(Regolamento-art. 19)
                              Art. 19. 
                          Principi generali 
 
    1. I revisori adottano misure di adeguata verifica commisurate ai
rischi di riciclaggio e di  finanziamento  del  terrorismo  associati
alla clientela, in base alle  caratteristiche  della  stessa  e  alle
specificita' dell'attivita' professionale prestata («approccio basato
sul rischio»). A tal fine, i revisori si dotano di procedure  interne
in cui sono definite in modo articolato  le  regole  operative  e  le
concrete modalita' di comportamento cui i singoli soggetti  coinvolti
devono attenersi, cosi' da assicurare la coerenza di comportamento  e
la  tracciabilita'  delle  verifiche  svolte  e   delle   valutazioni
effettuate.  Le  predette  procedure  indicano,  in  particolare,  le
specifiche misure di adeguata verifica semplificata e  rafforzata  da
assumere  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di  clienti  e  di
attivita' professionali. 
    2. I revisori applicano le  misure  di  adeguata  verifica  della
clientela in modo coerente rispetto alle metodologie ed  ai  processi
propri dell'attivita' professionale svolta, tenendo conto delle norme
di legge e regolamentari relative alla revisione legale, nonche'  dei
principi di revisione applicabili. 
    3. L'approccio  basato  sul  rischio  non  puo'  condurre  a  non
adempiere gli obblighi che le vigenti norme di legge o  regolamentari
stabiliscono a carico dei revisori.