Art. 30. Misure semplificate di adeguata verifica 1. In presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i revisori possono applicare misure semplificate di adeguata verifica. 2. I fattori di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo previsti dall'art. 23 del decreto antiriciclaggio rilevanti in relazione alle attivita' svolte dai revisori sono riepilogati nell'allegato 1, corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi. 3. Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell'estensione e/o della frequenza degli obblighi di adeguata verifica attraverso: a) una modulazione dei tempi di esecuzione delle attivita' ai fini dell'identificazione del cliente o del titolare effettivo, ad esempio attraverso l'immediata raccolta dei dati identificativi e il rinvio fino a un massimo di trenta giorni dell'effettiva acquisizione della copia del documento; b) una riduzione della quantita' di informazioni da raccogliere, ad esempio prevedendo: i) che la verifica del titolare effettivo sub 2) sia effettuata acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilita'; ii) l'utilizzo di presunzioni nell'individuazione dello scopo e della natura del rapporto, in caso la prestazione professionale abbia ad oggetto l'attivita' di revisione legale; c) una riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica, prevedendo che l'aggiornamento sia condotto al ricorrere di specifiche circostanze (quali, ad esempio, il conferimento di un nuovo incarico). L'aggiornamento dei dati deve in ogni caso essere condotto almeno ogni cinque anni 4. I revisori definiscono e formalizzano le specifiche misure di adeguata verifica semplificata da assumere in relazione alle diverse fattispecie e motivano adeguatamente la scelta di prendere in considerazione eventuali fattori ulteriori indicativi di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 5. I revisori verificano il permanere dei presupposti per l'applicazione delle misure di adeguata verifica semplificata della clientela, con modalita' e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio. Essi conservano per tutta la durata del rapporto le informazioni raccolte e gli esiti delle verifiche effettuate per stabilire se un cliente rientri tra quelli cui si applica la procedura di adeguata verifica in forma semplificata. 6. I revisori si astengono dall'applicazione delle misure semplificate e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica, salvo che non intendano astenersi dall'accettazione dell'incarico o dalla prosecuzione dello stesso e ferma la valutazione di inviare una segnalazione di operazione sospetta, nei casi in cui: a) vi siano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente ovvero del titolare effettivo; b) non vi siano piu' le condizioni per la configurazione di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti dai revisori nello svolgimento della propria attivita' professionale o per il venir meno degli indici di rischio riepilogati nell'allegato 1; c) vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga o esenzione applicabile, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera a), del decreto antiriciclaggio.