4 Validita' della licenza speciale, modalita' di rinnovo e cessione a terzi 1. La licenza speciale, sia in ambito nazionale che regionale, ha una validita' non superiore a sei anni, ed e' rinnovabile previa richiesta da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza. 2. La licenza speciale non puo' essere ceduta a terzi senza il previo consenso del Ministero. Il soggetto interessato al subentro deve essere in possesso dei requisiti, delle informazioni e dei documenti di cui al precedente art. 2 e presentare la relativa documentazione.