(Regolamento-art. 30)
                              Art. 30. 
              Misure semplificate di adeguata verifica 
 
    1.  In  presenza  di  un  basso  rischio  di  riciclaggio  e   di
finanziamento del terrorismo, i  revisori  possono  applicare  misure
semplificate di adeguata verifica. 
    2. I fattori di basso rischio di riciclaggio e  di  finanziamento
del terrorismo previsti  dall'art.  23  del  decreto  antiriciclaggio
rilevanti in  relazione  alle  attivita'  svolte  dai  revisori  sono
riepilogati nell'allegato 1,  corredati,  ove  opportuno,  da  esempi
esplicativi. 
    3. Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in  una
riduzione dell'estensione  e/o  della  frequenza  degli  obblighi  di
adeguata verifica attraverso: 
      a) una modulazione dei tempi di esecuzione delle  attivita'  ai
fini dell'identificazione del cliente o del  titolare  effettivo,  ad
esempio attraverso l'immediata raccolta dei dati identificativi e  il
rinvio fino a un massimo di trenta giorni dell'effettiva acquisizione
della copia del documento; 
      b)  una  riduzione   della   quantita'   di   informazioni   da
raccogliere, ad esempio prevedendo: i) che la verifica  del  titolare
effettivo sub 2)  sia  effettuata  acquisendo  una  dichiarazione  di
conferma  dei  dati  sottoscritta  dal  cliente,  sotto  la   propria
responsabilita'; ii) l'utilizzo  di  presunzioni  nell'individuazione
dello scopo e della natura  del  rapporto,  in  caso  la  prestazione
professionale abbia ad oggetto l'attivita' di revisione legale; 
      c) una riduzione della frequenza  dell'aggiornamento  dei  dati
raccolti   ai   fini   dell'adeguata   verifica,    prevedendo    che
l'aggiornamento sia condotto al ricorrere di  specifiche  circostanze
(quali,  ad  esempio,  il  conferimento  di   un   nuovo   incarico).
L'aggiornamento dei dati deve in ogni  caso  essere  condotto  almeno
ogni cinque anni 
    4. I revisori definiscono e formalizzano le specifiche misure  di
adeguata verifica semplificata da assumere in relazione alle  diverse
fattispecie  e  motivano  adeguatamente  la  scelta  di  prendere  in
considerazione eventuali fattori ulteriori  indicativi  di  un  basso
rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
    5.  I  revisori  verificano  il  permanere  dei  presupposti  per
l'applicazione delle misure di adeguata verifica  semplificata  della
clientela, con modalita' e frequenza  stabilite  secondo  l'approccio
basato sul rischio. Essi conservano per tutta la durata del  rapporto
le informazioni raccolte e gli esiti delle verifiche  effettuate  per
stabilire se  un  cliente  rientri  tra  quelli  cui  si  applica  la
procedura di adeguata verifica in forma semplificata. 
    6.  I  revisori  si  astengono  dall'applicazione  delle   misure
semplificate e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di
adeguata   verifica,    salvo    che    non    intendano    astenersi
dall'accettazione dell'incarico o dalla prosecuzione dello  stesso  e
ferma la  valutazione  di  inviare  una  segnalazione  di  operazione
sospetta, nei casi in cui: 
      a) vi siano dubbi, incertezze o incongruenze  in  relazione  ai
dati  identificativi  e  alle  informazioni  acquisite  in  sede   di
identificazione del cliente ovvero del titolare effettivo; 
      b) non vi siano piu' le condizioni per la configurazione di  un
basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sulla
base degli elementi  di  valutazione  acquisiti  dai  revisori  nello
svolgimento della propria attivita' professionale o per il venir meno
degli indici di rischio riepilogati nell'allegato 1; 
      c)  vi  sia  comunque  il  sospetto   di   riciclaggio   o   di
finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga o
esenzione applicabile, ai sensi dell'art. 17, comma  2,  lettera  a),
del decreto antiriciclaggio.