(Regolamento-Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
Fattori di basso rischio 
 
    A) Fattori di basso rischio relativi al  cliente  e  al  titolare
effettivo: 
      1) societa' ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato
e sottoposte ad obblighi di comunicazione  che  includono  quelli  di
assicurare un'adeguata trasparenza della titolarita' effettiva; 
      2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che
svolgono funzioni pubbliche,  conformemente  al  diritto  dell'Unione
europea; in presenza di  PEP,  le  misure  semplificate  che  possono
essere adottate per detti  soggetti  sono  limitate  all'assolvimento
degli  obblighi  di  identificazione  del  cliente  e  del   titolare
effettivo e di verifica dell'identita' degli stessi con le  modalita'
indicate dall'art. 30, comma 3, lettera a) e lettera b) (punto i) del
presente regolamento; 
      3) clienti che sono residenti o hanno sede in aree  geografiche
a basso rischio. Tale fattore ricorre nei casi in cui il cliente  e/o
il titolare effettivo siano residenti,  abbiano  la  sede  principale
delle proprie attivita' ovvero rilevanti  collegamenti  con  paesi  o
aree geografiche «a basso rischio», in base ai criteri della  lettera
B); 
      4) intermediari bancari e finanziari di cui all'art.  3,  comma
2, del decreto antiriciclaggio - ad eccezione di quelli di  cui  alle
lettere i), o), s) e  v)  -  ed  intermediari  bancari  e  finanziari
comunitari o con sede in un Paese terzo con  un  efficace  regime  di
contrasto al riciclaggio  e  al  finanziamento  del  terrorismo.  Nel
valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio,  i  revisori
considerano,  tra  l'altro,  l'eventuale   adozione   nei   confronti
dell'intermediario,  di  sanzioni  di  vigilanza  o  di   misure   di
intervento, per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio. 
    B) Fattori di basso rischio geografici: 
      1) paesi comunitari; 
      2) paesi terzi dotati di efficaci sistemi  di  prevenzione  del
riciclaggio. Si fa riferimento ai paesi con presidi antiriciclaggio e
di contrasto al finanziamento del  terrorismo  comparabili  a  quelli
previsti dalla quarta direttiva antiriciclaggio e che sono  associati
a bassi livelli di commissione dei reati presupposto; 
      3) paesi terzi che fonti  autorevoli  e  indipendenti  valutano
essere  caratterizzati  da  un  basso  livello  di  corruzione  o  di
permeabilita'  ad  altre  attivita'  criminose.   Esempi   di   fonti
autorevoli e indipendenti sono le  «Analisi  nazionali  del  rischio»
(cd. National Risk Assessment); le relazioni pubblicate da  autorita'
investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in  merito
all'attuazione della Convenzione contro le pratiche di corruzione;  i
rapporti  mondiali  sulla  droga  (World  Drug   Report)   pubblicati
dall'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine; 
      4)  paesi  terzi  che,  sulla  base  di  fonti   autorevoli   e
indipendenti (es. rapporti di valutazione reciproca  ovvero  rapporti
pubblici di valutazione dettagliata), siano  dotati  di  un  efficace
sistema di  prevenzione  del  riciclaggio  e  del  finanziamento  del
terrorismo. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono i rapporti
di  valutazione  reciproca  adottati  dal   GAFI   o   da   organismi
internazionali analoghi (ad esempio, MoneyVal); l'elenco del GAFI dei
Paesi a rischio elevato e non collaborativi; i rapporti adottati  dal
Fondo  monetario  internazionale  nell'ambito  del  Financial  Sector
Assessment Program.