Art. 3 
 
                  Raccordi tra i sistemi formativi 
 
  1. Lo Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  promuovono  e
sostengono i raccordi tra il sistema dell'istruzione professionale  e
il sistema di IeFP, a livello nazionale e territoriale, per: 
    a) innovare le  metodologie  e  la  didattica,  anche  attraverso
programmi di  formazione  congiunta  dei  docenti  delle  istituzioni
scolastiche di I.P. e dei formatori delle  istituzioni  formative  di
IeFP; 
    b) consolidare e ampliare i rapporti con  il  mondo  del  lavoro,
anche  ai   fini   dell'aggiornamento   periodico   degli   indirizzi
quinquennali di studio  di  I.P.,  delle  qualifiche  e  dei  diplomi
professionali di IeFP, con particolare  attenzione  alle  innovazioni
tecnologiche che caratterizzano la quarta rivoluzione industriale  in
atto; 
    c) rafforzare gli interventi di supporto alla  transizione  dalla
scuola  al  lavoro,  anche  con  la  diffusione  del  sistema   duale
realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato,  in  vista
della progressiva costruzione  della  «Rete  nazionale  delle  scuole
professionali» di cui all'art. 7, comma 3, del «decreto legislativo»; 
    d) migliorare e ampliare le opportunita'  di  riconoscimento  dei
crediti comunque acquisiti dalla studentessa  e  dallo  studente,  ai
fini dei passaggi tra i sistemi  formativi  di  cui  all'art.  8  del
«decreto legislativo»; 
    e) facilitare la  spendibilita',  nel  mercato  del  lavoro,  dei
diplomi di istruzione professionale, delle qualifiche e  dei  diplomi
di IeFP, anche attraverso specifici accordi  in  sede  di  Conferenza
Stato-regioni, a partire da quello di istruzione professionale per  i
servizi per la sanita' e l'assistenza  sociale  di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera i) del «decreto legislativo»; 
    f) favorire il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti
e il sistema di IeFP con l'obiettivo  di  promuovere  l'apprendimento
permanente per i cittadini anche attraverso percorsi di IeFP ad  essi
appositamente rivolti. I criteri e le modalita' di organizzazione  di
tali percorsi sono definiti nell'ambito degli  accordi  regionali  di
cui al successivo art. 4, nel  rispetto  delle  norme  contenute  nel
regolamento adottato con il decreto del Presidente  della  Repubblica
29 ottobre 2012, n. 263, e nelle linee  guida  adottate  con  decreto
interministeriale del 12 marzo 2015; 
    g)  rendere  effettiva  per  la  studentessa  e  lo  studente  la
possibilita' dei passaggi tra i percorsi dei sistemi  di  I.P.  e  di
IeFP e la possibilita' per la studentessa e lo studente  iscritti  ai
percorsi  di  IP  di  accedere  all'esame  di  qualifica  o   diploma
professionale previo riconoscimento dei crediti formativi; 
    h) rendere effettiva la possibilita' di scelta per la studentessa
e lo studente tra percorsi di IeFP del sistema regionale, e  percorsi
in sussidiarieta' di cui all'art. 5; 
    i) sostenere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche  di
I.P. e le istituzioni formative di IeFP  per  il  completo  sviluppo,
sino a livello terziario, delle filiere formative professionalizzanti
correlate agli indirizzi di studio di cui all'art. 3,  comma  1,  del
«decreto legislativo» e alle qualifiche e diplomi di IeFP. 
  2. Al fine di favorire  per  le  studentesse  e  gli  studenti  dei
percorsi di IP  il  conseguimento  di  una  qualifica  o  un  diploma
professionale di IeFP coerente con l'indirizzo di  IP,  nel  rispetto
degli standard formativi definiti da ciascuna regione, le istituzioni
scolastiche di I.P. possono prevedere interventi per integrare  anche
con la collaborazione delle istituzioni formative di IeFP, i percorsi
di istruzione professionale con attivita'  idonee  a  far  acquisire,
nell'ambito del Piano formativo individuale (P.F.I.) di cui  all'art.
5,  comma  1  del  «decreto  legislativo»,  conoscenze,  abilita'   e
competenze riconoscibili in termini di crediti formativi. A tal fine,
nel rispetto degli standard formativi definiti da  ciascuna  regione,
le istituzioni scolastiche di I.P. utilizzano: 
    nel biennio, la quota del monte orario non superiore a 264 ore di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del «decreto legislativo»; 
    nel triennio, gli spazi di flessibilita' di cui all'art. 4, comma
3, lettera e), del «decreto legislativo». 
  3. Le misure per i raccordi tra  i  sistemi  formativi  di  cui  al
presente articolo possono essere  promosse  e  sostenute  nei  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, ivi comprese  quelle  a  valere  sui  programmi
operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo, e sui POR
delle singole regioni, nonche'  ulteriori  risorse  regionali,  senza
determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.