Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini e agli  effetti  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto, si intende per: 
    «Decreto legislativo»: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61,
recante «Revisione dei  percorsi  dell'istruzione  professionale  nel
rispetto dell'art. 117 della Costituzione,  nonche'  raccordo  con  i
percorsi  dell'istruzione  e  formazione   professionale,   a   norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015,
n. 107»; 
    «Standard formativo  regionale»:  regolamentazione  regionale  in
materia di IeFP  che,  nel  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni di cui al capo III del decreto  legislativo  n.  226  del
2005, definisce in particolare: 
      a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi dei  percorsi  di
IeFP; 
      b) le modalita'  per  l'effettuazione  delle  prove  finali  di
accertamento degli allievi e di certificazione  finale  e  intermedia
delle competenze acquisite anche in contesti non formali e informali,
nonche' di riconoscimento dei  crediti,  spendibili  nel  sistema  di
istruzione, formazione e lavoro; 
      c)  la  modulazione  temporale  tra   attivita'   formativa   e
alternanza  scuola  lavoro  nonche'   dell'apprendistato   ai   sensi
dell'art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015; 
    «Accreditamento»: la procedura mediante la quale le Regioni e  le
Province autonome di Trento e Bolzano riconoscono a  una  istituzione
scolastica di I.P. l'idoneita' a erogare  percorsi  di  IeFP  per  il
rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale  di
cui all'art. 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
    «Istituzione scolastica accreditata»: l'istituzione scolastica di
I.P. cui e' riconosciuta l'idoneita' ad erogare percorsi di IeFP.