Art. 5 
 
                  Procedure di diffida, sospensione 
                       e revoca della licenza 
 
  1. Qualora l'Autorita', ai  sensi  dell'art.  11  del  Regolamento,
accerti nel corso del triennio la seconda violazione  degli  obblighi
di cui agli articoli 9 e 10 del  Regolamento  stesso,  il  Ministero,
previa richiesta dell'Autorita' stessa, diffida il licenziatario  dal
violare nuovamente i suddetti obblighi ammonendolo  che  un'ulteriore
violazione integrera' i presupposti della sospensione e della revoca. 
  2. Le violazioni degli obblighi di cui al  comma  1  comportano  la
sospensione o la revoca della licenza  ove  risultino  accertate  con
provvedimento   sanzionatorio   dell'Autorita'   o   con   atto    di
contestazione qualora il destinatario si  sia  avvalso  dell'istituto
del pagamento in misura ridotta (cd. oblazione). 
  3. Il Ministero, su proposta dell'Autorita', dispone: 
    a) la sospensione della licenza fino a novanta giorni in caso  di
violazione per tre volte, nell'arco di tre anni,  degli  obblighi  di
frequenza al corso di formazione nonche' di quelli  di  realizzazione
del piano di gestione digitale del procedimento di notificazione e di
realizzazione del programma per l'associazione dei codici relativi  a
tutti gli invii raccomandati, di cui rispettivamente agli articoli 9,
comma 1, lettera c), e 10, comma 1, lettere e) e g), del Regolamento; 
    b) la revoca della licenza in caso di violazione per  tre  volte,
nell'arco di tre anni, degli obblighi di sottoscrivere esclusivamente
contratti  di  lavoro  subordinato  e  di  impiegare  un  numero   di
dipendenti non inferiore ai limiti previsti, di cui all'art. 9, comma
1, lettere a) e b), del Regolamento. La revoca e' parimenti  disposta
per le violazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere  a),  b),  c),
d), f) ed h) del Regolamento, relative rispettivamente alla carta  di
servizi; agli obiettivi di qualita'; alla  sicurezza  nella  gestione
dei dati; ai locali per le  lavorazioni  degli  invii  postali;  alla
garanzia  di  tracciabilita'  dell'invio  ed  alla  realizzazione   e
gestione di un adeguato numero  di  punti  di  giacenza  o  modalita'
alternative per la consegna degli invii inesitati al destinatario. 
  4.  Il  Ministero,  previa  proposta   dell'Autorita',   avvia   il
procedimento di sospensione o revoca  nel  rispetto  dei  principi  e
delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241. 
  5. Il termine per l'adozione  del  procedimento  di  sospensione  o
revoca e' di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica  della
comunicazione  di  avvio  del  procedimento.  Il  licenziatario  puo'
presentare memorie scritte e  documenti  entro  quindici  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di avvio  del  procedimento.  Decorso
inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.