Art. 19. Principi generali 1. I revisori adottano misure di adeguata verifica commisurate ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla clientela, in base alle caratteristiche della stessa e alle specificita' dell'attivita' professionale prestata («approccio basato sul rischio»). A tal fine, i revisori si dotano di procedure interne in cui sono definite in modo articolato le regole operative e le concrete modalita' di comportamento cui i singoli soggetti coinvolti devono attenersi, cosi' da assicurare la coerenza di comportamento e la tracciabilita' delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate. Le predette procedure indicano, in particolare, le specifiche misure di adeguata verifica semplificata e rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti e di attivita' professionali. 2. I revisori applicano le misure di adeguata verifica della clientela in modo coerente rispetto alle metodologie ed ai processi propri dell'attivita' professionale svolta, tenendo conto delle norme di legge e regolamentari relative alla revisione legale, nonche' dei principi di revisione applicabili. 3. L'approccio basato sul rischio non puo' condurre a non adempiere gli obblighi che le vigenti norme di legge o regolamentari stabiliscono a carico dei revisori.