Art. 5 Procedure di diffida, sospensione e revoca della licenza 1. Qualora l'Autorita', ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, accerti nel corso del triennio la seconda violazione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento stesso, il Ministero, previa richiesta dell'Autorita' stessa, diffida il licenziatario dal violare nuovamente i suddetti obblighi ammonendolo che un'ulteriore violazione integrera' i presupposti della sospensione e della revoca. 2. Le violazioni degli obblighi di cui al comma 1 comportano la sospensione o la revoca della licenza ove risultino accertate con provvedimento sanzionatorio dell'Autorita' o con atto di contestazione qualora il destinatario si sia avvalso dell'istituto del pagamento in misura ridotta (cd. oblazione). 3. Il Ministero, su proposta dell'Autorita', dispone: a) la sospensione della licenza fino a novanta giorni in caso di violazione per tre volte, nell'arco di tre anni, degli obblighi di frequenza al corso di formazione nonche' di quelli di realizzazione del piano di gestione digitale del procedimento di notificazione e di realizzazione del programma per l'associazione dei codici relativi a tutti gli invii raccomandati, di cui rispettivamente agli articoli 9, comma 1, lettera c), e 10, comma 1, lettere e) e g), del Regolamento; b) la revoca della licenza in caso di violazione per tre volte, nell'arco di tre anni, degli obblighi di sottoscrivere esclusivamente contratti di lavoro subordinato e di impiegare un numero di dipendenti non inferiore ai limiti previsti, di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento. La revoca e' parimenti disposta per le violazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), f) ed h) del Regolamento, relative rispettivamente alla carta di servizi; agli obiettivi di qualita'; alla sicurezza nella gestione dei dati; ai locali per le lavorazioni degli invii postali; alla garanzia di tracciabilita' dell'invio ed alla realizzazione e gestione di un adeguato numero di punti di giacenza o modalita' alternative per la consegna degli invii inesitati al destinatario. 4. Il Ministero, previa proposta dell'Autorita', avvia il procedimento di sospensione o revoca nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 5. Il termine per l'adozione del procedimento di sospensione o revoca e' di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario puo' presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.