(Regolamento-art. 28)
                              Art. 28. 
       Controllo costante nel corso del rapporto professionale 
 
    1. Nel corso dell'esecuzione della prestazione  professionale,  i
revisori svolgono un controllo costante dei dati e delle informazioni
acquisite, al fine di: 
      a) aggiornare ove necessario il profilo di rischio del cliente; 
      b)  individuare  anomalie  o  elementi  di   incongruenza,   in
relazione ai  quali  porre  in  essere  gli  adempimenti  appropriati
(adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni  di
operazioni sospette)  e  valutare  se  ricorrono  i  presupposti  per
l'astensione dalla prosecuzione del rapporto. 
    2. Il controllo costante e' commisurato al livello di rischio del
cliente  e  si  esercita  attraverso  l'esame  dei   dati   e   delle
informazioni   acquisiti   nello   svolgimento   della    prestazione
professionale, nonche' mediante  l'acquisizione  di  informazioni  in
sede  di   verifica   o   aggiornamento   delle   notizie   ai   fini
dell'identificazione  del  cliente  e  del   titolare   effettivo   e
dell'accertamento  della  natura  e  dello  scopo  della  prestazione
professionale oggetto dell'incarico. 
    3. I revisori stabiliscono, in ragione del profilo di rischio, la
tempistica  e  la  frequenza  dell'aggiornamento  dei  dati  e  delle
informazioni acquisite, anche avvalendosi di procedure automatiche di
segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni,  poteri  di
rappresentanza,  rapporti  di  mandato,   nonche'   di   segnalazione
dell'acquisizione di specifiche qualita' (ad esempio quella di  PEP),
ovvero  dell'inclusione  in  liste  o  elenchi  (ad  esempio,  quelli
previsti  dai  regolamenti  comunitari  o  dai  decreti  ministeriali
adottati ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.  109  al
fine di contrastare il finanziamento internazionale). L'aggiornamento
va comunque effettuato all'atto del rinnovo  dell'incarico  e  quando
risulti al  revisore  che  non  sono  piu'  attuali  le  informazioni
utilizzate per l'adeguata verifica precedentemente acquisite. 
    4. In base alle risultanze dell'attivita' di controllo  costante,
i   revisori   adottano,   ove   opportuno,   idonee   misure   quali
l'aggiornamento  di  dati,  informazioni  e   profili   di   rischio,
l'effettuazione  di  piu'   ampie   e   approfondite   verifiche   (o
l'applicazione dell'adeguata verifica  rafforzata),  l'individuazione
di anomalie e incongruenze che possono condurre alla segnalazione  di
operazioni sospette, le dimissioni dall'incarico.