Art. 3 Raccordi tra i sistemi formativi 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome promuovono e sostengono i raccordi tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di IeFP, a livello nazionale e territoriale, per: a) innovare le metodologie e la didattica, anche attraverso programmi di formazione congiunta dei docenti delle istituzioni scolastiche di I.P. e dei formatori delle istituzioni formative di IeFP; b) consolidare e ampliare i rapporti con il mondo del lavoro, anche ai fini dell'aggiornamento periodico degli indirizzi quinquennali di studio di I.P., delle qualifiche e dei diplomi professionali di IeFP, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche che caratterizzano la quarta rivoluzione industriale in atto; c) rafforzare gli interventi di supporto alla transizione dalla scuola al lavoro, anche con la diffusione del sistema duale realizzato in alternanza scuola-lavoro e in apprendistato, in vista della progressiva costruzione della «Rete nazionale delle scuole professionali» di cui all'art. 7, comma 3, del «decreto legislativo»; d) migliorare e ampliare le opportunita' di riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dalla studentessa e dallo studente, ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi di cui all'art. 8 del «decreto legislativo»; e) facilitare la spendibilita', nel mercato del lavoro, dei diplomi di istruzione professionale, delle qualifiche e dei diplomi di IeFP, anche attraverso specifici accordi in sede di Conferenza Stato-regioni, a partire da quello di istruzione professionale per i servizi per la sanita' e l'assistenza sociale di cui all'art. 3, comma 1, lettera i) del «decreto legislativo»; f) favorire il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema di IeFP con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento permanente per i cittadini anche attraverso percorsi di IeFP ad essi appositamente rivolti. I criteri e le modalita' di organizzazione di tali percorsi sono definiti nell'ambito degli accordi regionali di cui al successivo art. 4, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, e nelle linee guida adottate con decreto interministeriale del 12 marzo 2015; g) rendere effettiva per la studentessa e lo studente la possibilita' dei passaggi tra i percorsi dei sistemi di I.P. e di IeFP e la possibilita' per la studentessa e lo studente iscritti ai percorsi di IP di accedere all'esame di qualifica o diploma professionale previo riconoscimento dei crediti formativi; h) rendere effettiva la possibilita' di scelta per la studentessa e lo studente tra percorsi di IeFP del sistema regionale, e percorsi in sussidiarieta' di cui all'art. 5; i) sostenere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche di I.P. e le istituzioni formative di IeFP per il completo sviluppo, sino a livello terziario, delle filiere formative professionalizzanti correlate agli indirizzi di studio di cui all'art. 3, comma 1, del «decreto legislativo» e alle qualifiche e diplomi di IeFP. 2. Al fine di favorire per le studentesse e gli studenti dei percorsi di IP il conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP coerente con l'indirizzo di IP, nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione, le istituzioni scolastiche di I.P. possono prevedere interventi per integrare anche con la collaborazione delle istituzioni formative di IeFP, i percorsi di istruzione professionale con attivita' idonee a far acquisire, nell'ambito del Piano formativo individuale (P.F.I.) di cui all'art. 5, comma 1 del «decreto legislativo», conoscenze, abilita' e competenze riconoscibili in termini di crediti formativi. A tal fine, nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione, le istituzioni scolastiche di I.P. utilizzano: nel biennio, la quota del monte orario non superiore a 264 ore di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del «decreto legislativo»; nel triennio, gli spazi di flessibilita' di cui all'art. 4, comma 3, lettera e), del «decreto legislativo». 3. Le misure per i raccordi tra i sistemi formativi di cui al presente articolo possono essere promosse e sostenute nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle a valere sui programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo, e sui POR delle singole regioni, nonche' ulteriori risorse regionali, senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.