(Regolamento-art. 29)
                              Art. 29. 
Impossibilita'  di  effettuare  l'adeguata   verifica.   Obbligo   di
                             astensione 
 
    1. I revisori, nel caso in cui non siano in grado  di  rispettare
gli obblighi di adeguata  verifica  della  clientela,  non  accettano
l'incarico ovvero,  se  il  rapporto  contrattuale  e'  in  corso  di
esecuzione,  pongono  fine  al  rapporto  medesimo,  rassegnando   le
dimissioni. Ove si tratti di revisione  legale,  le  dimissioni  sono
presentate con le modalita' stabilite dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze con il regolamento adottato in attuazione dell'art. 13,
comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
    2. I revisori applicano altresi' l'obbligo di astensione previsto
dall'art.  42,  comma  2,  del  decreto  antiriciclaggio  e,  ove  ne
ricorrano le  condizioni,  inviano  una  segnalazione  di  operazione
sospetta,  a  norma  del   titolo   II,   capo   III,   del   decreto
antiriciclaggio.