Art. 20. Elementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 1. I revisori assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela basandosi sui dati e le informazioni acquisiti nel diligente esercizio della propria attivita' professionale. 2. Per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i revisori considerano i criteri generali stabiliti dall'art. 17, comma 3, del decreto antiriciclaggio nonche' i fattori di rischio descritti negli allegati 1 e 2. 3. I revisori prendono in considerazione anche ulteriori elementi riscontrabili nello svolgimento dell'attivita' professionale, quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. In particolare, i revisori tengono conto di: a) eventuali incompletezze, irregolarita' o manipolazioni della documentazione contabile, ovvero del rifiuto o della riluttanza a concedere accesso alle registrazioni contabili; b) operazioni anomale corrispondenti alle fattispecie identificate quali indicatori di anomalia dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. e), del decreto antiriciclaggio ed alle fattispecie oggetto delle Comunicazioni pubblicate dalla stessa UIF in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo.