(Regolamento-art. 31)
                              Art. 31. 
               Misure rafforzate di adeguata verifica 
 
    1. I revisori applicano misure rafforzate  di  adeguata  verifica
della clientela in presenza di un elevato rischio  di  riciclaggio  o
finanziamento del terrorismo,  risultante  da  specifiche  previsioni
normative - in  particolare,  dall'art.  24,  comma  5,  del  decreto
antiriciclaggio - oppure da loro autonome valutazioni. 
    2. I fattori di elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo previsti dall'art. 24 del  decreto  antiriciclaggio  e
rilevanti in  relazione  alle  attivita'  svolte  dai  revisori  sono
riepilogati nell'allegato 2,  corredati,  ove  opportuno,  da  esempi
esplicativi.  Nel  medesimo  allegato  2  si  forniscono,  ai   sensi
dell'art. 24, comma 4, dello stesso  decreto,  ulteriori  fattori  di
rischio rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure rafforzate. 
    3. I revisori definiscono e formalizzano le specifiche misure  di
adeguata verifica rafforzata da assumere nei confronti dei clienti  a
rischio  elevato,  anche  in  base  alla   tipologia   di   attivita'
professionale    prestata,    e    conservano    evidenza     scritta
dell'applicazione delle stesse. 
    4. Le misure di adeguata verifica rafforzata possono consistere: 
      a) nell'acquisizione di informazioni aggiuntive sul  cliente  e
sul titolare effettivo. Rilevano,  in  particolare,  le  informazioni
sulla reputazione e su eventuali atti pregiudizievoli concernenti  il
cliente e/o il titolare effettivo (anche in  relazione  ad  attivita'
esercitate in passato), nonche' i familiari e i soggetti con i  quali
gli stessi intrattengono stretti rapporti d'affari; 
      b) nell'approfondimento degli elementi posti a fondamento delle
valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto; 
      c) nell'intensificazione della frequenza dei controlli volti  a
rilevare aggiornamenti delle informazioni acquisite e variazioni  del
profilo di rischio; 
      d) nell'esecuzione di analisi e  controlli  piu'  approfonditi,
estesi e/o frequenti nel corso dello  svolgimento  della  prestazione
professionale, al fine di rilevare eventuali elementi di sospetto  di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
    5. I revisori adottano misure rafforzate di adeguata verifica con
riferimento ai clienti per i  quali  abbiano  inviato  alla  UIF  una
segnalazione di operazione sospetta. Dette misure sono applicate fino
a quando i revisori ritengano di poter escludere  l'esistenza  di  un
elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 
    6. Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto antiriciclaggio, i
revisori definiscono adeguate procedure, basate sul rischio associato
all'incarico  professionale,  per  verificare  se  il  cliente  o  il
titolare effettivo sia una persona politicamente esposta (PEP). A tal
fine, i revisori, oltre ad ottenere le  pertinenti  informazioni  dal
cliente, si avvalgono di ulteriori fonti,  quali,  ad  esempio,  siti
internet  ufficiali  delle  Autorita'  italiane  o   dei   paesi   di
provenienza delle PEP ovvero database di natura commerciale. 
    7. Qualora il cliente  o  il  titolare  effettivo  rientri  nella
definizione di PEP, l'avvio  o  la  prosecuzione  del  rapporto  sono
autorizzati da un amministratore,  dal  rappresentante  legale  o  da
persona che svolga funzioni equivalenti, ai quali sia stata conferita
apposita delega. I medesimi soggetti sono competenti a decidere anche
in merito all'eventuale successiva perdita dello  status  di  persona
politicamente esposta  e  alla  conseguente  applicazione  di  misure
ordinarie di adeguata verifica. Inoltre, i revisori  adottano  misure
rafforzate  adeguate  e  assicurano  il  controllo   costante   della
prestazione professionale ai sensi  del  comma  4,  lettera  d),  del
presente articolo. 
    8. In  presenza  di  un  elevato  rischio  di  riciclaggio  o  di
finanziamento del terrorismo,  i  revisori  continuano  ad  applicare
misure di adeguata verifica rafforzata  nei  confronti  di  soggetti,
originariamente  individuati  come  PEP,  che  abbiano   cessato   di
rivestire le relative cariche pubbliche da piu' di un anno. 
    9. Qualora i revisori non siano in grado di applicare  le  misure
di adeguata verifica  rafforzata,  non  accettano  l'incarico  ovvero
pongono fine al rapporto gia' in essere e  valutano  se  inviare  una
segnalazione di operazione sospetta.