Art. 3 Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria 1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche: a) il paragrafo 4.4, e' sostituito dai seguenti: 4.4.1 Contributi agli investimenti. Rileva i proventi derivanti da contributi agli investimenti di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i proventi derivanti da contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio. I proventi riguardanti i contributi agli investimenti ricevuti nel corso dell'esercizio destinati alla concessione di contributi a terzi che non sono di competenza economica dell'esercizio sono sospesi nell'esercizio in cui il credito e' stato accertato e imputato. Negli esercizi successivi, il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti e' ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo corrispondente agli oneri per i contributi agli investimenti correlati di competenza di ciascun esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio in cui sono stati acquisiti, i proventi derivanti dai contributi ricevuti negli esercizi successivi alla registrazione degli oneri riguardanti i correlati contributi agli investimenti. 4.4.2 Quota annuale di contributi agli investimenti. Rileva la quota di competenza dell'esercizio di contributi agli investimenti accertati dall'ente, destinati alla realizzazione di investimenti diretti, interamente sospesi nell'esercizio in cui il credito e' stato accertato. La quota di competenza dell'esercizio e' definita in conformita' con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica indirettamente l'ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce. Pertanto, annualmente il risconto passivo (provento sospeso), originato dalla sospensione dal contributo in conto investimenti ottenuto dall'ente, e' ridotto a fronte della rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. In tal modo, l'effetto sul risultato di gestione della componente economica negativa (ammortamento) e' «sterilizzato» annualmente mediante l'imputazione della componente economica positiva (quota annuale di contributi agli investimenti). Si precisa che l'imputazione della quota annuale di contribuiti agli investimenti e' proporzionale al rapporto tra l'ammontare del contributo agli investimenti ottenuto ed il costo di acquisizione del cespite. Piu' precisamente, nell'ipotesi in cui il contributo finanzia il 100% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti e' pari al 100% della quota annuale di ammortamento del cespite, se il contributo finanzia il 70% dei costi di acquisizione del cespite, la quota annuale di contributi agli investimenti e' pari al 70% della quota annuale di ammortamento del cespite ecc. b) al paragrafo 4.22 le parole «in quanto l'applicazione del» sono sostituite dalle seguenti «con riferimento alle partecipazioni valutate con il»; c) al paragrafo 4.22 le parole «6.1.3 a) produce» sono sostituite dalle seguenti «6.1.3 b) che produce»; d) al paragrafo 4.22, dopo le parole «medesimi effetti del fondo.» sono inserite le seguenti «Con riferimento alle partecipazioni in enti e societa' partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto l'accantonamento al fondo perdite societa' partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilita' finanziaria»; f) Al paragrafo 6.1.3, lettera a) le parole «Nel caso in cui non risulti possibile» sono sostituite dalle seguenti «Nell'esercizio in cui non risulti possibile»; g) Al paragrafo 6.1.3, lettera a), le parole «la partecipazione e' iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto,» sono sostituite dalle seguenti «le partecipazioni in societa' controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non e' possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilita' di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non e' possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del «valore del patrimonio netto» dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo. Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuita' e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva. Nell'ambito delle scritture di assestamento dell'esercizio di prima applicazione del criterio del costo di acquisto alle partecipazioni di controllo valutate al patrimonio netto nell'ultimo rendiconto della gestione: 1) se il costo di acquisto della partecipazione e' superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto risultante dall'ultimo rendiconto approvato, la differenza positiva (che non corrisponde ad effettive attivita' recuperabili, ma a probabili perdite future), e' imputata ad incremento del valore della partecipazione e in contropartita ad incremento del Fondo perdite societa' partecipate, indicandone le ragioni nella nota integrativa26 ; 2) se il costo di acquisto della partecipazione e' inferiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto iscritto nell'ultimo rendiconto approvato, per la differenza nel conto economico sono registrati oneri derivanti da Svalutazioni di partecipazioni, indicandone le ragioni nella nota integrativa. In alternativa, e' possibile ridurre le riserve del patrimonio netto vincolate all'utilizzo del metodo del patrimonio27 ». Parte di provvedimento in formato grafico h) al paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole «sono valutate in base al «metodo del patrimonio netto»» sono inserite le seguenti «, salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione), nei quali la partecipazione e' iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente. Se non e' possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell'esercizio precedente per l'impossibilita' di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non e' possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del «valore del patrimonio netto» dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.»; i) al paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole «Si rinvia all'esempio n. 13.» sono inserite le seguenti «In attuazione dell'art. 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionare in enti e societa' controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto). La relazione illustra altresi' le variazioni dei criteri di valutazione rispetto al precedente esercizio.»; j) al paragrafo 7.2 sono soppresse le seguente parole «I criteri di iscrizione e valutazione sono quelli previsti dal documento OIC 22 dei principi contabili «Conti d'Ordine» e «, prevista dall'art. 2424, comma 3, codice civile,».