Allegato 1 Fattori di basso rischio A) Fattori di basso rischio relativi al cliente e al titolare effettivo: 1) societa' ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarita' effettiva; 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea; in presenza di PEP, le misure semplificate che possono essere adottate per detti soggetti sono limitate all'assolvimento degli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo e di verifica dell'identita' degli stessi con le modalita' indicate dall'art. 30, comma 3, lettera a) e lettera b) (punto i) del presente regolamento; 3) clienti che sono residenti o hanno sede in aree geografiche a basso rischio. Tale fattore ricorre nei casi in cui il cliente e/o il titolare effettivo siano residenti, abbiano la sede principale delle proprie attivita' ovvero rilevanti collegamenti con paesi o aree geografiche «a basso rischio», in base ai criteri della lettera B); 4) intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio - ad eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s) e v) - ed intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un Paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, i revisori considerano, tra l'altro, l'eventuale adozione nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento, per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio. B) Fattori di basso rischio geografici: 1) paesi comunitari; 2) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio. Si fa riferimento ai paesi con presidi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo comparabili a quelli previsti dalla quarta direttiva antiriciclaggio e che sono associati a bassi livelli di commissione dei reati presupposto; 3) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono le «Analisi nazionali del rischio» (cd. National Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorita' investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione contro le pratiche di corruzione; i rapporti mondiali sulla droga (World Drug Report) pubblicati dall'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine; 4) paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti (es. rapporti di valutazione reciproca ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata), siano dotati di un efficace sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, MoneyVal); l'elenco del GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; i rapporti adottati dal Fondo monetario internazionale nell'ambito del Financial Sector Assessment Program.