Art. 11 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  Ai  fini  della  realizzazione  dell'offerta  sussidiaria   dei
percorsi di IeFP di cui all'art. 5 del presente decreto, si intendono
accreditate a norma dell'art. 6 del presente decreto, le  istituzioni
scolastiche di  I.P.  gia'  accreditate  sulla  base  del  previgente
ordinamento, fatta salva la  competenza  esclusiva  delle  regioni  e
province autonome a revocare, modificare e integrare  i  propri  atti
disposti in  materia.  Per  il  solo  anno  scolastico  2018/2019  il
requisito di cui all'art. 6 del presente decreto deve essere  assolto
entro la chiusura dello stesso anno. 
  2. L'intesa sui passaggi tra i sistemi, prevista dall'art. 8, comma
7, del decreto legislativo, conseguita  la  qualifica  triennale  dei
percorsi di  IeFP  di  operatore  del  benessere  e  di  tecnico  dei
trattamenti estetici, puo' prevedere apposite misure  per  consentire
il passaggio ai  percorsi  di  IP,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 8 del presente decreto. 
  3. Ai fini della programmazione dell'offerta sussidiaria di IeFP di
cui  all'art.  7  del  presente   decreto,   entro   novanta   giorni
dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  sono  stipulati  gli
accordi regionali di cui all'art. 4 in  tempo  utile  per  consentire
l'attivazione dei percorsi relativi ai nuovi indirizzi di  studio  di
cui all'art. 3 del «decreto legislativo» a partire dalle prime classi
funzionanti entro  nell'anno  scolastico  2018-2019.  Per  le  classi
successive alla prima in relazione a  quanto  previsto  all'art.  14,
comma 1, del «decreto legislativo»,  continuano  a  produrre  i  loro
effetti gli accordi gia'  stipulati  dalle  regioni  con  gli  uffici
scolastici regionali secondo il previgente ordinamento. 
  4. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le regioni recepiscono, con propri atti, le disposizioni  di
cui al presente decreto. 
  5. Le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  provvedono  alla
finalita' del presente decreto, nell'ambito delle competenze ad  esse
spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative  norme  di
attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 
    Roma, 17 maggio 2018 
 
                    Il Ministro dell'istruzione, 
                  dell'universita' e della ricerca 
                               Fedeli 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                               Padoan 
 

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2018 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 279