Art. 2 Definizioni Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per: «Decreto legislativo»: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; «Standard formativo regionale»: regolamentazione regionale in materia di IeFP che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, definisce in particolare: a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi dei percorsi di IeFP; b) le modalita' per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi e di certificazione finale e intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali e informali, nonche' di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro; c) la modulazione temporale tra attivita' formativa e alternanza scuola lavoro nonche' dell'apprendistato ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015; «Accreditamento»: la procedura mediante la quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riconoscono a una istituzione scolastica di I.P. l'idoneita' a erogare percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'art. 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; «Istituzione scolastica accreditata»: l'istituzione scolastica di I.P. cui e' riconosciuta l'idoneita' ad erogare percorsi di IeFP.