Allegato 2 Fattori di rischio elevato A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente e al titolare effettivo: 1) prestazioni professionali instaurate ovvero eseguite in circostanze anomale. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente, nella fase preordinata al conferimento dell'incarico o nel corso delle fasi successive, e' riluttante nel fornire le informazioni richieste, varia ripetutamente le informazioni fornite, da' informazioni incomplete o erronee, non e' in grado di produrre documentazione in merito alla propria identita' (salvo i casi legittimi, quali quello dei richiedenti asilo), fornisce informazioni non coincidenti con quelle rilevate dal revisore nello svolgimento dell'attivita' professionale; 2) clienti e/o titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. Tale fattore ricorre nei casi in cui il cliente e/o il titolare effettivo sono residenti, ovvero hanno la sede principale delle proprie attivita' ovvero rilevanti collegamenti con paesi «a rischio elevato» secondo i criteri di cui alla lettera B del presente allegato; 3) indici reputazionali negativi relativi al cliente (nonche' ai relativi esponenti delle funzioni di amministrazione e direzione) e/o al titolare effettivo. Rileva, tra l'altro, la sussistenza di: procedimenti penali, quando tale informazione e' notoria o comunque nota al revisore e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzo da parte del revisore stesso ai sensi del codice di procedura penale; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilita' amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; eventuali sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o del relativo titolare effettivo. Nel valutare le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative i revisori ne considerano la fondatezza e l'attendibilita' basandosi, tra l'altro, sulla qualita' e sull'indipendenza di tali fonti informative e sulla ricorrenza di tali informazioni. Le informazioni inerenti alla reputazione rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente e/o al titolare effettivo in virtu', ad esempio, di rapporti familiari o d'affari. Resta ferma la necessita' di verificare la ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai regolamenti comunitari o dai decreti emanati dal MEF ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109; 4) strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale. E' il caso, a titolo esemplificativo, di trust, societa' fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con societa' aventi azionisti fiduciari. Con riferimento alle societa' fiduciarie, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che puo' determinare l'applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica. Nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, rileva l'improprio utilizzo delle societa' veicolo volto a schermare la titolarita' effettiva di determinate attivita', ostacolando la corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste generati; 5) societa' che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cd. nominee shareholder). Si fa riferimento, nella prima ipotesi, a casi di societa' costituite o patrimonializzate attraverso strumenti al portatore; 6) tipo di attivita' economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilita' delle attivita' economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attivita' prestata da agenti in attivita' finanziaria e «soggetti convenzionati e agenti» nel servizio di rimessa di denaro; 7) tipo di attivita' economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione. Si tratta, in particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanita', edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili; 8) cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica; 9) assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attivita' svolta. Occorre considerare la forma giuridica adottata dal cliente, specie ove presenti particolari elementi di complessita' od opacita' che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. B) Fattori di rischio elevato geografici: 1) paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della quarta direttiva antiriciclaggio; 2) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, MoneyVal); l'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP); 3) paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose da fonti autorevoli e indipendenti. Tra le fonti autorevoli e indipendenti possono rientrare le «Analisi nazionali del rischio» (cd. National Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorita' investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonche' i rapporti mondiali sulla droga (World Drug Report) pubblicati dall'ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine; 4) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali. Al riguardo, i revisori osservano i provvedimenti emanati dall'Unione europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attivita' di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; 5) paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attivita' terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche. Sono di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, quali Europol; 6) paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformita' agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalita' fiscali ai sensi del cd. Common Reporting Standard; rilevano inoltre i rating assegnati alle raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del GAFI e ai «Risultati immediati» (Immediate Outcomes) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.