Art. 31. Misure rafforzate di adeguata verifica 1. I revisori applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, risultante da specifiche previsioni normative - in particolare, dall'art. 24, comma 5, del decreto antiriciclaggio - oppure da loro autonome valutazioni. 2. I fattori di elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo previsti dall'art. 24 del decreto antiriciclaggio e rilevanti in relazione alle attivita' svolte dai revisori sono riepilogati nell'allegato 2, corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi. Nel medesimo allegato 2 si forniscono, ai sensi dell'art. 24, comma 4, dello stesso decreto, ulteriori fattori di rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate. 3. I revisori definiscono e formalizzano le specifiche misure di adeguata verifica rafforzata da assumere nei confronti dei clienti a rischio elevato, anche in base alla tipologia di attivita' professionale prestata, e conservano evidenza scritta dell'applicazione delle stesse. 4. Le misure di adeguata verifica rafforzata possono consistere: a) nell'acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo. Rilevano, in particolare, le informazioni sulla reputazione e su eventuali atti pregiudizievoli concernenti il cliente e/o il titolare effettivo (anche in relazione ad attivita' esercitate in passato), nonche' i familiari e i soggetti con i quali gli stessi intrattengono stretti rapporti d'affari; b) nell'approfondimento degli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto; c) nell'intensificazione della frequenza dei controlli volti a rilevare aggiornamenti delle informazioni acquisite e variazioni del profilo di rischio; d) nell'esecuzione di analisi e controlli piu' approfonditi, estesi e/o frequenti nel corso dello svolgimento della prestazione professionale, al fine di rilevare eventuali elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 5. I revisori adottano misure rafforzate di adeguata verifica con riferimento ai clienti per i quali abbiano inviato alla UIF una segnalazione di operazione sospetta. Dette misure sono applicate fino a quando i revisori ritengano di poter escludere l'esistenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 6. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto antiriciclaggio, i revisori definiscono adeguate procedure, basate sul rischio associato all'incarico professionale, per verificare se il cliente o il titolare effettivo sia una persona politicamente esposta (PEP). A tal fine, i revisori, oltre ad ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali, ad esempio, siti internet ufficiali delle Autorita' italiane o dei paesi di provenienza delle PEP ovvero database di natura commerciale. 7. Qualora il cliente o il titolare effettivo rientri nella definizione di PEP, l'avvio o la prosecuzione del rapporto sono autorizzati da un amministratore, dal rappresentante legale o da persona che svolga funzioni equivalenti, ai quali sia stata conferita apposita delega. I medesimi soggetti sono competenti a decidere anche in merito all'eventuale successiva perdita dello status di persona politicamente esposta e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica. Inoltre, i revisori adottano misure rafforzate adeguate e assicurano il controllo costante della prestazione professionale ai sensi del comma 4, lettera d), del presente articolo. 8. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i revisori continuano ad applicare misure di adeguata verifica rafforzata nei confronti di soggetti, originariamente individuati come PEP, che abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da piu' di un anno. 9. Qualora i revisori non siano in grado di applicare le misure di adeguata verifica rafforzata, non accettano l'incarico ovvero pongono fine al rapporto gia' in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta.