Art. 4 
 
       Validita' della licenza speciale, modalita' di rinnovo 
                         e cessione a terzi 
 
  1. La licenza speciale, sia in ambito nazionale che  regionale,  ha
una validita' non superiore a sei  anni,  ed  e'  rinnovabile  previa
richiesta da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza. 
  2. La licenza speciale non puo' essere  ceduta  a  terzi  senza  il
previo consenso del Ministero. Il soggetto  interessato  al  subentro
deve essere in possesso  dei  requisiti,  delle  informazioni  e  dei
documenti di cui al  precedente  art.  2  e  presentare  la  relativa
documentazione.